Testo dell'articoloVigente
Art. 83 D.Lgs. 174/2016 – Pluralità di parti
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.
2. Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.
3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell’ atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell’attività istruttoria precedente l’adozione dell’invito a dedurre, sia stata valutata l’infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l’elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni.
4. Nei casi di cui all’ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non può comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell’invito a dedurre di cui all’articolo 67.
In sintesi
L'articolo 83 del Codice di giustizia contabile regola le ipotesi in cui il danno erariale sia imputabile a più soggetti. Il comma 1 stabilisce che nel giudizio contabile è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice, escludendo quindi l'integrazione del contraddittorio coattiva tipica del processo civile. Il comma 2 affronta il caso di responsabilità parziaria quando alcuni corresponsabili non siano stati convenuti: il giudice ne tiene conto nel determinare la minor somma addebitabile ai condebitori presenti in giudizio. Il comma 3 consente al giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero qualora emergano fatti nuovi rispetto all'atto introduttivo, con importanti limiti per tutelare chi sia già stato archiviato o la cui posizione sia già stata valutata come priva di contributo causale. Il comma 4 impone la previa notifica dell'invito a dedurre prima di qualunque nuova citazione a giudizio.Indice dei contenuti
Il divieto di chiamata in causa per ordine del giudice
Il comma 1 dell'articolo 83 introduce una regola di netta discontinuità rispetto al processo civile: nel giudizio contabile per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice. Nel processo civile, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari o può ordinare la chiamata di terzi. Nel processo contabile questa facoltà non esiste: il perimetro soggettivo del giudizio è determinato esclusivamente dalla scelta del pubblico ministero di citare determinati convenuti. Questa regola si giustifica con la struttura del processo contabile, dove il pubblico ministero esercita l'azione erariale nell'interesse pubblico e ha già condotto una istruttoria pre-processuale che include la valutazione delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti.
La responsabilità parziaria e i condebitori assenti
Il comma 2 affronta la questione delicata dei casi in cui il danno sia causato da più persone ma non tutte siano state convenute nel medesimo processo. La regola generale nel processo contabile è la responsabilità parziaria e non solidale: ciascun convenuto risponde soltanto per la quota del danno imputabile alla propria condotta, non per l'intero. Quando alcuni corresponsabili mancano, il giudice deve tenere conto di questa circostanza nella determinazione della «minor somma» da porre a carico dei condebitori presenti. In concreto, il giudice deve ricostruire le quote di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel fatto dannoso - compresi quelli non convenuti - e condannare i presenti soltanto per le loro quote, evitando che l'assenza processuale degli altri si traduca in un'estensione della responsabilità di chi è in giudizio.
La disciplina dei fatti nuovi: la trasmissione degli atti al PM
Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell'atto introduttivo del giudizio. In tal caso il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, ma non sospende il processo in corso. La scelta di non sospendere il giudizio principale riflette il principio di ragionevole durata del processo e la volontà di non condizionare l'esito del giudizio pendente a eventuali sviluppi del fascicolo presso il pubblico ministero. Quest'ultimo, ricevuti gli atti, svolgerà autonomamente le proprie valutazioni, procedendo eventualmente con una nuova istruttoria.
I limiti all'azione del PM sui nuovi fatti: tutela dell'affidamento
Il legislatore ha introdotto nel comma 3 importanti limitazioni all'azione del pubblico ministero chiamato a valutare i nuovi fatti emergenti. Il PM non può procedere nei confronti di soggetti già destinatari di un formale provvedimento di archiviazione, né nei confronti di chi, nel corso dell'istruttoria precedente l'invito a dedurre, sia stato valutato come privo di contributo causale al fatto dannoso. Queste limitazioni tutelano il principio di affidamento e la certezza giuridica: chi ha già ricevuto una pronuncia definitiva di archiviazione o è stato scagionato nella fase pre-processuale non può essere rimesso in discussione a distanza di tempo, salvo che l'elemento nuovo consista in un fatto sopravvenuto oppure preesistente ma dolosamente occultato, e ricorrano motivate ragioni per procedere.
L'obbligo di preventivo invito a dedurre: il comma 4
Il comma 4 chiude il sistema con una garanzia procedimentale fondamentale: anche nei casi in cui il pubblico ministero, ricevuti gli atti con i nuovi elementi, ritenga di procedere contro un soggetto precedentemente escluso (perché ricorre l'ipotesi eccezionale del fatto doloso occultato), non può disporre la citazione a giudizio senza aver previamente notificato l'invito a dedurre di cui all'articolo 67. Questo obbligo garantisce al potenziale convenuto il diritto di difesa nella fase pre-processuale, consentendogli di presentare controdeduzioni e giustificazioni prima di essere chiamato in giudizio. Il rispetto di questa sequenza è condizione di validità della citazione successiva.
Coordinamento con la responsabilità solidale nelle ipotesi di dolo
Le regole sulla pluralità di parti si applicano nel regime ordinario di responsabilità parziaria. Tuttavia, il D.Lgs. 174/2016 - in raccordo con la normativa sostanziale sulla responsabilità amministrativa - prevede che nelle ipotesi di dolo la solidarietà passiva tra i condebitori possa trovare applicazione, con la conseguenza che ciascun coautore doloso risponde dell'intero danno. In questi casi le regole sulla riduzione della quota per i condebitori assenti trovano applicazione limitata, poiché il vincolo solidale consente al giudice di condannare il convenuto presente per l'intero importo, fermo restando il regresso interno tra i corresponsabili.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Nel processo contabile il giudice può ordinare la chiamata in causa di terzi?
No. L'articolo 83, comma 1, esclude espressamente la chiamata in causa per ordine del giudice: il perimetro soggettivo è determinato dalle scelte del pubblico ministero.
Se alcuni corresponsabili non sono stati citati, il convenuto paga l'intero danno?
No, nel regime di responsabilità parziaria il giudice tiene conto dell'assenza degli altri corresponsabili e condanna il convenuto soltanto per la propria quota del danno.
Cosa succede se durante il giudizio emergono fatti nuovi che coinvolgono altri soggetti?
Il giudice trasmette gli atti al PM per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il PM valuterà autonomamente se procedere, nel rispetto dei limiti del comma 3.
Un soggetto già archiviato può essere chiamato in causa per i nuovi fatti?
Di regola no. Il PM non può procedere contro chi ha già ricevuto un formale provvedimento di archiviazione, salvo che il nuovo fatto sia sopravvenuto o sia stato dolosamente occultato.
Il PM può citare direttamente a giudizio il soggetto emerso grazie ai fatti nuovi?
No. Il comma 4 impone che il PM notifichi previamente l'invito a dedurre, garantendo al soggetto la possibilità di difendersi nella fase pre-processuale.