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Ultimo aggiornamento: 19 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 4 del D.Lgs. 502/1992 disciplina la costituzione e il funzionamento delle aziende ospedaliere e dei presidi ospedalieri che rimangono nelle unita sanitarie locali. La norma stabilisce i requisiti minimi che un presidio ospedaliero deve possedere per essere eretto in azienda autonoma (organizzazione dipartimentale, contabilita economico-patrimoniale, unita di alta specialita, pronto soccorso di secondo livello, ruolo interregionale, flusso di mobilita extraregionale superiore al 10%, indice di complessita della casistica superiore del 20% alla media regionale, patrimonio immobiliare adeguato). Regola inoltre la procedura di costituzione, verifica e revoca dell'autonomia aziendale, la libera professione intramuraria, le camere a pagamento, l'equilibrio di bilancio e i rapporti con enti ospedalieri speciali quali l'ospedale Galliera, l'Ordine Mauriziano, il Bambino Gesu e il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 D.Lgs. 502/1992 — Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 1-bis e seguenti, possono essere costituiti o confermati in aziende, disciplinate dall’articolo 3, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con le particolarità procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative dell’ articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; le aziende di cui all’ articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le specifiche disposizioni definite in sede di attuazione della delega ivi prevista; le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale, alle quali si applicano, salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto relative alle unità sanitarie locali. Sino all’emanazione delle disposizioni attuative sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad essi si applicano le disposizioni del presente decreto relative alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non si applicano ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono le facoltà di medicina e chirurgia prima della data indicata dalle disposizioni attuative della delega prevista dall’ articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non sia prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal 1 aprile 2000. 1-bis. Nell’ambito della riorganizzazione della rete dei servizi conseguente al riordino del sistema delle aziende previsto dal presente decreto, le regioni possono proporre la costituzione o la conferma in aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura, disciplinata dall’atto di cui all’articolo 3, comma 1-bis, in coerenza con l’articolo 17-bis; b) disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una contabilità per centri di costo; c) presenza di almeno tre unità operative di alta specialitàsecondo le specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1992, e successive modificazioni; d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni, secondo le specificazioni contenute nell’Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996; e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base regionale e interregionale, così come previsto dal Piano sanitario regionale ed in considerazione della mobilità infraregionale e della frequenza dei trasferimenti da presidi ospedalieri regionali di minore complessità; f) attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell’ultimo triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di almeno il dieci per cento rispetto al valore medio regionale, salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna; g) indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario, nel corso dell’ultimo triennio, superiore di almeno il venti per cento rispetto al valore medio regionale; h) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie. 1-ter. I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis non si applicano agli ospedali specializzati di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1995. In ogni caso, non si procede alla costituzione o alla conferma in azienda ospedaliera qualora questa costituisca il solo presidio ospedaliero pubblico presente nella azienda unità sanitaria locale. 1 -quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità le proprie indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali di rilievo nazionale o interregionale da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto dai commi 1-bis e l-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,, il Ministro della sanità, attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei ministri, le regioni costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1, i predetti ospedali. 1-quinquies. Nel predisporre il Piano sanitario regionale, e comunque dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, la regione procede a verificare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1-bis e a valutare l’equilibrio economico delle aziende ospedaliere costituite nel suo ambito territoriale. In caso di grave disavanzo nel triennio considerato, oppure di perdita dei requisiti di cui al comma 1bis, la costituzione in azienda viene revocata, secondo le procedure previste per la costituzione medesima, e la regione individua l’unità sanitaria locale subentrante nei relativi rapporti attivi e passivi. 1-sexies. I presidi attualmente costituiti in aziende ospedaliere, con esclusione dei presidi di cui al comma 6, per i quali viene richiesta la conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1-bis, possono essere confermati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,, sulla base di un progetto di adeguamento presentato dalla regione, con la procedura di cui al comma 1-quater. Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento di conferma, ove permanga la carenza dei requisiti, le regioni e il ministero della sanità attivano la procedura di cui all’ultimo periodo del comma l- quinquies; ove i requisiti sussistano, si procede ai sensi del comma 1-quater. 1-septies. Le regioni definiscono le modalità dell’integrazione dell’attività assistenziale delle aziende di cui al comma 1 nella programmazione regionale e le forme della collaborazione con le unità sanitarie locali in rapporto alle esigenze assistenziali dell’ambito territoriale in cui operano, anche ai sensi dell’articolo 3-septies. 1-octies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi dell’ articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti e gli istituti di cui al comma 12.

