Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 58 D.Lgs. 174/2016 – Richieste di documenti e informazioni

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il pubblico ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l’invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.

2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche i termini e le modalità di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonché i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonché informazioni, notizie e relazioni documentate. 2-bis: Il pubblico ministero può accedere, anche mediante collegamento telematico diretto, alla sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’ articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

In sintesi

L'articolo 58 disciplina lo strumento piu utilizzato nell'istruttoria contabile: la richiesta di documenti e informazioni. Il comma 1 consente al pubblico ministero di richiedere alla autorita giudiziaria penale gli atti da essa detenuti, che restano coperti da segreto investigativo fino al nulla osta penale. Il comma 2 attribuisce invece al pubblico ministero il potere di disporre, con decreto motivato, che pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica e i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze pubbliche inviino atti, documenti, informazioni e relazioni documentate. Il comma 2-bis prevede l'accesso diretto, anche telematico, alla sezione dell'anagrafe tributaria.
Indice dei contenuti

Lo strumento base dell'istruttoria: la richiesta documentale

L'articolo 58 disciplina il fondamentale potere di acquisizione documentale del pubblico ministero contabile, distinguendo tre tipologie di destinatari e tre regimi diversi: l'autorita giudiziaria penale (comma 1), le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati (comma 2), e l'anagrafe tributaria (comma 2-bis). La richiesta di documenti e informazioni e lo strumento istruttorio di gran lunga piu frequente nella prassi della Corte dei conti: la maggior parte dei procedimenti per danno erariale si fonda sull'analisi di documenti amministrativi, contabili e contrattuali acquisiti attraverso questo meccanismo.

L'acquisizione di atti dall'autorita giudiziaria penale

Il comma 1 prevede che il pubblico ministero contabile possa chiedere all'autorita giudiziaria penale l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti. Questa previsione e cruciale nei procedimenti in cui lo stesso fatto genera sia responsabilita penale che erariale: le prove raccolte nell'ambito delle indagini penali possono essere utilizzate anche nell'istruttoria contabile. La norma specifica pero che tali atti e documenti restano coperti da segreto investigativo anche nei confronti dei destinatari delle richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale. Questo meccanismo di coordinamento tutela l'integrita delle indagini penali in corso, evitando che la divulgazione in sede contabile comprometta il procedimento penale parallelo.

La richiesta alle pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati

Il comma 2 e la disposizione operativa di maggior rilievo pratico: il pubblico ministero dispone con decreto motivato che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti a prevalente partecipazione pubblica e i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie pubbliche inviino atti, documenti, informazioni, notizie e relazioni documentate. Il decreto deve contenere anche i termini e le modalita di trasmissione: non si tratta quindi di una richiesta generica, ma di un provvedimento formale che specifica cosa si chiede, come deve essere trasmesso e entro quando. La trasmissione puo avvenire in originale o in copia autentica, a seconda delle esigenze dell'istruttoria.

L'ambito soggettivo esteso: contraenti e beneficiari di fondi pubblici

L'estensione dell'obbligo di trasmissione documentale ai soggetti contraenti delle pubbliche amministrazioni e ai beneficiari di provvidenze finanziarie pubbliche rispecchia la concezione ampia della giurisdizione contabile. Un privato che abbia ricevuto finanziamenti pubblici o che abbia stipulato contratti con la pubblica amministrazione e tenuto a collaborare con l'istruttoria contabile, inviando i documenti richiesti con decreto motivato. Questa obbligatorieta distingue la richiesta contabile dalle mere richieste di cooperazione: il soggetto destinatario non puo sottrarsi senza incorrere nelle conseguenze previste dal codice per l'inottemperanza.

L'accesso all'anagrafe tributaria: il comma 2-bis

Il comma 2-bis introduce un potere di accesso diretto, anche mediante collegamento telematico, alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del D.P.R. 605/1973. Questa disposizione consente al pubblico ministero di accedere a dati fiscali e patrimoniali rilevanti per la quantificazione del danno erariale e per la verifica della solvibilita dei presunti responsabili, elemento utile nella prospettiva della successiva esecuzione di eventuali condanne. L'accesso telematico diretto snellisce i tempi dell'istruttoria rispetto alla tradizionale richiesta formale, permettendo un'acquisizione piu rapida di dati fiscali aggiornati.

Il decreto motivato: forma e contenuto

Il requisito della motivazione del decreto e una garanzia procedimentale fondamentale: il pubblico ministero deve indicare le ragioni per cui i documenti o le informazioni sono necessari all'istruttoria, i termini di trasmissione e le modalita concrete. La motivazione permette al destinatario di comprendere il perimetro della richiesta e di adempiervi correttamente, e costituisce il presupposto per l'eventuale impugnazione in caso di illegittimita. Il rispetto dei termini imposti con il decreto e obbligatorio per i destinatari, e l'inottemperanza puo portare all'adozione di misure piu coercitive, come l'esibizione coattiva o il sequestro disciplinati negli articoli 59 e 62.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un privato che ha ricevuto fondi pubblici e obbligato a rispondere alle richieste del PM contabile?

Si, se e beneficiario di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici o contraente di una pubblica amministrazione, rientra nell'ambito soggettivo dell'articolo 58 ed e tenuto a trasmettere i documenti richiesti con decreto motivato.

Gli atti acquisiti dall'autorita giudiziaria penale possono essere mostrati al presunto responsabile?

No, restano coperti da segreto investigativo fino al rilascio del nulla osta da parte del pubblico ministero penale, come previsto dal coordinamento tra procedimento penale e contabile disciplinato dall'articolo 57.

Il PM contabile puo accedere ai dati fiscali dei presunti responsabili?

Si, il comma 2-bis consente l'accesso diretto, anche telematico, alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui al D.P.R. 605/1973.

Il decreto del PM contabile che richiede documenti deve avere un termine di adempimento?

Si, il comma 2 richiede che il decreto contenga anche i termini e le modalita di trasmissione, rendendo la richiesta formalmente compiuta e il destinatario in grado di sapere entro quando e come adempiere.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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