Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 D.Lgs. 174/2016 – Disposizioni di rinvio

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del presente codice, le quali, se non espressamente derogate, si applicano anche al giudizio pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali.

2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.

In sintesi

L'articolo 7 del Codice di giustizia contabile disciplina il sistema delle fonti normative applicabili nel processo dinanzi alla Corte dei conti attraverso un doppio meccanismo di rinvio. Il comma 1 indica la Parte II, Titolo III, del Codice come le norme ordinamentali di riferimento del processo contabile, applicabili anche ai giudizi pensionistici, alle impugnazioni e ai riti speciali, salvo deroghe espresse. Il comma 2 opera un rinvio esterno al codice di procedura civile per quanto non disciplinato, limitato però agli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 c.p.c. e alle altre disposizioni «in quanto espressione di principi generali», evitando un rinvio generale e indiscriminato.
Indice dei contenuti

Il sistema delle fonti nel processo contabile

L'articolo 7 risolve uno dei problemi più delicati di qualsiasi codice processuale speciale: la determinazione del regime applicabile quando la norma speciale tace. Prima della codificazione del 2016, il processo contabile era caratterizzato da una notevole incertezza normativa, con rinvii impliciti e analogici al processo civile e amministrativo che generavano difformità applicative tra le diverse sezioni regionali. L'articolo 7 ha introdotto un sistema gerarchico di fonti: primo posto alle norme del Codice (Parte II, Titolo III), poi ai principi generali del codice di procedura civile, con l'esclusione di una ricezione integrale e acritica di quest'ultimo.

Il rinvio interno: Parte II, Titolo III del Codice

Il comma 1 stabilisce che il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del medesimo Codice. Queste norme - che disciplinano il giudizio di responsabilità dalla citazione alla sentenza - costituiscono il nucleo centrale del rito contabile e si applicano non solo al giudizio di responsabilità in primo grado ma, se non espressamente derogate, anche al giudizio pensionistico, alle impugnazioni (appello) e ai riti speciali (giudizio di conto, giudizi in materia di sanzioni pecuniarie). Questo rinvio interno assicura uniformità processuale tra le diverse tipologie di giudizio contabile: tutte condividono le stesse regole base sulla costituzione delle parti, sull'istruttoria e sulla decisione, con varianti solo nei casi espressamente previsti.

Il rinvio esterno selettivo al c.p.c.

Il comma 2 opera un rinvio al codice di procedura civile ma in modo selettivo e condizionato: si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 c.p.c. e le altre disposizioni «in quanto espressione di principi generali». La scelta di citare espressamente cinque articoli specifici del c.p.c. non è casuale: l'articolo 99 (principio della domanda), l'articolo 100 (interesse ad agire), l'articolo 101 (contraddittorio), l'articolo 110 (successione nel processo), l'articolo 111 (sostituzione processuale) sono le norme cardine del processo civile che esprimono principi di carattere generale e costituzionale, applicabili a qualsiasi processo. La formula «altre disposizioni del medesimo codice in quanto espressione di principi generali» consente di estendere l'applicazione del c.p.c. anche ad altre norme non menzionate esplicitamente, purché riflettano principi di ordine generale e non siano incompatibili con le specificità del processo contabile.

La differenza rispetto al rinvio al c.p.c. nel codice del processo amministrativo

Il sistema di rinvio adottato dall'articolo 7 è più selettivo rispetto a quello del codice del processo amministrativo, il cui articolo 39 rinvia al c.p.c. per tutte le norme «compatibili o espressione di principi generali». La maggiore selettività del rinvio nel Codice di giustizia contabile riflette le specificità del processo contabile: la presenza del pubblico ministero, la natura prevalentemente inquisitoria dell'istruttoria, il carattere pubblicistico dell'interesse tutelato rendono meno automatica la trasposizione delle norme del processo civile, che è strutturalmente diverso perché fondato sulla piena disponibilità dell'azione da parte di soggetti privati.

Principi generali del c.p.c. applicabili nel processo contabile

L'interpretazione della formula «espressione di principi generali» ha dato luogo a una casistica giurisprudenziale significativa. Si ritengono espressione di principi generali, e quindi applicabili nel processo contabile: le norme sulla capacità di essere parte (articolo 75 c.p.c.), le regole sulla rappresentanza e l'assistenza in giudizio, le norme sulla procura alle liti (articolo 83 c.p.c.), le regole sulla notificazione degli atti processuali in quanto compatibili con il regime telematico, le norme sulle spese processuali (articoli 91 e seguenti c.p.c., applicate per rinvio in assenza di disciplina specifica nel Codice di giustizia contabile). Non si ritengono invece applicabili norme strettamente legate alla struttura dispositiva del processo civile, come quelle sul giuramento decisorio.

La funzione sistematica dell'articolo 7

La funzione sistematica dell'articolo 7 è quella di chiudere il sistema delle fonti del processo contabile in modo coerente con i principi di certezza del diritto e di prevedibilità delle soluzioni processuali. Un rinvio indiscriminato al c.p.c. avrebbe creato incertezze sull'applicabilità di norme disegnate per un processo strutturalmente diverso; un'assenza di rinvio avrebbe lasciato lacune incolmabili. La soluzione adottata - rinvio selettivo ai principi generali - è la stessa scelta dal legislatore per i principali processi speciali italiani e rappresenta un equilibrio ragionevole tra autonomia del rito contabile e necessità di avvalersi del patrimonio normativo del processo civile per colmare le inevitabili lacune di un codice speciale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali norme si applicano quando il Codice di giustizia contabile non disciplina una situazione?

Si applicano le norme della Parte II, Titolo III, del Codice per analogia interna; in subordine, le disposizioni del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali, con riferimento privilegiato agli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 c.p.c.

Il codice di procedura civile si applica integralmente nel processo contabile?

No. Il rinvio è selettivo: si applicano solo le norme del c.p.c. che esprimono principi generali, compatibili con le specificità del processo contabile (presenza del pubblico ministero, carattere pubblicistico, natura inquisitoria dell'istruttoria).

Le norme del Codice previste per il giudizio di responsabilità si applicano anche al giudizio pensionistico?

Sì, salvo deroghe espresse. L'articolo 7, comma 1, prevede che le disposizioni della Parte II, Titolo III, si applichino, se non derogate, anche ai giudizi pensionistici, alle impugnazioni e ai riti speciali.

Perché il legislatore ha scelto un rinvio selettivo al c.p.c. invece di un rinvio generale?

Per garantire la coerenza del sistema e riconoscere le specificità del processo contabile: un rinvio integrale al c.p.c. avrebbe importato norme incompatibili con la struttura pubblicistica del processo contabile, in particolare quelle fondate sulla piena disponibilità dell'azione da parte dei privati.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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