2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti caratteristiche: a) PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, sulla base dell’evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodicamente l’elenco delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l’esercizio delle attività medesime; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici universitari, che devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517.

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 7-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229.

8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L’eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte, fatta salva l’autonomia dell’università, comportano rispettivamente il commissariamento da parte della regione e la revoca dell’autonomia aziendale.

9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell’unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri dell’unità sanitaria locale è previsto un dirigente medico in possesso dell’idoneità di cui all’art. 17, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l’esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all’interno del bilancio dell’unità sanitaria locale, con l’introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili.

10. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 5, lettera g) in materia di personale in esubero, le regioni provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla base delle disposizioni di cui all’ art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, correlando gli standard ivi previsti con gli indici di degenza media, l’intervallo di turn-over e la rotazione degli assistiti, ed organizzando gli stessi presidi in dipartimenti. All’interno dei presidi ospedalieri e delle aziende di cui al presente articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per l’esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti-letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari pro-tempore, nonché le autorità responsabili delle aziende di cui al comma 5, sono direttamente responsabili dell’attuazione di dette disposizioni. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all’interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l’attività libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono. I contratti sono limitati al tempo strettamente necessario per l’approntamento degli spazi per la libera professione all’interno delle strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovati. Il ricovero in camere a pagamento comporta l’esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle stesse, nonché, se trattasi di ricovero richiesto in regime libero-professionale, di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, e comunque entro un triennio dall’entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.

11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la istituzione di camere a pagamento nonché quelli ascritti agli spazi riservati all’esercizio della libera professione intramuraria, non concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dall’ articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilità e di coerenza con le esigenze e le finalità assistenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l’esercizio delle attività libero professionali in regime ambulatoriale all’interno delle strutture e dei servizi, le disposizioni di cui all’ art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al restante personale della dirigenza del ruolo sanitario di cui all’art. 15 del presente decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la ripartizione dei proventi derivanti dalle predette attività si applicano le vigenti disposizioni contrattuali.

12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l’ospedale Galliera di Genova, l’Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l’assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l’apporto dell’attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull’organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai princìpi del presente decreto e a quelli di cui all’ art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanità.

13. I rapporti tra l’ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all’attività assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano.

In sintesi

L'articolo 4 del D.Lgs. 502/1992 disciplina la costituzione e il funzionamento delle aziende ospedaliere e dei presidi ospedalieri che rimangono nelle unita sanitarie locali. La norma stabilisce i requisiti minimi che un presidio ospedaliero deve possedere per essere eretto in azienda autonoma (organizzazione dipartimentale, contabilita economico-patrimoniale, unita di alta specialita, pronto soccorso di secondo livello, ruolo interregionale, flusso di mobilita extraregionale superiore al 10%, indice di complessita della casistica superiore del 20% alla media regionale, patrimonio immobiliare adeguato). Regola inoltre la procedura di costituzione, verifica e revoca dell'autonomia aziendale, la libera professione intramuraria, le camere a pagamento, l'equilibrio di bilancio e i rapporti con enti ospedalieri speciali quali l'ospedale Galliera, l'Ordine Mauriziano, il Bambino Gesu e il Sovrano Militare Ordine di Malta.
La logica aziendalistica nella riforma ospedaliera del 1992

L'articolo 4 rappresenta il cuore della riforma ospedaliera avviata dal D.Lgs. 502/1992 e affinata dal D.Lgs. 229/1999: esso introduce la distinzione tra aziende ospedaliere autonome e presidi ospedalieri delle unita sanitarie locali. La scelta di elevare determinati ospedali a soggetti giuridicamente autonomi, dotati di personalita giuridica pubblica e regime privatistico nella gestione del patrimonio, risponde a una logica di responsabilizzazione gestionale. L'azienda ospedaliera deve perseguire l'equilibrio di bilancio, adottare la contabilita economico-patrimoniale e misurarsi con indicatori di attivita, complessita della casistica e apertura interregionale. Il modello aziendale e pensato per strutture di eccellenza, capaci di operare su scala sovraterritoriale e di reggere il confronto con i migliori centri europei.

