Testo dell'articoloVigente
Art. 81 D.Lgs. 174/2016 – Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Nel caso in cui sia stato già disposto il sequestro conservativo, la parte può chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l’importo che è stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell’invito a dedurre o nell’atto introduttivo del giudizio.
2. Se la richiesta è accolta, viene fissato un termine perentorio all’istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato nell’interesse dell’amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso, ovvero dell’avvenuto versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso.
3. L’efficacia del sequestro è temporaneamente sospesa con decreto del giudice designato dal momento del deposito dei documenti di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro.
In sintesi
L'articolo 81 del Codice di giustizia contabile disciplina la facoltà del convenuto di sostituire il sequestro conservativo già disposto con una cauzione in denaro o con una fideiussione bancaria. La misura sostitutiva non può superare la richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre o nell'atto introduttivo del giudizio. Il giudice designato o il collegio fissa l'importo in camera di consiglio. Se la richiesta viene accolta, viene assegnato un termine perentorio per depositare la prova del contratto di fideiussione o per effettuare il versamento. Solo dopo la prova dell'avvenuto adempimento il sequestro viene revocato, con apposito provvedimento. La norma bilancia l'esigenza cautelare dell'erario con l'interesse del convenuto a non vedere i propri beni vincolati più a lungo del necessario.Indice dei contenuti
Il meccanismo di sostituzione del sequestro
L'articolo 81 introduce, nel sistema delle misure cautelari del processo contabile, uno strumento di bilanciamento tra l'interesse dell'erario a garantirsi la soddisfazione del credito risarcitorio e l'interesse del convenuto a non subire un vincolo indiscriminato sul proprio patrimonio. La sostituzione del sequestro conservativo con una cauzione o con una fideiussione bancaria è una facoltà che spetta alla parte incisa dalla misura cautelare: non è un automatismo, né un atto dovuto dell'amministrazione giudicante. La richiesta va formulata espressamente e valutata in camera di consiglio dal giudice designato o dal collegio secondo i principi di proporzionalità e idoneità della garanzia offerta a fronte del credito erariale da preservare.
Il limite dell'importo: la richiesta risarcitoria come tetto massimo
Il legislatore ha fissato un tetto preciso all'importo della cauzione o della fideiussione: esso non può essere superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre o nell'atto introduttivo del giudizio. Questo limite ha una duplice funzione. Da un lato, protegge il convenuto da garanzie eccessive rispetto al danno contestato, evitando che la misura sostitutiva diventi essa stessa una forma di pressione economica sproporzionata. Dall'altro, garantisce all'erario che la garanzia alternativa copra integralmente l'importo in contestazione, preservando la finalità conservativa propria del sequestro originario. Il giudice conserva un margine di apprezzamento verso il basso, potendo fissare un importo inferiore alla richiesta ove le circostanze lo giustifichino.
La procedura in camera di consiglio e il termine perentorio
La decisione sulla sostituzione del sequestro avviene in camera di consiglio, forma procedurale che consente una deliberazione collegiale riservata senza le formalità dell'udienza pubblica. Una volta accolta la richiesta, il giudice fissa un termine perentorio per il deposito della prova dell'avvenuta stipula del contratto di fideiussione bancaria ovvero per il versamento della cauzione in denaro. La perentorietà del termine è un elemento qualificante: il suo inutile decorso determina l'impossibilità di avvalersi della sostituzione e la permanenza del sequestro. Solo dopo la verifica dell'adempimento il giudice emette il provvedimento di revoca del sequestro conservativo, che acquista efficacia dal momento del suo deposito in cancelleria.
La fideiussione bancaria: requisiti e idoneità
La fideiussione bancaria, quale strumento alternativo alla cauzione in denaro, deve provenire da un istituto di credito abilitato e presentare caratteristiche di solidità e liquidabilità tali da garantire l'erario in modo equivalente al vincolo diretto sui beni sequestrati. Il codice non specifica ulteriori requisiti formali della fideiussione, rimettendo al giudice la valutazione di idoneità caso per caso. Nella prassi delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, la fideiussione deve essere incondizionata, a prima richiesta e senza eccezioni. Essa deve altresì avere una durata commisurata all'andamento prevedibile del giudizio, con obbligo di rinnovo qualora il processo si protragga oltre la scadenza originaria.
Il rapporto con le altre misure cautelari del codice
L'articolo 81 si inserisce nel titolo dedicato alle misure cautelari (articoli 73-82), che nel processo contabile hanno una configurazione peculiare rispetto al processo civile. Il sequestro conservativo contabile è disciplinato dagli articoli da 73 a 80, i quali ne regolano presupposti, competenza, esecuzione e gestione dei beni. L'articolo 81 completa questo sistema introducendo la valvola di sicurezza della sostituzione, che evita situazioni di eccessiva compressione patrimoniale in favore del convenuto. La conversione del sequestro in pignoramento - disciplinata dall'articolo 80 - è invece una misura successiva alla condanna definitiva, concettualmente distinta dalla sostituzione che riguarda la fase cautelare ante sententiam.
Profili pratici: quando conviene richiedere la sostituzione
La sostituzione del sequestro è vantaggiosa per il convenuto quando i beni vincolati siano strumentali all'attività professionale o imprenditoriale e il loro blocco generi danni economici superiori al costo della fideiussione. Un funzionario pubblico il cui conto corrente aziendale o i cui strumenti di lavoro siano colpiti dal sequestro avrà interesse a liberarli rapidamente attraverso la garanzia alternativa. Viceversa, quando i beni sequestrati siano improduttivi - come immobili destinati esclusivamente al consumo - la sostituzione potrebbe non essere economicamente conveniente. Il difensore del convenuto deve dunque valutare attentamente il rapporto costo-beneficio prima di presentare l'istanza al giudice contabile.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi può chiedere la sostituzione del sequestro con cauzione o fideiussione?
La parte incisa dalla misura cautelare, ossia il convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativa. La richiesta va presentata formalmente al giudice designato o al collegio.
Qual è l'importo massimo della cauzione o fideiussione sostitutiva?
Non può superare la richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre o nell'atto introduttivo del giudizio. Il giudice può fissare un importo inferiore, mai superiore.
Cosa succede se il convenuto non deposita la prova della fideiussione nel termine fissato?
Il termine è perentorio: il suo inutile decorso determina il mancato perfezionamento della sostituzione e la permanenza del sequestro conservativo originario.
La fideiussione bancaria può provenire da qualsiasi istituto?
Deve provenire da un istituto di credito abilitato e la garanzia deve essere idonea, di regola incondizionata e a prima richiesta, con durata adeguata alla prevedibile durata del processo.
Quando viene revocato il sequestro dopo la sostituzione?
Solo dopo che il giudice ha verificato l'avvenuto adempimento - versamento della cauzione o deposito della prova della fideiussione - ed emette apposito provvedimento di revoca.