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Art. 30 D.Lgs. 174/2016 — Doveri delle parti

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Art. 30 D.Lgs. 174/2016 — Doveri delle parti

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità. In caso di inosservanza di tale dovere il presidente della sezione ne riferisce alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali pronunciati davanti al giudice. Si applicano le disposizioni dell’ articolo 89 del codice di procedura civile.