- L'articolo 68 abroga espressamente i previgenti testi unici e le norme legislative incompatibili con il D.Lgs. 504/1995, realizzando la codificazione organica della disciplina delle accise in un unico testo normativo.
- L'abrogazione riguarda i testi unici del 1924 sull'imposta di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra e sul consumo di energia elettrica, nonché numerosi decreti legislativi e leggi speciali successivi.
- Vengono espressamente abrogati provvedimenti risalenti al periodo 1933-1982, che disciplinavano singolarmente le imposte di fabbricazione su prodotti energetici, spiriti, alcole e gas.
- L'articolo chiude il Testo unico delle accise e sancisce la discontinuità con il previgente sistema frammentato di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 68 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni finali
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Sono abrogati i provvedimenti legislativi e le norme incompatibili con le disposizioni del presente testo unico ed in particolare: a) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni; b) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni; c) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l’imposta di consumo sull’energia elettrica, approvato dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni; d) il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, contenente misure per ostacolare lo spaccio di alcole di contrabbando, e successive modificazioni; e) il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito dalla legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, e successive modificazioni; f) il regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, concernente modificazioni al regime fiscale dell’alcole impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcolici, e successive modificazioni; g) il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l’istituzione di una imposta di fabbricazione sugli prodotti energetici e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni; h) il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, contenente, fra l’altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, all’imposta di consumo sull’energia elettrica, e successive modificazioni; i) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, e le successive modificazioni di cui al decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, alla legge 31 ottobre 1966, n. 940, al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 17 luglio 1975, n. 391, alla legge 27 aprile 1981, n. 160, al decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, concernenti modificazioni all’imposta sul consumo dell’energia elettrica; l) il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167 e legge 11 giugno 1959, n. 405, concernenti l’istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie resi liquidi con la compressione; m) il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli prodotti energetici, e successive modificazioni; n) la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, contenente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi; o) il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, contenente norme in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, e successive modificazioni; p) il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, contenenti disposizioni per l’imposta di consumo sul gas naturale, e successive modificazioni; q) la legge 2 agosto 1982, n. 513, concernente, fra l’altro, la disciplina fiscale delle miscele di idrocarburi e dei liquidi combustibili ottenuti dal trattamento dei rifiuti industriali o urbani; r) le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI Visto, il Ministro delle finanze FANTOZZI
Stesso numero, altri codici
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Commento
Il significato sistematico dell'articolo 68: la codificazione delle accise
L'articolo 68 del D.Lgs. 504/1995 è la disposizione conclusiva del Testo unico delle accise e svolge una funzione di cesura storica con il previgente sistema normativo. Con l'abrogazione espressa delle disposizioni legislative incompatibili, il D.Lgs. 504/1995 compie la codificazione organica della disciplina delle accise italiane, consolidando in un unico testo normativo una disciplina che, fino al 1995, era dispersa in decine di atti legislativi stratificati in oltre settant'anni di storia fiscale.
La codificazione risponde a esigenze di semplificazione, certezza del diritto e coerenza sistematica. Prima del 1995, l'operatore che doveva applicare la disciplina delle imposte di fabbricazione e di consumo doveva consultare separatamente:
Il D.Lgs. 504/1995, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha quindi svolto una funzione analoga a quella delle grandi codificazioni ottocentesche, riunificando in un corpus unitario discipline preesistenti e garantendo la prevalenza del nuovo testo sulle norme incompatibili.
La tecnica abrogativa: abrogazione espressa e implicita
Il comma 1 dell'articolo 68 adotta una tecnica abrogativa mista:
La combinazione di abrogazione generale e speciale assicura la completezza della sostituzione normativa: l'elenco è puramente indicativo («ed in particolare»), mentre la clausola generale copre le eventuali norme preesistenti non elencate ma comunque incompatibili.
I provvedimenti abrogati: i testi unici del 1924
Le prime tre disposizioni dell'elenco (lettere a, b, c) abrogano i tre testi unici del 1924 che costituivano il nucleo originario della disciplina delle imposte di fabbricazione e di consumo:
Questi tre testi unici, con le loro successive modificazioni, avevano retto per oltre settant'anni il sistema delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi in Italia. La loro abrogazione mediante il D.Lgs. 504/1995 ha segnato una vera e propria discontinuità storica nella fiscalità indiretta italiana.
I provvedimenti abrogati: la legislazione del periodo 1933-1959
Le lettere d) attraverso l) abrogano una serie di provvedimenti legislativi degli anni '30 e '50 che avevano progressivamente integrato e modificato il sistema delle imposte di fabbricazione:
I provvedimenti abrogati: la legislazione del periodo 1957-1982
Le ultime lettere dell'elenco (da m a r) abrogano provvedimenti successivi che avevano aggiornato e specializzato la disciplina delle imposte indirette:
Rilevanza pratica dell'articolo 68 per gli operatori
L'articolo 68, pur apparendo come una disposizione puramente tecnica di «fine testo», mantiene una rilevanza pratica per gli operatori e i consulenti del settore in diversi contesti:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'articolo 68 ha abrogato solo le norme esplicitamente elencate o anche altre disposizioni previgenti?
L'articolo 68 ha effetto abrogativo doppio: tramite clausola generale abroga tutte le disposizioni incompatibili con il TU accise, anche se non esplicitamente elencate; tramite elenco specifico nomina i provvedimenti principali. Le norme previgenti non incompatibili con il TU 504/1995 — se ancora utili — potrebbero continuare ad applicarsi in via residuale.
Le licenze di esercizio rilasciate prima del 1995 sotto il regime previgente erano ancora valide dopo l'entrata in vigore del TU accise?
Le licenze rilasciate sotto il regime previgente hanno mantenuto la loro efficacia per le attività in corso. Il TU accise non ha effetto retroattivo: i diritti e gli obblighi sorti anteriormente alla sua entrata in vigore continuano a essere disciplinati dalla normativa applicabile al momento del fatto generatore.
Quali erano le principali imposte di fabbricazione che il D.Lgs. 504/1995 ha unificato?
Il TU accise del 1995 ha unificato principalmente: l'imposta di fabbricazione sugli spiriti (TU 1924), l'imposta di fabbricazione sulla birra (TU 1924), l'imposta di consumo sull'energia elettrica (TU 1924), l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi (DPR n. 232/1975) e l'imposta di consumo sul gas naturale (D.L. n. 46/1976). A queste si aggiungono le accise armonizzate a livello europeo sui tabacchi lavorati.
Per controversie su imposte di fabbricazione precedenti al 1995, quale normativa si applica?
Si applica la normativa vigente al momento del fatto generatore dell'imposta. Se il fatto (produzione, immissione in consumo) è avvenuto prima del 1° gennaio 1996 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 504/1995), trovano applicazione le norme previgenti identificabili tramite l'elenco dell'articolo 68, che rimangono applicabili ratione temporis nonostante l'abrogazione.
Perché l'articolo 68 elenca provvedimenti che risalgono addirittura agli anni '30 e '40?
Perché il sistema delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi si era stratificato in decenni di legislazione speciale. Ogni settore produttivo (spiriti, birra, carburanti, gas, energia elettrica) aveva la propria disciplina, aggiornata nel tempo con decreti e leggi speciali. L'elenco dell'articolo 68 fotografa questa frammentazione storica e certifica la discontinuità realizzata dalla codificazione del 1995.
Vedi anche