Testo dell'articoloVigente
Art. 19-bis D.Lgs. 502/1992 — Commissione nazionale per l’accreditamento e la qualità dei servizi sanitari
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. È istituita, presso l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per l’accreditamento e la qualità dei servizi sanitari. Con regolamento adottato su proposta del Ministro della sanità, ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione, composta da dieci esperti di riconosciuta competenza a livello nazionale in materia di organizzazione e programmazione dei servizi, economia, edilizia e sicurezza nel settore della sanità.
2. La Commissione, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale e avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi, sanitari regionali, svolge i seguenti compiti: a) definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l’accreditamento delle strutture pubbliche e private di cui all’art. 8-quater, comma 5; b) valuta l’attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private; c) esamina i risultati delle attività di monitoraggio di cui al comma 3 e trasmette annualmente al Ministro della sanità e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sull’attività svolta.
3. Le regioni individuano le modalità e gli strumenti per la verifica della attuazione del modello di accreditamento, trasmettendo annualmente alla Commissione nazionale i risultati della attività di monitoraggio condotta sullo stato di attuazione delle procedure di accreditamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 19 bis T.U.IVA: Percentuale di detrazione
- Art. 19-bis DPR 445/2000 — Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva
- Art. 19-bis L. 241/1990 — Concentrazione dei regimi amministrativi
- Art. 19-bis Rev. Leg. – Enti sottoposti a regime intermedio
- Art. 19-bis DPR 602/1973 — Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali
Commento
L'istituzione e la composizione della Commissione nazionale
Il comma 1 istituisce la Commissione presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, soggetto tecnico di supporto al Ministero della sanità e alle regioni. La collocazione presso l'Agenzia — e non direttamente presso il Ministero — è scelta deliberata: l'Agenzia ha una natura inter-istituzionale che la rende meno esposta a condizionamenti politici diretti, favorendo l'autonomia tecnica della Commissione. La composizione di dieci esperti «di riconosciuta competenza a livello nazionale» nelle aree di organizzazione, programmazione, economia, edilizia e sicurezza riflette la multidimensionalità dell'accreditamento: verificare la qualità di una struttura sanitaria richiede competenze che vanno ben oltre il profilo clinico, includendo la solidità economico-gestionale, l'adeguatezza delle infrastrutture e la sicurezza degli ambienti di lavoro e di cura. Le modalità di organizzazione e funzionamento sono disciplinate con regolamento ministeriale ex art. 17, comma 1, legge 23 agosto 1988, n. 400.
La definizione dei requisiti per i verificatori dell'accreditamento
La prima funzione attribuita alla Commissione (comma 2, lettera a) è la definizione dei requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati a verificare il possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'articolo 8-quater, comma 5. Si tratta di una funzione meta-regolativa: la Commissione non effettua direttamente le verifiche ma stabilisce i criteri che devono possedere le organizzazioni di valutazione che le regioni autorizzano a svolgere tale attività. Questo schema garantisce che i verificatori regionali soddisfino standard minimi nazionali, evitando che la qualità dei controlli sull'accreditamento vari significativamente tra regione e regione.
La valutazione del modello di accreditamento
La seconda funzione (lettera b) riguarda la valutazione dell'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private. L'accreditamento sanitario introdotto dal D.Lgs. 502/1992 è un sistema a doppio livello: l'autorizzazione all'esercizio riguarda i requisiti strutturali minimi, mentre l'accreditamento abilita alla contrattazione con il SSN e richiede requisiti aggiuntivi di qualità. La Commissione verifica se il modello funziona come previsto dal legislatore, se i requisiti definiti sono adeguati rispetto agli standard internazionali e se l'applicazione è omogenea tra le diverse strutture e i diversi contesti regionali.
Il monitoraggio e la relazione annuale al Ministro
La terza funzione (lettera c) chiude il circuito informativo: la Commissione esamina i risultati delle attività di monitoraggio e trasmette annualmente al Ministro della sanità e alla Conferenza Stato-regioni una relazione sull'attività svolta. La relazione annuale è lo strumento attraverso cui la Commissione rende conto del proprio operato e segnala alle istituzioni competenti eventuali criticità nel sistema di accreditamento. La doppia destinazione — Ministro e Conferenza Stato-regioni — riflette la natura concorrente della competenza sanitaria: le regioni sono informate degli esiti del monitoraggio attraverso la propria sede di raccordo interistituzionale, e possono così calibrare le proprie politiche regionali di accreditamento.
Il ruolo delle regioni nel sistema di monitoraggio
Il comma 3 attribuisce alle regioni il compito di individuare «le modalità e gli strumenti per la verifica dell'attuazione del modello di accreditamento» e di trasmettere annualmente alla Commissione nazionale i risultati del monitoraggio. Questo schema crea un flusso informativo verticale ascendente: le regioni raccolgono dati sul campo e li consolidano a livello nazionale attraverso la Commissione. Il meccanismo è coerente con il modello federalista del SSN: le regioni sono responsabili dell'organizzazione sanitaria sul proprio territorio ma riferiscono a un organo nazionale che mantiene la visione d'insieme e garantisce la comparabilità degli standard.
Raccordo con il sistema di accreditamento dell'articolo 8-quater
La Commissione di cui all'articolo 19-bis opera in stretto collegamento con il sistema di accreditamento delineato dall'articolo 8-quater, che distingue l'accreditamento istituzionale — basato su requisiti minimi definiti con atto d'intesa Stato-regioni — dall'accreditamento di eccellenza e dai sistemi di certificazione internazionali (Joint Commission, ISO). Il raccordo tra le due disposizioni è evidente: la Commissione definisce i requisiti per i verificatori (art. 8-quater, comma 5), valuta il modello e monitora l'applicazione. In questo modo l'articolo 19-bis fornisce all'articolo 8-quater l'infrastruttura istituzionale necessaria per il funzionamento del sistema di accreditamento su scala nazionale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Dove è istituita la Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità?
Presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in base al comma 1 dell'articolo 19-bis.
Quanti esperti compongono la Commissione nazionale?
Dieci esperti di riconosciuta competenza nazionale in organizzazione, programmazione, economia, edilizia e sicurezza nel settore sanitario.
Quali sono i principali compiti della Commissione?
Definire i requisiti per i verificatori dell'accreditamento regionale; valutare l'attuazione del modello; monitorare le attività regionali e riferire annualmente al Ministro e alla Conferenza Stato-regioni.
Le regioni hanno obblighi di monitoraggio verso la Commissione nazionale?
Sì: il comma 3 impone alle regioni di trasmettere annualmente i risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione delle procedure di accreditamento.
Vedi anche