Testo dell'articoloVigente
Art. 11 D.Lgs. 502/1992 — Versamento contributi assistenziali
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a versare all’I.N.P.S. i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, provvedono, alle scadenze già previste, al versamento con separata documentazione degli stessi distintamente dagli altri contributi ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni.
2. In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del 1993, i soggetti di cui al comma precedente continuano a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU, con separata documentazione, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi alle scadenze previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo SCAU riversa all’I.N.P.S. i predetti contributi entro quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori marittimi, fermo restando il disposto dell’ultimo comma dell’ articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i rispettivi datori di lavoro versano, con separata documentazione, alle scadenze previste per i soggetti di cui al comma 1, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi, alle Casse marittime che provvedono a riversarli all’I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione.
4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale entro il bimestre successivo a quello della loro riscossione.
5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente sono versati con le modalità previste dal decreto di attuazione dell’ articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui redditi da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza, per effetto di legge, regolamento e contratto o accordo collettivo di lavoro, sono versati, a cura dei predetti soggetti, entro la fine del bimestre successivo a quello di erogazione delle rate di pensione.
7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare, distinti per regione in base al domicilio fiscale posseduto dal lavoratore dipendente, al 1 gennaio di ciascun anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e l’ammontare dei contributi. In sede di prima applicazione le predette indicazioni relative ai primi cinque mesi del 1993 possono essere fornite con la documentazione relativa al versamento dei contributi effettuato nel mese di giugno 1993.
8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli adempimenti di cui al precedente comma con riferimento al luogo di pagamento della pensione.
9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dall’iscritto al Servizio sanitario nazionale.
10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale su appositi conti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, intestati alle regioni. I contributi di cui al comma 5 sono fatti affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono accreditati dall’I.N.P.S. ai predetti conti. In sede di prima applicazione il versamento o l’accreditamento dei predetti contributi sui conti correnti infruttiferi delle regioni è effettuato con riferimento agli interi primi cinque mesi del 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2, l’I.N.P.S. provvede, entro il 30 agosto 1993, alla ripartizione fra le regioni dei contributi riscossi nei primi cinque mesi del 1993. Ai predetti conti affluiscono altresì le quote del Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente alle regioni interessate il rendiconto dei contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui c/c di tesoreria alle stesse intestati; in sede di prima applicazione è inviato alle regioni il rendiconto del primo semestre 1993; entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni centrali dello Stato entro trenta giorni dalla data di presentazione al Parlamento del rendiconto generale, i soggetti di cui al precedente comma inviano alle regioni il rendiconto annuale delle riscossioni o trattenute e dei versamenti corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti e alle correlate basi imponibili contributive.
12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale non si applicano il comma 2 dell’articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l’ articolo 17 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e l’ articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993.
14. Per l’anno 1993 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla contestuale riduzione delle somme iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione dell’entrata e sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per importi pari ai contributi accreditati alle regioni dai soggetti di cui al precedente comma 9.
15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446.
16. In deroga a quanto previsto dall’ art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle unità sanitarie locali per i primi nove mesi dell’anno 1993 sono riferite ad un terzo della quota relativa all’ultimo trimestre dell’anno 1992.
17. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446.
18. È abrogato l’ art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8.
19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446.
20. La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini italiani, compresi i familiari, i quali risiedono in Italia e sono, in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall’Italia, esentati da imposte dirette o contributi sociali di malattia sui salari, emolumenti ed indennità percetti per il servizio prestato in Italia presso missioni diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze di organismi o di uffici internazionali, o Stati esteri, è regolata mediante convenzioni tra il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, e gli organi competenti delle predette missioni, sedi o rappresentanze e Stati.
Stesso numero, altri codici
- Art. 11 D.Lgs. 504/1995 — Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati
- Articolo 11 L. 184/1983: Adottabilità in assenza dei genitori o per mancato riconoscimento
- Art. 11 Reg. (UE) 2024/1689 — Documentazione tecnica
- Art. 11 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento
- Art. 11 D.Lgs. 148/2015 — Causali
- Art. 11 D.Lgs. 159/2011 — Esecuzione
In sintesi
L'articolo 11 del D.Lgs. 502/1992 disciplina le modalità di versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale da parte dei datori di lavoro e degli altri soggetti obbligati. La norma impone il versamento separato dei contributi SSN rispetto agli altri contributi previdenziali, con obbligo di indicare per regione il numero dei soggetti, le basi imponibili e gli importi versati. Viene definita anche la filiera di versamento per le diverse categorie di datori di lavoro (privati, agricoli, marittimi, amministrazioni statali), con specifiche regole per i lavoratori autonomi, i pensionati e i soggetti esteri in regime di esenzione da contributi italiani. I contributi sono attribuiti alle regioni in base al domicilio fiscale dell'iscritto al SSN al 1° gennaio di ciascun anno e affluiscono su appositi conti infruttiferi di tesoreria intestati alle regioni.Indice dei contenuti
Il principio della separazione documentale dei contributi SSN
L'articolo 11 del D.Lgs. 502/1992 introduce un principio di trasparenza contributiva che impone ai datori di lavoro di versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con documentazione separata rispetto agli altri contributi previdenziali. La ragione di questo obbligo è essenzialmente finanziaria: consentire una ripartizione più precisa del gettito contributivo tra le regioni in base al domicilio fiscale dei lavoratori iscritti al SSN. Prima della riforma, i contributi SSN confluivano in un flusso indistinto verso l'INPS, rendendo difficoltosa la territorializzazione delle risorse. La separazione documentale ha reso possibile costruire una contabilità analitica per regione di destinazione, necessaria per alimentare i conti di tesoreria regionali previsti dal comma 10.