I requisiti per la costituzione in azienda ospedaliera

Il comma 1-bis elenca in modo tassativo i requisiti cumulativi che un presidio ospedaliero deve soddisfare per essere proposto dalla regione come azienda ospedaliera. L'organizzazione dipartimentale di tutte le unita operative e il primo requisito: il dipartimento e il modello organizzativo che aggrega strutture omogenee per tipologia di attivita, ottimizzando l'uso delle risorse. La disponibilita di un sistema di contabilita economico-patrimoniale e di contabilita per centri di costo e il secondo: essa consente la misurazione dei costi reali per attivita e la valutazione dell'efficienza. La presenza di almeno tre unita operative di alta specialita (secondo il DM 29 gennaio 1992) garantisce che l'azienda operi su standard qualitativi elevati. Il dipartimento di emergenza di secondo livello (DEA II) assicura la capacita di risposta alle emergenze piu complesse. I requisiti sul flusso di mobilita extraregionale superiore al 10% e sull'indice di complessita della casistica superiore del 20% alla media regionale misurano l'attrattivita e la capacita di trattare pazienti ad alto bisogno assistenziale. Infine, il patrimonio immobiliare adeguato garantisce la sostenibilita strutturale dell'attivita istituzionale.

La procedura di costituzione e verifica

I commi 1-quater e seguenti regolano il procedimento di costituzione: le regioni trasmettono le proprie indicazioni al Ministro della sanita, il quale — verificati i requisiti — formula le proposte al Consiglio dei ministri, che individua gli ospedali da costituire in azienda. Le regioni danno poi esecuzione alla deliberazione del Consiglio entro sessanta giorni. Il sistema prevede anche un meccanismo di verifica periodica: in sede di Piano sanitario regionale, e comunque dopo tre anni, la regione verifica la permanenza dei requisiti e l'equilibrio economico delle aziende. In caso di grave disavanzo triennale o di perdita dei requisiti, la costituzione in azienda viene revocata e la regione individua l'USL subentrante. Per i presidi che al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 229/1999 non soddisfano i requisiti, il comma 1-sexies consente una conferma temporanea (massimo tre anni) condizionata alla presentazione di un progetto di adeguamento.

I presidi ospedalieri delle USL e la loro autonomia

Il comma 9 disciplina gli ospedali che non vengono eretti in azienda: essi conservano la natura di presidi dell'USL. Nelle USL con piu ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali. Ogni presidio deve avere un dirigente medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative e un dirigente amministrativo di coordinamento. La norma assegna a tutti i presidi autonomia economico-finanziaria con contabilita separata all'interno del bilancio dell'USL, applicando le disposizioni previste per le aziende ospedaliere in quanto compatibili. Questo modello intermedio consente una responsabilizzazione gestionale anche per gli ospedali che non raggiungono i requisiti per l'autonomia piena, senza creare un dualismo netto tra strutture totalmente autonome e strutture prive di qualsiasi strumento di governo interno.

Libera professione intramuraria e camere a pagamento

Il comma 10 impone alle aziende e ai presidi di riservare spazi adeguati per la libera professione intramuraria e una quota tra il 5% e il 10% dei posti letto per camere a pagamento. La libera professione intramuraria — svolta all'interno delle strutture pubbliche — permette ai professionisti di integrare il reddito da dipendente pubblico con prestazioni rese privatamente, mantenendo pero la tutela del paziente nel contesto pubblico. Il comma 11-bis estende l'applicazione delle disposizioni sull'attivita libero-professionale ambulatoriale all'intera dirigenza sanitaria. Il ricovero in camere a pagamento comporta il pagamento di una retta giornaliera per la componente alberghiera e, se in regime libero-professionale, di una somma forfettaria omnicomprensiva per gli interventi medici e le diagnostiche correlate.

L'equilibrio di bilancio e gli enti ospedalieri speciali

Il comma 8 stabilisce il principio cardine della gestione aziendale: le aziende ospedaliere devono chiudere il bilancio in pareggio. L'avanzo di amministrazione e destinato a investimenti in conto capitale, oneri correnti e incentivazione del personale. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi o la perdita dei requisiti strutturali comportano rispettivamente il commissariamento regionale e la revoca dell'autonomia aziendale. I commi 12 e 13 disciplinano il regime speciale degli enti ospedalieri storici: l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano, le strutture ex articoli 40, 41 e 43 della legge 833/1978 continuano ad operare secondo la disciplina vigente, con l'obbligo di adeguare i regolamenti organizzativi ai principi del decreto. I rapporti con l'ospedale Bambino Gesu (Santa Sede) e con le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta sono disciplinati da accordi specifici tra i rispettivi enti e il Governo italiano.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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