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Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 14 del D.Lgs. 502/1992 costituisce la carta dei diritti dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute definisce indicatori di qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari relativi a personalizzazione, umanizzazione dell'assistenza, informazione, servizi alberghieri e prevenzione. Le regioni usano questi indicatori per la programmazione e la verifica dei diritti dei cittadini, promuovendo la consultazione con le organizzazioni civiche. Le ASL e le aziende ospedaliere devono attivare sistemi di informazione sulle prestazioni, raccogliere e analizzare i segnali di disservizio, convocare almeno una volta l'anno la conferenza dei servizi. I cittadini possono presentare reclami in via amministrativa entro quindici giorni, al direttore generale che decide in via definitiva entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. Il diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura è tutelato anche attraverso la pubblicazione degli elenchi delle strutture di alta specialità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 14 D.Lgs. 502/1992 — Diritti dei cittadini

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell’assistenza, al diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell’andamento delle attività di prevenzione delle malattie. A tal fine il Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, può avvalersi anche della collaborazione delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonché delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale, per la definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull’organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell’impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie. Per le finalità del presente articolo, le regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale, Le regioni determinano altresì le modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

3. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all’attuazione degli indicatori di qualità.

4. Al fine di favorire l’orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti. Il direttore generale dell’unità sanitaria locale ed il direttore generale dell’azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l’anno, apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare l’andamento dei servizi anche in relazione all’attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione.

5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell’assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell’interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al direttore generale dell’unità sanitaria locale o dell’azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce ne preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.

6. Al fine di favorire l’esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell’elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di alta specialità, con l’indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti. La prima pubblicazione è effettuata entro il 31 dicembre 1993.

7. È favorita la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l’adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all’interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative.

8. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.

In sintesi

L'articolo 14 del D.Lgs. 502/1992 costituisce la carta dei diritti dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute definisce indicatori di qualità delle prestazioni e dei servizi sanitari relativi a personalizzazione, umanizzazione dell'assistenza, informazione, servizi alberghieri e prevenzione. Le regioni usano questi indicatori per la programmazione e la verifica dei diritti dei cittadini, promuovendo la consultazione con le organizzazioni civiche. Le ASL e le aziende ospedaliere devono attivare sistemi di informazione sulle prestazioni, raccogliere e analizzare i segnali di disservizio, convocare almeno una volta l'anno la conferenza dei servizi. I cittadini possono presentare reclami in via amministrativa entro quindici giorni, al direttore generale che decide in via definitiva entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. Il diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura è tutelato anche attraverso la pubblicazione degli elenchi delle strutture di alta specialità.

La dimensione dei diritti nel Servizio sanitario nazionale

L'articolo 14 del D.Lgs. 502/1992 introduce nel sistema sanitario italiano una dimensione finora sostanzialmente assente: quella dei diritti soggettivi dei cittadini utenti del SSN nei confronti delle strutture che li erogano. Prima della riforma degli anni Novanta, il rapporto tra il cittadino e il servizio sanitario era concepito prevalentemente in termini di erogazione burocratica di prestazioni, con scarsa attenzione alla qualità percepita, all'informazione e alla partecipazione. L'articolo 14 rovescia questa impostazione, costruendo un sistema di garanzie che comprende: indicatori di qualità delle prestazioni, obblighi di informazione, meccanismi di reclamo, conferenza dei servizi annuale, presenza del volontariato nelle strutture. La norma trasforma il paziente da mero destinatario passivo di cure a soggetto titolare di diritti esigibili.

Gli indicatori di qualità e il ruolo del Ministero

Il comma 1 prevede che il Ministro della salute definisca, con proprio decreto adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, relativamente a: personalizzazione e umanizzazione dell'assistenza; diritto all'informazione; prestazioni alberghiere; andamento delle attività di prevenzione delle malattie. Questi quattro ambiti tracciano un profilo della qualità sanitaria che va ben oltre la dimensione clinica: la qualità è anche accoglienza, comunicazione, comfort alberghiero e prevenzione. Per la definizione degli indicatori, il Ministro può avvalersi delle università, del CNR, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e degli operatori del SSN, nonché delle organizzazioni di volontariato e tutela dei diritti.

Il ruolo delle regioni nella verifica dei diritti e nella programmazione

Il comma 2 assegna alle regioni un ruolo centrale nell'utilizzo del sistema di indicatori per la verifica — anche sotto il profilo sociologico — dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini e per la programmazione regionale. Le regioni devono promuovere consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni (comprese quelle sindacali, di volontariato e di tutela dei diritti) nelle fasi di impostazione della programmazione e di verifica dei risultati, e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti in queste materie. Devono inoltre prevedere forme di partecipazione delle organizzazioni civiche nelle attività di programmazione, controllo e valutazione dei servizi a livello regionale, aziendale e distrettuale, nonché disciplinare le modalità della presenza del volontariato nelle strutture sanitarie.

Il sistema aziendale di informazione e la conferenza dei servizi

Il comma 4 impone alle ASL e alle aziende ospedaliere di attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi, al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel SSN. Le aziende devono inoltre raccogliere e analizzare i segnali di disservizio in collaborazione con le organizzazioni dei cittadini e del volontariato. Il direttore generale è tenuto a convocare almeno una volta l'anno una conferenza dei servizi come strumento per verificare l'andamento dei servizi, anche in relazione agli indicatori di qualità, e per individuare ulteriori miglioramenti. Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata direttamente dalla regione.

Il meccanismo di reclamo amministrativo

Il comma 5 disciplina il diritto di reclamo dei cittadini avverso gli atti o i comportamenti con cui si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria. Le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa — redatti in carta semplice — devono essere presentati entro quindici giorni da quando l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto o del comportamento, al direttore generale dell'ASL o dell'azienda. Il direttore generale decide in via definitiva o provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. Possono presentare il reclamo non solo i diretti interessati, ma anche i loro parenti o affini, gli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione. La proposizione del reclamo non impedisce né preclude l'impugnativa in via giurisdizionale.

Libera scelta e presenza del volontariato nelle strutture

Il comma 6 tutela il diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura — che costituisce uno dei principi fondativi del D.Lgs. 502/1992 — attraverso la pubblicazione da parte del Ministero della salute dell'elenco di tutte le strutture pubbliche e private di alta specialità, con indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia e delle tariffe. Il comma 7 favorisce la presenza e l'attività delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti all'interno delle strutture sanitarie, attraverso accordi o protocolli con le ASL e le aziende ospedaliere, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale e nel rispetto del diritto alla riservatezza dei pazienti e della non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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