Le diverse categorie di datori di lavoro e i canali di versamento
La norma disciplina con dettaglio i canali di versamento per le diverse categorie di soggetti obbligati. I datori di lavoro privati (comma 1) versano all'INPS con separata documentazione, al netto degli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione. I datori di lavoro agricoli (comma 3) versano allo SCAU (Servizio dei contributi agricoli unificati), che a sua volta riversa all'INPS entro quindici giorni dalla riscossione. I datori di lavoro del settore marittimo versano alle Casse marittime, che provvedono al riversamento all'INPS con le medesime tempistiche. Le amministrazioni statali (comma 4) versano entro il bimestre successivo a quello della riscossione, e i contributi sui redditi da pensione e rendita vitalizia (comma 6) sono versati entro la fine del bimestre successivo all'erogazione delle rate di pensione.
L'attribuzione per domicilio fiscale e i conti di tesoreria regionale
Il criterio di attribuzione dei contributi alle regioni — basato sul domicilio fiscale dell'iscritto al SSN al 1° gennaio di ciascun anno (comma 9) — è essenziale per comprendere il meccanismo di finanziamento regionale del SSN. Il domicilio fiscale non coincide necessariamente con la residenza anagrafica, ma con il luogo rilevante ai fini fiscali. I contributi così territorializzati affluiscono su appositi conti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, intestati alle singole regioni (comma 10). Su questi stessi conti confluiscono le quote del Fondo sanitario nazionale assegnate alle regioni, creando un unico canale di alimentazione finanziaria. Le modalità attuative sono stabilite con decreto del Ministro del Tesoro.
Gli obblighi di rendiconto periodico e annuale
Il comma 11 impone ai soggetti incaricati del versamento (INPS, SCAU, Casse marittime, amministrazioni statali) di inviare trimestralmente alle regioni il rendiconto dei contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui conti di tesoreria. Entro trenta giorni dall'approvazione dei propri bilanci consuntivi (o dalla presentazione al Parlamento del rendiconto generale per le amministrazioni centrali), devono inoltre inviare il rendiconto annuale delle riscossioni e versamenti, corredato dalle informazioni sul numero dei soggetti e sulle basi imponibili. Questo sistema di rendicontazione costituisce la base informativa per la verifica del corretto finanziamento del SSN e per la pianificazione sanitaria regionale.
Il regime dei lavoratori esteri esentati da contributi italiani
Il comma 20 disciplina una fattispecie particolare: i cittadini italiani (inclusi i familiari) residenti in Italia che, in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia, sono esentati da imposte dirette e contributi sociali di malattia sui redditi percepiti per attività prestate presso missioni diplomatiche, uffici consolari, organismi internazionali o Stati esteri. Per questi soggetti, la partecipazione alla spesa sanitaria è regolata mediante convenzioni tra il Ministero della salute, il Ministero del tesoro e gli organi competenti delle predette missioni. Si tratta di un regime speciale che bilancia il principio di universalità del SSN con le obbligazioni internazionali assunte dall'Italia.
Quadro storico e soppressione del contributo sanitario
L'articolo 11 va letto nel contesto storico della transizione dal finanziamento contributivo a quello fiscale del SSN. La norma disciplinava un sistema già in fase di dismissione: il D.Lgs. 446/1997 — che ha introdotto l'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) — ha progressivamente sostituito i contributi sanitari come principale fonte di finanziamento delle regioni, assorbendo il relativo gettito nella base imponibile IRAP. Di conseguenza, diversi commi dell'articolo 11 sono stati abrogati dal D.Lgs. 446/1997 (commi 15, 17, 19). I commi sopravvissuti continuano a regolare i profili tecnici del versamento contributivo residuale e i relativi obblighi di documentazione e rendiconto verso le regioni.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti