Testo dell'articoloVigente
Art. 22 D.Lgs. 174/2016 – Ricusazione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall’ articolo 52 del codice di procedura civile.
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell’udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all’udienza; in caso contrario può proporsi oralmente prima della discussione.
3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed è sottoscritto dalla parte o dal difensore.
4. La decisione è pronunciata in Camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte.
5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non è ricusabile.
6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se è ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se è ricusato uno dei componenti del collegio. Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all’inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti.
7. Il giudice, con l’ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.
8. In caso di manifesta inammissibilità o infondatezza, la sanzione pecuniaria è stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro.
In sintesi
L'articolo 22 disciplina la ricusazione del giudice contabile, ossia il diritto della parte di chiedere la sostituzione del magistrato per ragioni di imparzialita'. Le cause di ricusazione sono le medesime previste dall'articolo 52 del codice di procedura civile. La ricusazione va proposta con ricorso almeno tre giorni prima dell'udienza se i magistrati del collegio sono già noti, oppure oralmente prima della discussione in caso contrario. Il ricorso deve indicare i motivi specifici e i mezzi di prova. La decisione e' pronunciata in camera di consiglio, previa sostituzione del giudice ricusato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non e' ricusabile a sua volta. In caso di rigetto inammissibile o manifestamente infondato, la parte può essere condannata a una sanzione pecuniaria fino a 1.500 euro.Indice dei contenuti
La ricusazione come tutela dell'imparzialita' ad iniziativa di parte
La ricusazione e' il rimedio processuale con cui la parte chiede che un giudice venga sostituito per ragioni di parzialita'. Mentre l'astensione (articolo 21 del Codice) e' un'iniziativa spontanea del magistrato, la ricusazione e' un diritto di difesa della parte, che mira a garantire che il processo si svolga davanti a un giudice imparziale come richiesto dall'articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'articolo 22 riceve dal Codice un trattamento analitico: a differenza dell'astensione, la ricusazione comporta una serie di adempimenti formali precisi, la cui inosservanza può determinare l'inammissibilita' del rimedio.
Le cause di ricusazione: rinvio all'articolo 52 c.p.c.
Il comma 1 rinvia all'articolo 52 del codice di procedura civile per l'individuazione delle cause di ricusazione. Tale articolo estende la ricusabilita' alle medesime ipotesi previste per l'astensione obbligatoria dall'articolo 51 c.p.c., con l'esclusione della causa facoltativa (le «gravi ragioni di convenienza»). La ragione dell'esclusione e' chiara: la causa facoltativa e' rimessa alla coscienza del giudice e non può essere imposta su domanda di parte, altrimenti si consentirebbe una strumentalizzazione della ricusazione per fini dilatori. Le cause di ricusazione rilevanti sono dunque: interesse nella causa, parentela con le parti, precedente pronuncia, rapporto di credito o debito, aver già prestato la propria opera nella causa come difensore o testimone.
Termini e modalita' di proposizione
Il comma 2 stabilisce le modalita' di proposizione: «almeno tre giorni prima dell'udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all'udienza». Questo termine preventivo e' giustificato dalla necessita' di garantire la sostituzione del giudice ricusato prima che si svolga l'udienza e il processo subisca interruzioni. Se la composizione del collegio non e' nota in anticipo, la ricusazione può essere proposta oralmente prima della discussione. Il ricorso deve indicare i motivi specifici e i mezzi di prova offerti, ed e' sottoscritto dalla parte o dal difensore. L'assenza di indicazioni specifiche sui motivi e' causa di inammissibilita', poiché il ricorso per ricusazione non può essere generico o meramente allusivo.
Il procedimento di decisione
Il comma 4 disciplina il procedimento: la decisione viene pronunciata in camera di consiglio, previa sostituzione del giudice ricusato. Prima della decisione il giudice ricusato deve essere sentito. Il termine per la pronuncia e' di trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Il provvedimento ha la forma dell'ordinanza e non e' impugnabile, ciò che rafforza la funzione di stabilizzazione del rimedio: una volta decisa la ricusazione, la questione e' definitivamente chiusa. In pendenza del procedimento di ricusazione il processo contabile principale può proseguire, salvo che il giudice chiamato a decidere non disponga altrimenti per ragioni di opportunita'.
Chi decide sulla ricusazione
Il comma 6 stabilisce regole precise sull'organo competente a decidere sulla ricusazione: se e' ricusato il giudice monocratico, decide il presidente della sezione; se e' ricusato un componente del collegio, decide il collegio; se e' ricusato il presidente di una sezione di primo o secondo grado, decide il collegio di un'altra sezione centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti. Il comma 5 aggiunge che «il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non e' ricusabile»: questa norma anti-abuso impedisce una catena di ricusazioni a cascata che potrebbe paralizzare il processo.
Le sanzioni pecuniarie per ricusazioni infondate
I commi 7 e 8 prevedono un deterrente contro l'uso strumentale della ricusazione: il giudice che rigetta il ricorso può condannare la parte a una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro; in caso di manifesta inammissibilita' o infondatezza, la sanzione oscilla tra 500 e 1.500 euro. La graduazione tra le due soglie riflette la diversa gravita' dell'abuso: la ricusazione manifestamente inammissibile (ad esempio proposta senza indicare motivi specifici) o manifestamente infondata (ad esempio su cause inesistenti) merita una sanzione più severa rispetto alla ricusazione semplicemente respinta nel merito. Le sanzioni hanno natura processuale e sono liquidate nell'ordinanza che definisce il procedimento.
Differenze rispetto alla ricusazione nel processo civile
La ricusazione nel processo contabile presenta alcune peculiarita' rispetto a quella del codice di procedura civile. In primo luogo, il Codice prevede espressamente la sostituzione preventiva del giudice ricusato prima della decisione, mentre nel rito civile il giudice può in certi casi continuare a trattare la causa. In secondo luogo, la norma sul giudice chiamato a decidere (comma 6) e' molto più analitica di quella civile, riflettendo la struttura organizzativa della Corte dei conti con le sue sezioni regionali e centrali. Infine, la soglia della sanzione pecuniaria massima (1.500 euro) e' in linea con l'articolo 96 c.p.c. sulla responsabilita' aggravata, ed e' comunque modesta rispetto alla potenziale rilevanza strategica della ricusazione nei giudizi erariali.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando va proposta la ricusazione del giudice contabile?
Almeno tre giorni prima dell'udienza, con ricorso scritto contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Se la composizione del collegio non e' nota in anticipo, puo' proporsi oralmente prima della discussione.
Chi decide sulla ricusazione?
Se e' ricusato il giudice monocratico, decide il presidente della sezione. Se e' ricusato un componente del collegio, decide il collegio. Se e' ricusato il presidente di sezione, decide il collegio di un'altra sezione, secondo criteri stabiliti annualmente.
Cosa rischia chi propone una ricusazione infondata?
Il giudice puo' condannarlo a una sanzione pecuniaria fino a 250 euro in caso di semplice rigetto, o tra 500 e 1.500 euro in caso di manifesta inammissibilita' o manifesta infondatezza.
Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione puo' a sua volta essere ricusato?
No. Il comma 5 stabilisce espressamente che il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non e' ricusabile, impedendo catene abusive di ricusazioni a cascata.
Qual e' la differenza tra le cause di ricusazione e quelle di astensione?
Le cause di ricusazione coincidono con quelle di astensione obbligatoria dell'art. 51 c.p.c., ma escludono la causa facoltativa delle «gravi ragioni di convenienza», che non puo' essere imposta su domanda di parte perche' e' rimessa alla coscienza del giudice.