Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 8 D.Lgs. 174/2016 – Organi della giurisdizione contabile

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.

In sintesi

L'articolo 8 del Codice di giustizia contabile elenca gli organi attraverso cui è esercitata la giurisdizione della Corte dei conti. Si tratta di quattro tipologie: le sezioni giurisdizionali regionali (primo grado), le sezioni giurisdizionali di appello (secondo grado), le sezioni riunite in sede giurisdizionale (per questioni di particolare importanza o rimessioni) e le sezioni riunite in speciale composizione (per controversie di finanza pubblica di speciale rilevanza). La norma disegna la struttura verticale della Corte dei conti come giudice contabile, distinguendo i diversi livelli di giudizio e le funzioni nomofilattiche degli organi di vertice.
Indice dei contenuti

La struttura organizzativa della Corte dei conti come giudice

L'articolo 8 è la norma che traccia la mappa degli organi giurisdizionali della Corte dei conti. La Corte dei conti non è un'unica sezione ma un complesso articolato di organi, ciascuno con un diverso grado di giurisdizione e una diversa funzione nell'ambito del sistema. La distinzione tra sezioni regionali (primo grado) e sezioni d'appello (secondo grado) è speculare a quella del processo amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) e del processo civile ordinario (tribunali e corti d'appello): garantisce il doppio grado di giurisdizione di merito, che è considerato - pur non essendo costituzionalmente necessario - una garanzia fondamentale del giusto processo in tutti i rami dell'ordinamento.

Le sezioni giurisdizionali regionali: il primo grado

Le sezioni giurisdizionali regionali sono gli organi di primo grado: hanno competenza territoriale riferita alla regione (o alla provincia autonoma, per Trento e Bolzano) e decidono nella generalità dei giudizi di responsabilità, nei giudizi di conto e nei giudizi pensionistici che rientrano nella loro circoscrizione. La loro composizione e il numero dei magistrati necessari per la decisione sono disciplinati dall'articolo 9 del Codice (collegio di tre magistrati, ovvero giudice monocratico nei giudizi pensionistici). Le sezioni regionali sono distribuite in tutte le regioni italiane, con sedi nei rispettivi capoluoghi, consentendo una diffusione territoriale della giustizia contabile che ne agevola l'accesso da parte dei soggetti coinvolti nelle vicende amministrative locali.

Le sezioni giurisdizionali di appello: il secondo grado

Le sezioni giurisdizionali di appello esercitano la funzione di controllo della legalità delle decisioni rese in primo grado. L'appello nel processo contabile è un mezzo di impugnazione ordinario che consente la revisione sia della ricostruzione dei fatti sia dell'applicazione del diritto. A differenza del processo civile, dove l'appello è tendenzialmente chiuso ai nova, il processo contabile ha tradizionalmente ammesso una più ampia possibilità di introdurre elementi nuovi in appello, pur con i limiti introdotti dalla codificazione del 2016. Le sezioni d'appello hanno sede in Roma (per le sezioni centrali) e svolgono anche una funzione di raccordo giurisprudenziale tra le diverse sezioni regionali, contribuendo all'uniformità interpretativa nel territorio nazionale.

Le sezioni riunite in sede giurisdizionale: la nomofilachia contabile

Le sezioni riunite in sede giurisdizionale svolgono una fondamentale funzione nomofilattica: intervengono quando sia necessario dirimere contrasti giurisprudenziali tra le sezioni regionali o d'appello, o quando una questione di diritto di particolare importanza o di speciale complessità richieda una pronuncia dell'organo di vertice. La rimessione alle sezioni riunite può essere disposta d'ufficio dalla sezione procedente o su richiesta delle parti, secondo le modalità previste dal Codice. Le pronunce delle sezioni riunite, pur non avendo formalmente valore vincolante per le altre sezioni (a differenza di quanto avviene per le sezioni unite civili della Cassazione), esercitano un'autorità persuasiva molto forte e tendono a uniformare la giurisprudenza contabile sull'intero territorio nazionale.

Le sezioni riunite in speciale composizione: la tutela della finanza pubblica

Le sezioni riunite in speciale composizione sono l'organo giurisdizionale più recente tra quelli elencati dall'articolo 8, introdotto con la codificazione del 2016. Esse sono competenti per le controversie aventi per oggetto l'impugnazione delle deliberazioni della Corte dei conti in materia di parificazione dei rendiconti delle regioni, nonché per le controversie di finanza pubblica di speciale rilevanza attribuite alla loro competenza da norme speciali. Le sezioni riunite in speciale composizione rappresentano un'innovazione che ha suscitato dibattito in dottrina, poiché assegna alla stessa Corte dei conti la cognizione su atti emanati da proprie sezioni (ad esempio quelle di controllo): alcuni studiosi hanno sollevato questioni di compatibilità con il principio della terzietà del giudice.

Il raccordo con la Cassazione per motivi di giurisdizione

Il sistema degli organi di giurisdizione contabile si chiude con il raccordo con la Corte di Cassazione, che non è elencata nell'articolo 8 ma svolge una funzione di controllo esterno sulla giurisdizione della Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, le decisioni della Corte dei conti sono ricorribili in Cassazione per soli motivi inerenti alla giurisdizione. Questo significa che la Cassazione non può riesaminare il merito della controversia contabile, ma può annullare una decisione qualora la Corte dei conti abbia travalicato i limiti della propria giurisdizione o ne abbia esercitata una che non le apparteneva.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quanti gradi di giudizio sono previsti nel processo contabile?

Due gradi di merito (sezioni giurisdizionali regionali in primo grado e sezioni d'appello in secondo grado), più la possibilità di ricorso in Cassazione per soli motivi di giurisdizione ai sensi dell'articolo 111, comma 8, della Costituzione.

Qual è la differenza tra le sezioni riunite in sede giurisdizionale e quelle in speciale composizione?

Le sezioni riunite in sede giurisdizionale intervengono principalmente per dirimere contrasti giurisprudenziali e decidere questioni di diritto di particolare importanza; le sezioni riunite in speciale composizione hanno una competenza più definita per specifiche controversie (come l'impugnazione delle deliberazioni di parificazione dei rendiconti regionali).

Le sezioni regionali sono presenti in tutte le regioni italiane?

Sì. Ogni regione ha una sezione giurisdizionale con sede nel capoluogo; la regione Trentino-Alto Adige fa eccezione avendo due sezioni distinte, con sede rispettivamente a Trento e a Bolzano, in considerazione dello statuto speciale di autonomia.

La Corte di Cassazione può riesaminare il merito di una sentenza della Corte dei conti?

No. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione. La Cassazione non può sindacare la ricostruzione dei fatti o l'applicazione del diritto sostanziale contabile.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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