Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13 D.Lgs. 174/2016 – Momento determinante della giurisdizione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 13 del Codice di giustizia contabile fissa il principio della perpetuatio iurisdictionis nel processo contabile: la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento in cui la domanda è proposta. I successivi mutamenti della legge o dello stato di fatto non influiscono sulla giurisdizione già radicata. Questa regola, mutuata dall'articolo 5 del codice di procedura civile, garantisce stabilità e certezza al processo: una volta instaurato il giudizio contabile, esso non perde la propria giurisdizione per effetto di riforme normative intervenute in corso di causa o di modifiche delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della competenza. Il principio è fondamentale per proteggere le parti da manovre dilatorie e da incertezze processuali legate all'evoluzione del quadro normativo.Indice dei contenuti
Il principio della perpetuatio iurisdictionis nel processo contabile
L'articolo 13 del codice recepisce nel processo contabile il principio della perpetuatio iurisdictionis, già noto al processo civile attraverso l'articolo 5 del codice di procedura civile. Secondo tale principio, la giurisdizione del giudice adito si determina in relazione alla legge vigente e allo stato di fatto esistente nel momento in cui la domanda è proposta, e rimane cristallizzata in quell'istante per tutta la durata del processo. I successivi mutamenti del diritto o del fatto non hanno rilevanza sulla giurisdizione già radicata. Si tratta di un principio di ordine processuale di primaria importanza, che serve a stabilizzare il rapporto processuale e a impedire che le parti possano influenzare la giurisdizione modificando artificiosamente i presupposti che la determinano dopo la proposizione della domanda.
Il momento della proposizione della domanda
Il riferimento normativo al «momento della proposizione della domanda» identifica l'atto di instaurazione del giudizio come il momento cristallizzante della giurisdizione. Nel processo contabile di responsabilità, tale momento coincide con la notificazione dell'atto di citazione del PM contabile nei confronti del convenuto. Nel giudizio di conto, coincide con il deposito del conto. Ciò significa che anche se, dopo la proposizione della domanda, intervenisse una riforma legislativa che spostasse la cognizione di determinate materie a un giudice diverso dalla Corte dei conti, il giudizio già instaurato rimarrebbe devoluto al giudice contabile adito.
Mutamenti normativi e stabilità del giudizio
L'ipotesi più rilevante sul piano pratico è quella del mutamento legislativo sopravvenuto. Si pensi a una riforma che ridefinisca i confini della giurisdizione contabile in materia di danno erariale, sottraendo determinate categorie di soggetti alla cognizione della Corte dei conti. Per i giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, la giurisdizione rimane quella originariamente radicata, salvo che la legge sopravvenuta non disponga espressamente diversamente con norme transitorie. La perpetuatio tutela così l'economia processuale e il ragionevole affidamento delle parti sull'esito del giudizio già instaurato.
Mutamenti di fatto e irrilevanza sulla giurisdizione
Oltre ai mutamenti normativi, la norma esclude la rilevanza dei mutamenti dello «stato di fatto». Questa previsione copre, ad esempio, il caso in cui la giurisdizione contabile sia determinata dalla qualità di agente contabile del convenuto: se tale qualità venisse meno nel corso del giudizio - per effetto di dimissioni, pensionamento o riorganizzazione dell'ente - il processo contabile già instaurato proseguirebbe senza che il giudice debba declinare la propria giurisdizione. La valutazione della giurisdizione è dunque fotografata al momento iniziale e non risente di evoluzioni successive.
Rapporto con l'articolo 5 del codice di procedura civile
L'articolo 13 del codice di giustizia contabile riproduce nella sostanza l'articolo 5 del codice di procedura civile, adattandolo alla specificità del processo contabile. Il richiamo al c.p.c. come fonte di principi generali è espresso dall'articolo 7 del medesimo codice, che ammette l'applicazione sussidiaria delle disposizioni del codice di rito civile in quanto espressione di principi generali. L'articolo 13 costituisce dunque un'applicazione diretta e codificata di un principio che, anche in assenza di norma espressa, avrebbe trovato applicazione in via analogica.
Distinzione tra giurisdizione e competenza
Occorre distinguere la perpetuatio iurisdictionis dalla stabilità della competenza. La norma riguarda esclusivamente la giurisdizione - cioè l'appartenenza della causa alla Corte dei conti piuttosto che ad altro plesso giurisdizionale - e non la competenza territoriale o funzionale all'interno della stessa Corte. Per le questioni di competenza, il codice prevede disposizioni specifiche agli articoli 15, 16, 17 e 20, che disciplinano il difetto di competenza, il regolamento preventivo e le conseguenze del rilievo dell'incompetenza. Il principio di cui all'articolo 13 si applica quindi allo strato più alto del riparto delle attribuzioni giurisdizionali tra diverse giurisdizioni dello Stato.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cos'è il principio della perpetuatio iurisdictionis?
È il principio secondo cui la giurisdizione si determina al momento della proposizione della domanda e non è influenzata dai successivi mutamenti della legge o dello stato di fatto. Nel processo contabile è sancito dall'articolo 13 del D.Lgs. 174/2016.
Se dopo l'inizio del giudizio cambia la legge sulla giurisdizione, il processo contabile si sposta?
No. In base all'articolo 13, la giurisdizione rimane quella determinata al momento di proposizione della domanda. I mutamenti legislativi sopravvenuti non incidono sul giudizio già pendente, salvo norme transitorie espresse.
Qual è il momento che «cristallizza» la giurisdizione nel processo contabile?
Il momento della proposizione della domanda: nel giudizio di responsabilità contabile coincide con la notifica della citazione del PM contabile; nel giudizio di conto con il deposito del conto.
L'articolo 13 si applica anche alla competenza interna alla Corte dei conti?
No, l'articolo 13 riguarda la giurisdizione - cioè l'appartenenza della causa alla Corte dei conti in senso lato - non la competenza territoriale o funzionale interna, disciplinata da altre norme del codice.