Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 70 D.Lgs. 174/2016 – Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se dopo l’emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati. 1-bis. Della riapertura del fascicolo è data notizia ai soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata l’archiviazione.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 70 del D.Lgs. 174/2016 regola la riapertura del fascicolo istruttorio archiviato. I fascicoli possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, esclusivamente in due ipotesi tassative: la sopravvenienza di fatti nuovi dopo l'archiviazione, oppure l'emersione di elementi preesistenti ma dolosamente occultati al momento del precedente provvedimento. Della riapertura è data notizia ai soggetti ai quali sia stata in precedenza comunicata l'archiviazione. La norma bilancia l'interesse pubblico al recupero del danno erariale con la tutela dell'affidamento del soggetto che aveva ricevuto comunicazione dell'archiviazione.Indice dei contenuti
La riapertura del fascicolo come eccezione al principio di certezza
L'archiviazione del fascicolo istruttorio, disciplinata dall'articolo 69, pone fine alla fase di indagine e, comunicata al destinatario dell'invito a dedurre, determina in capo a quest'ultimo un legittimo affidamento sulla chiusura del procedimento nei suoi confronti. L'articolo 70 del d.lgs. 174/2016 introduce una deroga a questo consolidamento: il fascicolo può essere riaperto, ma soltanto in presenza di presupposti tassativi e con un provvedimento formale del vertice della procura. La norma riflette un bilanciamento tra due interessi contrapposti: da un lato, l'interesse pubblico alla repressione del danno erariale, che non può essere definitivamente pregiudicato da un'archiviazione emessa senza conoscenza di elementi rilevanti; dall'altro, il diritto del presunto responsabile a non restare indefinitamente esposto alla riapertura di un procedimento che sembrava chiuso.
Il presupposto dei fatti sopravvenuti
La prima ipotesi che legittima la riapertura è l'emersione di «fatti sopravvenuti», vale a dire elementi di conoscenza che non esistevano al momento dell'archiviazione e che sono entrati nella sfera di rilevanza del procedimento successivamente. Si tratta di una nozione oggettiva: non è necessario che il pubblico ministero avesse colpevolmente ignorato quei fatti, ma è sufficiente che essi siano oggettivamente emersi dopo la chiusura del fascicolo. Un esempio tipico è la scoperta, in un procedimento penale parallelo, di documentazione che dimostra l'esistenza di un danno erariale che le indagini contabili non avevano potuto rilevare; oppure la denuncia di un testimone che si fa avanti dopo l'archiviazione. In tutti questi casi, il pubblico ministero che aveva archiviato il fascicolo non può essere rimproverato di negligenza: il difetto conoscitivo era oggettivo e insuperabile al momento della decisione.
Il presupposto degli elementi preesistenti dolosamente occultati
La seconda ipotesi è più stringente e rimanda a un elemento soggettivo qualificato: gli elementi che emergono devono essere «preesistenti ma dolosamente occultati». Non basta che siano stati occultati per negligenza o per errore: la riapertura è consentita solo se vi è stata una condotta intenzionale di occultamento, cioè se qualcuno ha deliberatamente nascosto al pubblico ministero informazioni rilevanti durante la fase istruttoria al fine di provocare un'archiviazione che altrimenti non sarebbe stata disposta. Questo requisito del dolo è una garanzia per il soggetto archiviato: non può essere assoggettato a riapertura per il solo fatto che il pubblico ministero avrebbe potuto, con maggiore diligenza, scoprire quegli elementi. Solo la condotta dolosa di occultamento da parte di terzi giustifica il ripristino del procedimento.
La competenza esclusiva del procuratore regionale: il decreto motivato
La riapertura non è rimessa al pubblico ministero assegnatario del fascicolo ma richiede «decreto motivato del procuratore regionale»: è una competenza riservata al vertice dell'ufficio, che garantisce un livello elevato di controllo sulla scelta di riprendere un procedimento già chiuso. La motivazione del decreto deve illustrare in modo puntuale quale sia l'elemento nuovo o l'occultamento doloso che giustifica la riapertura, consentendo al soggetto interessato di valutare se contestare quella decisione in sede giurisdizionale. L'obbligo di motivazione è particolarmente stringente in questo contesto, proprio perché il provvedimento incide su un affidamento già maturato.
La comunicazione della riapertura ai soggetti interessati
Il comma 1-bis - introdotto per rafforzare le garanzie difensive - prescrive che «della riapertura del fascicolo è data notizia ai soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata l'archiviazione». Questa disposizione ha un valore pratico e garantistico: il soggetto che aveva ricevuto comunicazione dell'archiviazione e aveva maturato l'affidamento sulla chiusura del procedimento viene informato che quel procedimento è stato riaperto, potendo così prepararsi alla nuova fase istruttoria, eventualmente raccogliendo documentazione a propria difesa o consultando un difensore. La comunicazione non apre un procedimento partecipativo immediato - la fase istruttoria è dominata dal pubblico ministero - ma assicura la conoscenza del ripristino dell'indagine.
Il coordinamento con la prescrizione: effetti della riapertura
Un profilo di rilievo pratico riguarda il rapporto tra la riapertura del fascicolo e il termine di prescrizione dell'azione erariale. Se al momento della riapertura il termine prescrizionale è già maturato, la riapertura stessa non ha effetti pratici: il pubblico ministero non potrà comunque esercitare l'azione. È quindi essenziale che la riapertura avvenga entro il termine quinquennale di prescrizione - tenendo conto degli eventuali effetti sospensivi e interruttivi già prodottisi - ovvero che l'emergere degli elementi nuovi o occulti abbia spostato il dies a quo della prescrizione stessa. Nel caso di elementi dolosamente occultati, si pone la questione se il termine prescrizionale decorra dall'effettiva conoscenza da parte del pubblico ministero, secondo il principio della conoscibilità del danno che ispira l'ordinamento contabile.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando può essere riaperto un fascicolo istruttorio archiviato?
Solo in due ipotesi tassative: se emergono fatti sopravvenuti dopo l'archiviazione, oppure se vengono alla luce elementi preesistenti ma dolosamente occultati durante la fase istruttoria.
Chi può disporre la riapertura del fascicolo?
Esclusivamente il procuratore regionale, con decreto motivato. Non è sufficiente la decisione del singolo pubblico ministero assegnatario del fascicolo.
Il soggetto archiviato viene informato della riapertura?
Sì. Il comma 1-bis prevede che la riapertura venga comunicata a tutti i soggetti ai quali era stata in precedenza comunicata l'archiviazione.
Una negligenza del pubblico ministero che non ha trovato elementi disponibili è sufficiente a giustificare la riapertura?
No. Per gli elementi preesistenti la riapertura richiede che siano stati dolosamente occultati, non semplicemente non rilevati per negligenza. La semplice mancata scoperta non giustifica la riapertura.
La riapertura del fascicolo richiede un nuovo invito a dedurre?
Se la riapertura porta all'acquisizione di nuovi elementi che modificano o ampliano la contestazione, sarà necessario emettere un nuovo invito a dedurre ex articolo 67 prima di depositare l'atto di citazione.