Testo dell'articoloVigente
Art. 23 D.Lgs. 174/2016 – Consulente tecnico
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, quando è necessario, da uno o più consulenti.
2. Il consulente ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato impedimento.
3. L’incarico di consulenza può essere affidato a professionisti iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. Possono altresì essere incaricati di svolgere consulenza tecnica gli appartenenti alle strutture e agli organismi di pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati coloro che prestano attività in favore delle parti del giudizio.
4. Il consulente, all’esito del suo incarico, riferisce per iscritto in merito ai quesiti e alle questioni richiestegli ai sensi dell’articolo 97 e può essere chiamato a fornire anche in pubblica udienza chiarimenti e osservazioni. Il compenso del consulente è stabilito dal giudice che l’ha nominato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1.
In sintesi
L'articolo 23 del Codice di giustizia contabile disciplina la figura del consulente tecnico d'ufficio, ossia dell'esperto che il giudice può nominare per farsi assistere nella valutazione di questioni tecniche che richiedono conoscenze specialistiche. Il consulente può essere incaricato per singoli atti o per l'intero procedimento. Ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio, salvo giustificato impedimento. L'incarico può essere affidato a professionisti iscritti negli albi giudiziari o a dipendenti di pubbliche amministrazioni, a condizione che non prestino attività in favore di una delle parti. All'esito dell'incarico il consulente riferisce per iscritto e può essere convocato in udienza. Il compenso e' stabilito dal giudice nel rispetto delle disposizioni sulla liquidazione.Indice dei contenuti
La consulenza tecnica nel processo contabile: funzione e presupposti
Il processo contabile spesso richiede la valutazione di questioni tecniche complesse: la quantificazione del danno patrimoniale all'erario, la ricostruzione di partite contabili, la verifica della regolarita' di procedure di gara, la stima di beni sequestrati. Per questi fini, il giudice può avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio. L'articolo 23 attribuisce al giudice un potere discrezionale: la nomina avviene «quando e' necessario», ossia quando le questioni tecniche non possono essere risolte con le sole competenze giuridiche del collegio. La consulenza tecnica non e' dunque automatica: il giudice valuta caso per caso se la complessita' tecnica della controversia giustifichi il ricorso a un esperto esterno.
L'obbligo di prestare l'ufficio e le cause di esonero
Il comma 2 stabilisce che il consulente «ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio». Questo obbligo ha radici nella funzione pubblicistica della consulenza tecnica: il consulente e' un ausiliario del giudice, non un privato che liberamente sceglie se accettare un incarico. Il rifiuto ingiustificato può comportare responsabilita' disciplinari o la cancellazione dall'albo. L'obbligo cede solo quando il giudice riconosce l'esistenza di un giustificato impedimento: un'incompatibilita' deontologica, un'impossibilita' fisica, la sussistenza di cause di astensione ai sensi dell'articolo 24 del Codice. In questi casi il giudice deve autorizzare l'astensione e procedere alla nomina di un altro esperto.
I soggetti nominabili come consulenti
Il comma 3 individua due categorie di consulenti nominabili. La prima e' costituita dai professionisti iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (commercialisti, ingegneri, medici legali, periti, psicologi, traduttori). La seconda categoria - particolarmente rilevante nel processo contabile data la sua natura pubblicistica - comprende gli appartenenti a strutture e organismi di pubbliche amministrazioni, come la Ragioneria generale dello Stato, l'ANAC, l'Agenzia delle entrate, la Banca d'Italia. In questo caso non e' richiesta l'iscrizione in un albo privato, ma e' sufficiente la qualificazione professionale riconosciuta dall'ente di appartenenza. In entrambi i casi e' espressamente esclusa la nomina di coloro che prestino attività in favore di una delle parti.
L'attività del consulente e la relazione finale
All'esito dell'incarico, il consulente e' tenuto a riferire per iscritto in merito ai quesiti postigli e alle questioni richieste ai sensi dell'articolo 97 del Codice, che disciplina il contenuto dell'incarico. La relazione scritta costituisce la forma ordinaria di comunicazione dei risultati al giudice. Il consulente può essere chiamato a fornire anche in udienza chiarimenti e osservazioni, ad esempio quando le parti abbiano formulato contestazioni alla relazione o il giudice ritenga opportuno un confronto tecnico diretto. La nomina di un consulente di parte - prevista anche nel processo contabile - consente a ciascuna parte di contraddire tecnicamente le conclusioni del consulente d'ufficio.
Il compenso del consulente
Il compenso del consulente nominato dal giudice e' liquidato dal giudice stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27 del Codice. L'articolo 27 rinvia a sua volta all'articolo 63 per i consulenti nominati dal pubblico ministero. La liquidazione segue le tabelle ministeriali applicabili alla categoria professionale del consulente: per i commercialisti si applica il decreto ministeriale sulle tariffe forensi contabili; per i tecnici di pubblica amministrazione si applicano le regole sull'equo compenso previste per i dipendenti pubblici che svolgono incarichi aggiuntivi. Il compenso e' a carico delle spese processuali e viene anticipato dal soggetto che ha richiesto la consulenza, salvo poi seguire il regime delle spese nella sentenza definitiva.
Rapporto con la consulenza tecnica di parte
L'articolo 23 riguarda esclusivamente il consulente tecnico d'ufficio. Le parti possono nominare propri consulenti tecnici (CTP) per contraddire le conclusioni del CTU o per supportare le proprie difese tecniche. I CTP di parte hanno diritto di partecipare alle operazioni del consulente d'ufficio, di presentare note tecniche e di essere uditi in udienza. La distinzione tra CTU e CTP e' rilevante anche sotto il profilo probatorio: le conclusioni del CTU sono valutate dal giudice come elemento istruttorio privilegiato, ma non hanno valore di prova legale e possono essere disattese con adeguata motivazione. Le conclusioni del CTP di parte hanno valore di argomento difensivo tecnico.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il giudice contabile e' obbligato a nominare un consulente tecnico?
No. La nomina e' discrezionale: il giudice la dispone «quando e' necessario», cioe' solo quando le questioni tecniche della causa richiedono conoscenze specialistiche che il collegio non possiede.
Un dipendente pubblico puo' essere nominato consulente tecnico nel processo contabile?
Si', il comma 3 prevede espressamente che possano essere incaricati della consulenza tecnica gli appartenenti a strutture e organismi di pubbliche amministrazioni, purche' non prestino attivita' in favore di una delle parti.
Il consulente tecnico e' obbligato ad accettare l'incarico?
Si', ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio. Puo' rifiutare solo se il giudice riconosce l'esistenza di un giustificato impedimento.
Come viene pagato il consulente tecnico nel processo contabile?
Il compenso e' stabilito dal giudice che l'ha nominato, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 27 del Codice, che rinvia alle norme sulla liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice.
Cosa fa il consulente al termine del proprio incarico?
Redige una relazione scritta sui quesiti posti dal giudice. Puo' essere convocato anche in pubblica udienza per fornire chiarimenti e rispondere alle osservazioni delle parti.