Testo dell'articoloVigente
Art. 61 D.Lgs. 174/2016 — Ispezioni e accertamenti
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. L’ispezione consiste nell’accesso, anche senza preavviso, a sedi o uffici dei soggetti di cui all’articolo 58, comma 2, per reperire, prendere visione, estrarre copia di documenti e assumere informazioni da soggetti a conoscenza dei fatti oggetto dell’indagine, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, allo scopo di ricostruire storicamente e documentalmente i fatti oggetto di istruttoria. Si applica l’ articolo 103 del codice di procedura penale.
2. Nel corso dell’ispezione possono essere disposti esibizione di atti e documenti, audizioni personali, rilievi fotografici e accertamenti diretti.
3. L’accertamento diretto consiste nell’accesso a luoghi specifici o a cose individuate, al fine di acquisire elementi informativi e fonti di prova utili alle indagini.
4. L’ispezione e l’accertamento diretto sono disposti con decreto motivato; copia del decreto è consegnata al soggetto che ha l’attuale disponibilità del luogo o della cosa ispezionati.
5. Delle operazioni compiute e delle risultanze dell’ispezione e dell’accertamento viene redatto processo verbale sottoscritto dal personale operante; copia del verbale è rilasciata al soggetto di cui al comma 4.
6. Il pubblico ministero può altresì delegare le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti di cui all’articolo 56, comma 1.
7. Per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o funzionari regionali occorre la previa intesa con il presidente della regione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 61 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni generali
- Articolo 61 L. 184/1983: Sostituzione dell'art. 299 c.c.: cognome dell'adottato adulto
- Art. 61 Reg. (UE) 2024/1689 — Consenso informato a partecipare a prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 61 Cod. Amb. — competenze delle regioni
- Art. 61 D.Lgs. 159/2011 — Progetto e piano di pagamento dei crediti
- Art. 61 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi
Commento
L'ispezione come strumento di accesso diretto ai luoghi
L'articolo 61 attribuisce al pubblico ministero contabile il potere di effettuare ispezioni presso le sedi e gli uffici dei soggetti indicati all'articolo 58, comma 2, ovvero pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica e soggetti privati contraenti o beneficiari di provvidenze pubbliche. L'ispezione si distingue dalle altre misure istruttorie per la sua modalita di esecuzione: e un accesso fisico ai locali, eventualmente anche senza preavviso, che consente di reperire documenti, prenderne visione, estrarne copia e assumere informazioni dai presenti. La finalita e la ricostruzione storica e documentale dei fatti oggetto dell'istruttoria.
L'accertamento diretto: una misura distinta dall'ispezione
Il comma 3 distingue l'accertamento diretto dall'ispezione: mentre l'ispezione riguarda l'accesso a sedi o uffici in modo piu ampio, l'accertamento diretto consiste nell'accesso a luoghi specifici o a cose individuate al fine di acquisire elementi informativi e fonti di prova. L'accertamento e quindi piu mirato e circoscritto: puo riguardare, ad esempio, l'accesso a un cantiere per verificare lo stato di avanzamento di lavori pubblici finanziati con denaro pubblico, o l'esame di una specifica attrezzatura acquistata con fondi pubblici. Questa specificita rende l'accertamento adatto a situazioni in cui il fatto da accertare ha una dimensione fisicamente localizzabile.
Il decreto motivato e la consegna della copia
Il comma 4 richiede che ispezione e accertamento siano disposti con decreto motivato del pubblico ministero, e che copia del decreto sia consegnata al soggetto che ha l'attuale disponibilita del luogo o della cosa ispezionati. Questo requisito assicura trasparenza e garantisce al soggetto inspecionato di conoscere formalmente il fondamento giuridico dell'accesso. La motivazione del decreto deve indicare le ragioni istruttorie che giustificano l'ispezione, i luoghi o gli oggetti da esaminare e le finalita specifiche dell'operazione. In caso di accesso senza preavviso, il decreto e consegnato al momento dell'accesso.
Il verbale delle operazioni e la sua funzione probatoria
Il comma 5 impone la redazione di un processo verbale che documenti le operazioni compiute e le risultanze dell'ispezione o dell'accertamento, sottoscritto dal personale operante. Il verbale ha un duplice valore: e il documento che cristallizza le evidenze raccolte durante l'accesso, rendendo riproducibile e verificabile quanto avvenuto; e inoltre strumento di garanzia per il soggetto inspecionato, che riceve copia del verbale e puo quindi conoscere i risultati dell'operazione e prepararsi a contestarli nelle fasi successive del procedimento. Il verbale e l'elemento istruttorio su cui il pubblico ministero fonda le proprie valutazioni nella decisione sull'esercizio dell'azione erariale.
L'applicazione dell'articolo 103 c.p.p. e le garanzie difensive
Il rinvio all'articolo 103 del codice di procedura penale introduce nell'istruttoria contabile le garanzie previste a tutela dell'esercizio della difesa tecnica. L'articolo 103 c.p.p. vieta ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori se non in casi eccezionali e con particolari cautele. Questo rinvio significa che anche nell'istruttoria contabile, ove dovesse rendersi necessario un accesso presso un legale che assiste un soggetto coinvolto, dovranno rispettarsi le garanzie previste per la difesa tecnica, tutelando la riservatezza del rapporto tra assistito e difensore.
Le ispezioni delegate e la previa intesa con le regioni
Il comma 7 introduce un limite specifico per le ispezioni e gli accertamenti delegati a dirigenti o funzionari regionali: in questo caso e necessaria la previa intesa con il presidente della regione. Questa previsione rispecchia il rispetto delle autonomie regionali nell'impostazione del codice: quando il pubblico ministero si avvale di funzionari di un ente regionale per svolgere attivita istruttorie, deve ottenere il preventivo accordo del vertice politico-amministrativo regionale. La previa intesa non e un'autorizzazione discrezionale che il presidente puo negare arbitrariamente, ma un meccanismo di coordinamento istituzionale che garantisce consapevolezza e collaborazione tra i livelli di governo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il PM contabile puo effettuare un'ispezione senza preavviso?
Si, il comma 1 prevede espressamente che l'ispezione possa avvenire anche senza preavviso, per tutelare l'integrita probatoria. Il decreto motivato e comunque consegnato al soggetto al momento dell'accesso.
Qual e la differenza tra ispezione e accertamento diretto?
L'ispezione e un accesso piu ampio a sedi o uffici; l'accertamento diretto e mirato a luoghi specifici o cose individuate per acquisire elementi informativi e fonti di prova su fatti determinati.
Il soggetto inspecionato riceve copia del verbale delle operazioni?
Si, il comma 5 prevede che copia del verbale sia rilasciata al soggetto che ha l'attuale disponibilita del luogo o della cosa ispezionati.
Le ispezioni delegate a funzionari regionali richiedono il consenso della regione?
Non il consenso, ma la previa intesa con il presidente della regione, che e un meccanismo di coordinamento istituzionale, non una facolta di veto discrezionale.
Vedi anche