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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 19-ter del D.Lgs. 502/1992 disciplina il meccanismo di monitoraggio e intervento in caso di scostamenti regionali dai valori di riferimento nazionali per la qualità, l'efficienza e l'economicità dell'assistenza sanitaria. Il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, determina indicatori nazionali di riferimento e segnala gli scostamenti alle regioni. Le regioni, anche con supporto tecnico dell'Agenzia, effettuano una ricognizione delle cause e predispongono programmi operativi di riorganizzazione o potenziamento di durata non superiore al triennio. Il Ministro e la regione stipulano una convenzione che stabilisce modalità di erogazione dei finanziamenti di sostegno, forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e penalizzazioni per i mancati adempimenti. Nei casi di inerzia regionale, il Consiglio dei Ministri può esercitare il potere sostitutivo, anche con nomina di un commissario ad acta.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19-ter D.Lgs. 502/1992 — Federalismo sanitario, patto di stabilità e interventi a garanzia della coesione e dell’efficienza del Servizio sanitario nazionale

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Anche sulla base degli indicatori e dei dati definiti ai sensi dell’ articolo 28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, il Ministro della sanità, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità dell’assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell’efficienza, dell’economicità e della funzionalità della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.

2. Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procedono ad una ricognizione delle cause di tali scostamenti ed elaborano programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento dei Servizi sanitari regionali, di durata non superiore al triennio.

3. Il Ministro della sanità e la regione interessata stipulano una convenzione redatta sulla, base di uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto le misure di sostegno al programma operativo di cui al comma 2, i cui eventuali oneri sono posti a carico della quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’ articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La convenzione: a) stabilisce le modalità per l’erogazione dei finanziamenti per l’attuazione dei programmi operativi secondo stati di avanzamento; b) definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni stato di avanzamento e le modalità della loro verifica da parte dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali; c) individua forme di penalizzazione e di graduale e progressiva riduzione o dilazione dei finanziamenti per le regioni che non rispettino gli impegni convenzionalmente assunti per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi concordati; d) disciplina, nei casi di inerzia regionale nell’adozione nell’attuazione dei programmi concordati, le ipotesi e le forme di intervento del Consiglio dei ministri secondo le procedure e le garanzie di cui all’articolo 2, comma 2-octies.

Commento

Gli indicatori nazionali di riferimento e la funzione di segnalazione

Il comma 1 dell'articolo 19-ter assegna al Ministro della sanità il compito di determinare i valori di riferimento relativi a utilizzazione dei servizi, costi e qualità dell'assistenza, anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni comunitarie sui livelli di assistenza sanitaria. La norma si coordina con la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'articolo 28, comma 10, prevede la definizione di indicatori e dati per la valutazione dei sistemi sanitari regionali. La funzione di segnalazione degli scostamenti alle regioni è il punto di partenza del meccanismo: il Ministro non interviene direttamente sulle regioni, ma le informa degli indicatori di performance negativi, attivando un processo di autovalutazione e programmazione correttiva. L'approccio è collaborativo prima che sostitutivo, coerentemente con il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

La ricognizione regionale e i programmi operativi

Il comma 2 affida alle regioni — con il supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali — il compito di procedere a una ricognizione delle cause degli scostamenti e di elaborare «programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento dei Servizi sanitari regionali, di durata non superiore al triennio». Il termine «programmi operativi» è tecnicamente preciso: non si tratta di mere dichiarazioni di intenti, ma di documenti con obiettivi quantificati, azioni concrete, tempi di realizzazione e indicatori di monitoraggio. La durata triennale massima è funzionale al controllo dei risultati: un orizzonte temporale troppo lungo renderebbe difficile valutare l'efficacia delle misure adottate e tardiva l'eventuale attivazione del potere sostitutivo statale.

