Testo dell'articoloVigente
Art. 75 D.Lgs. 174/2016 — Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l’impugnazione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il sequestro conservativo può essere richiesto contestualmente all’atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l’impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza.
2. Si applica l’articolo 74, commi 2, 3 e 4.
3. Salvo che sia stato proposto reclamo…, nel corso del giudizio il collegio può, su istanza di parte o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 75 L. 184/1983: articolo abrogato
- Art. 75 Reg. (UE) 2024/1689 — Assistenza reciproca, vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA per finalità generali
- Art. 75 Cod. Amb. — competenze
- Art. 75 D.Lgs. 159/2011 — Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
- Art. 75 D.Lgs. 209/2005 — Protocolli di autonomia
- Art. 75 D.Lgs. 42/2004 — Restituzione
Commento
Il sequestro conservativo in corso di causa: ratio e collocazione sistematica
L'articolo 75 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina il sequestro conservativo nella fase endoprocessuale, ossia una volta che il giudizio di merito sia già stato instaurato mediante deposito dell'atto di citazione. Si tratta di una norma che completa il sistema cautelare delineato dall'articolo 74 (sequestro ante causam) e che garantisce continuità nella protezione del credito erariale per l'intero arco del procedimento giurisdizionale, fino alla definitività della sentenza.
Modalità di proposizione della domanda cautelare in corso di causa
Il comma 1 individua tre momenti in cui la domanda di sequestro conservativo può essere avanzata dopo l'avvio del giudizio: contestualmente all'atto di citazione — ipotesi in cui la domanda cautelare è introdotta contestualmente a quella di merito — con separato ricorso in corso di causa, oppure in pendenza dei termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado. In quest'ultimo caso la competenza è radicata davanti al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza, e non davanti alla sezione d'appello, la quale interviene invece nella fase successiva all'instaurazione del gravame secondo le regole dell'articolo 77.
Rinvio alle modalità procedurali dell'articolo 74
Il comma 2 richiama l'applicazione dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 74: si seguono quindi la stessa sequenza di decreto presidenziale, udienza di comparizione davanti al giudice designato, contraddittorio e decisione con ordinanza. I termini per l'udienza (quarantacinque giorni, quadruplicabili per le notifiche all'estero) e le modalità di intervento del terzo pregiudicato si applicano senza modifiche. Questo rinvio garantisce uniformità di disciplina e semplifica l'applicazione delle norme da parte degli operatori giuridici.
Il potere del collegio di modificare o revocare il provvedimento cautelare in corso di causa
Il comma 3 introduce una previsione di notevole importanza pratica: il collegio che decide del merito può, su istanza di parte o del terzo pregiudicato, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare — anche se emesso prima della causa — qualora si verifichino mutamenti nelle circostanze oppure vengano allegati fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente. In questo secondo caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza, per evitare che la revoca sia chiesta utilizzando in modo opportunistico circostanze note ab origine. Il reclamo di cui all'articolo 76 costituisce invece il rimedio ordinario avverso l'ordinanza, e solo in sua assenza o decorso il relativo termine opera la via dell'istanza al collegio.
Tutela del terzo intervenuto tardivamente
Il comma 3 tutela espressamente anche il terzo che sia venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di reclamo di cui all'articolo 76: questo soggetto può egualmente chiedere al collegio la modifica o revoca, allegando di essere pregiudicato e dimostrando la tardiva conoscenza. Si tratta di una norma a tutela del contraddittorio effettivo, che impedisce che la preclusione formale del reclamo comprima i diritti di chi non ha potuto esercitarlo per cause a lui non imputabili.
Il sequestro in pendenza dei termini per l'impugnazione
La fase compresa tra il deposito della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello — o tra la scadenza del termine per l'appello e l'instaurazione del giudizio di secondo grado — può essere particolarmente critica: la sentenza non è ancora definitiva, ma la parte soccombente potrebbe essere tentata di dismettere i propri beni. L'articolo 75 comma 1 copre esplicitamente questo arco temporale, consentendo al pubblico ministero di richiedere o mantenere il sequestro davanti al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza di primo grado, prima che la competenza si trasferisca alla sezione d'appello con la proposizione del gravame.
Coordinamento con l'articolo 76 (reclamo) e l'articolo 78 (inefficacia)
Il sistema degli articoli 75, 76 e 78 forma un insieme coerente: l'ordinanza cautelare emessa in corso di causa è reclamabile davanti al collegio (articolo 76); il provvedimento decade se la causa si estingue (articolo 78 comma 1) o se il diritto cautelare viene dichiarato inesistente con sentenza (articolo 78 comma 3). Il coordinamento tra questi articoli garantisce che la misura cautelare non sopravviva al venir meno del suo fondamento, né resti in vita a tempo indefinito in assenza di un giudizio principale attivo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il sequestro conservativo può essere chiesto dopo che il giudizio di merito è già iniziato?
Sì. L'articolo 75 prevede che il sequestro conservativo possa essere richiesto contestualmente all'atto di citazione o con separato ricorso in qualsiasi momento del giudizio di primo grado.
Chi è competente per il sequestro richiesto in pendenza dei termini per l'impugnazione?
Il comma 1 dell'articolo 75 attribuisce la competenza al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza. Una volta proposta l'impugnazione, la competenza passa alla sezione d'appello ai sensi dell'articolo 77.
Il provvedimento cautelare emesso ante causam può essere modificato durante il giudizio di merito?
Sì. Il comma 3 dell'articolo 75 attribuisce al collegio il potere di modificare o revocare con ordinanza qualunque provvedimento cautelare, anche anteriore alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o vengono allegati fatti anteriori di nuova conoscenza.
Il terzo tardivamente informato del sequestro può ottenere la revoca?
Sì. Il comma 3 tutela espressamente il terzo che sia venuto a conoscenza del provvedimento dopo la scadenza del termine di reclamo: può chiedere al collegio la modifica o revoca, purché dimostri il momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Vedi anche