In sintesi
L'articolo 20 del D.Lgs. 502/1992 disciplina l'entrata in vigore del decreto, fissandola al 1° gennaio 1993. Contiene le formule conclusive di stile che corredano ogni atto normativo: l'obbligo di inserimento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, l'ordine di esecuzione rivolto a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare, la data e il luogo di adozione (Roma, 30 dicembre 1992), le firme del Presidente della Repubblica (Scalfaro), del Presidente del Consiglio dei Ministri (Amato) e dei Ministri competenti (De Lorenzo per la sanità, Barucci per il tesoro), e la vidimazione del Guardasigilli (Martelli). Queste formule hanno valore giuridico-formale essenziale per la perfezione dell'atto normativo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 D.Lgs. 502/1992 — Entrata in vigore
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri DE LORENZO, Ministro della sanità BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La data di entrata in vigore e la sua rilevanza sistematica
Il comma 1 fissa l'entrata in vigore del D.Lgs. 502/1992 al 1° gennaio 1993. La scelta di una data diversa dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — avvenuta il 30 dicembre 1992 — è tecnicamente una vacatio legis brevissima (un solo giorno), ma politicamente significativa: il legislatore delegato ha inteso che la riforma del SSN entrasse in vigore con il nuovo anno, segnando simbolicamente il passaggio dal vecchio ordinamento delle Unità sanitarie locali al nuovo sistema basato sulle aziende sanitarie con autonomia imprenditoriale. L'ingresso al 1° gennaio 1993 ha anche rilevanza pratica: consente di allineare l'efficacia delle nuove norme con l'inizio dell'esercizio finanziario, semplificando la gestione delle norme transitorie sui bilanci e sul personale.
Il contesto storico: la riforma «De Lorenzo»
Il D.Lgs. 502/1992 è comunemente noto come la «riforma De Lorenzo», dal nome del Ministro della sanità che ne ha guidato l'elaborazione. La riforma è stata approvata in un contesto di grave crisi della finanza pubblica italiana — il 1992 è l'anno della manovra finanziaria d'emergenza e della svalutazione della lira — che ha reso urgente il contenimento della spesa sanitaria attraverso la responsabilizzazione economica degli enti gestori. La trasformazione delle USL in aziende sanitarie locali con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ha rappresentato la scelta strategica centrale della riforma: il modello aziendale, ispirato alle esperienze del sistema sanitario britannico e delle health maintenance organizations americane, mirava a introdurre logiche di efficienza economica nella gestione dei servizi sanitari pubblici.
Le formule di stile dell'atto normativo: valore e funzione
Le formule conclusive che corredano l'articolo 20 non sono semplici formalità burocratiche: hanno preciso valore giuridico-formale nel sistema delle fonti del diritto italiano. L'ordine di inserimento nella «Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana» attua il principio di pubblicità degli atti normativi, presupposto della loro cogenza erga omnes. L'ordine di esecuzione — «è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare» — è la formula con cui lo Stato impone l'adempimento della norma a tutti i soggetti dell'ordinamento: singoli, enti pubblici, regioni, aziende sanitarie, professionisti del SSN. La sua presenza è requisito formale di perfezione degli atti aventi forza di legge.
La sottoscrizione presidenziale e ministeriale
Il D.Lgs. 502/1992 reca le firme del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, del Presidente del Consiglio Giuliano Amato, del Ministro della sanità Francesco De Lorenzo e del Ministro del tesoro Piero Barucci. La firma del Presidente della Repubblica è prevista dall'articolo 87 della Costituzione per i decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 76 Cost.: il Presidente promulga le leggi e autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, nonché emana i decreti aventi valore di legge. La firma del Presidente del Consiglio attesta la responsabilità governativa per l'atto; le firme dei Ministri competenti attestano la concertazione interministeriale necessaria per un atto che incide su spesa pubblica (Ministro del tesoro) e organizzazione sanitaria (Ministro della sanità).
La vidimazione del Guardasigilli
La vidimazione del Ministro di grazia e giustizia (Claudio Martelli nel dicembre 1992) — indicato con il titolo storico di «Guardasigilli» — è un atto formale previsto dall'articolo 87 della Costituzione e dalle norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio e del Ministero della giustizia. Il Guardasigilli appone il sigillo dello Stato sull'atto normativo, certificandone l'autenticità e la conformità alle prescrizioni formali richieste per gli atti con forza di legge. L'uso del sigillo dello Stato è uno degli elementi costitutivi della perfezione giuridica degli atti normativi del Governo: la sua mancanza costituirebbe un vizio formale rilevante ai fini della validità dell'atto.
Il D.Lgs. 502/1992 nel panorama delle riforme sanitarie italiane
Il D.Lgs. 502/1992 — entrato in vigore il 1° gennaio 1993 come previsto dall'articolo 20 — ha costituito il primo pilastro della «seconda riforma sanitaria» italiana, la prima essendo stata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del SSN. Il decreto è stato significativamente modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, che ha corretto alcune scelte organizzative della versione originaria, e poi dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (cosiddetta «riforma Bindi»), che ha completato il processo di aziendalizzazione con l'integrazione tra SSN e università e la riforma della dirigenza medica. Il D.Lgs. 502/1992, nella sua versione consolidata, costituisce tuttora la cornice normativa fondamentale del SSN italiano.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando è entrato in vigore il D.Lgs. 502/1992?
Il 1° gennaio 1993, come stabilito dall'articolo 20, comma 1, del decreto.
Perché il decreto porta la data del 30 dicembre 1992 ma entra in vigore il 1° gennaio 1993?
La data del 30 dicembre 1992 è quella di adozione e firma dell'atto; l'articolo 20 ha fissato l'entrata in vigore al 1° gennaio 1993, allineandola con l'inizio del nuovo esercizio finanziario.
Chi ha firmato il D.Lgs. 502/1992?
Il Presidente della Repubblica Scalfaro, il Presidente del Consiglio Amato, il Ministro della sanità De Lorenzo, il Ministro del tesoro Barucci e il Guardasigilli Martelli.
Il D.Lgs. 502/1992 è ancora in vigore?
Sì, nella sua versione consolidata, sebbene abbia subito significative modifiche da parte del D.Lgs. 517/1993 e del D.Lgs. 229/1999: costituisce tuttora la cornice normativa fondamentale del SSN italiano.
Vedi anche