La convenzione tra Ministro e regione: contenuto e struttura

Il comma 3 prevede la stipula di una convenzione tra il Ministro della sanità e la regione interessata, redatta su uno schema tipo approvato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. La convenzione si articola in quattro elementi fondamentali: a) le modalità di erogazione dei finanziamenti secondo stati di avanzamento del programma, con un meccanismo premiale per chi raggiunge gli obiettivi intermedi; b) le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e le modalità di verifica da parte dell'Agenzia; c) le forme di penalizzazione — riduzione o dilazione dei finanziamenti — per le regioni che non rispettano gli impegni convenzionali; d) le forme di intervento sostitutivo del Consiglio dei Ministri in caso di inerzia regionale. La convenzione è dunque un atto negoziale bilaterale con effetti condizionanti per entrambe le parti: lo Stato si impegna a finanziare, la regione si impegna a raggiungere gli obiettivi concordati.

Il meccanismo premiale e le penalizzazioni finanziarie

L'architettura finanziaria della convenzione è ispirata al principio della condizionalità: i finanziamenti non sono erogati in via anticipata e incondizionata, ma secondo stati di avanzamento verificabili. Chi rispetta gli impegni ottiene i fondi; chi non rispetta subisce riduzioni o dilazioni. Gli oneri del programma operativo sono posti a carico della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La penalizzazione finanziaria è uno strumento di induzione indiretta al rispetto degli standard: le regioni hanno un forte incentivo a non perdere risorse del FSN, che sono essenziali per il funzionamento del servizio sanitario regionale.

Il potere sostitutivo e la nomina del commissario ad acta

La lettera d) del comma 3 disciplina il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri in caso di «inerzia regionale nell'adozione e nell'attuazione dei programmi concordati». L'intervento segue le procedure e le garanzie dell'articolo 2, comma 2-octies, del D.Lgs. 502/1992 e può assumere la forma della nomina di un commissario ad acta. Il commissario ad acta è una figura tipica del diritto amministrativo italiano: un commissario straordinario che subentra all'organo inadempiente e adotta in sua vece i provvedimenti necessari. In ambito sanitario, la commissione ad acta ha acquisito grande rilievo pratico soprattutto nelle regioni in piano di rientro dai disavanzi sanitari, ove il commissariamento ha coinvolto l'intera gestione della sanità regionale. La norma prevede tuttavia che, quando gli scostamenti richiedono programmi di riqualificazione, il potere sostitutivo possa essere esercitato solo dopo che sia stata esperita invano la procedura convenzionale prevista dai commi 2 e 3.

Il raccordo con la disciplina sui piani di rientro sanitari

L'articolo 19-ter ha costituito il prototipo normativo dei successivi meccanismi di «piano di rientro» per le regioni con disavanzi sanitari strutturali, sviluppati in particolare dalle leggi finanziarie degli anni 2000 e 2010. La struttura di fondo è la medesima: indicatori di riferimento nazionali, segnalazione degli scostamenti, programma operativo regionale, convenzione con lo Stato, erogazione condizionata dei finanziamenti, intervento sostitutivo in caso di inadempienza. Il commissariamento sanitario di alcune regioni — con commissari nominati direttamente dal Presidente del Consiglio — ha rappresentato l'applicazione più intensa di questo schema, nel contesto di una crisi fiscale che ha reso urgente il risanamento dei bilanci sanitari regionali.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi determina i valori di riferimento per la valutazione delle performance sanitarie regionali?

Il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ai sensi del comma 1.

Cosa deve fare una regione che riceve una segnalazione ministeriale di scostamento dagli indicatori?

Deve effettuare una ricognizione delle cause e predisporre un programma operativo triennale di riorganizzazione o potenziamento, poi formalizzato in convenzione con il Ministro.

Quali sono le conseguenze per una regione che non rispetta gli impegni della convenzione?

Il comma 3, lettera c, prevede penalizzazioni finanziarie sotto forma di riduzione o dilazione dei finanziamenti assegnati al programma operativo.

Quando può essere nominato un commissario ad acta nel settore sanitario?

Quando la regione è inerte nell'adozione o nell'attuazione dei programmi concordati; il Consiglio dei Ministri può esercitare il potere sostitutivo solo dopo aver esperito invano la procedura di cui all'articolo 19-ter, commi 2 e 3.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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