Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13 D.Lgs. 174/2016 — Momento determinante della giurisdizione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 13 D.Lgs. 504/1995 — Contrassegni fiscali
- Articolo 13 L. 184/1983: Convocazione dei genitori irreperibili
- Art. 13 Reg. (UE) 2024/1689 — Trasparenza e fornitura di informazioni ai deployer
- Art. 13 Cod. Amb. — Redazione del rapporto ambientale
- Art. 13 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione
- Art. 13 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata