- La produzione di alcole etilico, prodotti alcolici intermedi, vino, birra e bevande fermentate deve avvenire obbligatoriamente in regime di deposito fiscale.
- Il regime di deposito fiscale può essere esteso, su autorizzazione, anche a impianti «secondari»: opifici di sola condizionamento, magazzini di invecchiamento, depositi commerciali all'ingrosso.
- La cauzione richiesta ai sensi dell'art. 5, comma 3, varia tra l'1% e il 10% dell'accisa potenzialmente dovuta, con aliquota ridotta per chi usa la contabilità telematica.
- Nei recinti del deposito fiscale è vietata la detenzione di prodotti alcolici ad imposta assolta, salvo quantitativi minimi per consumo aziendale autorizzati dall'ADM.
- Tutte le attività in regime sospensivo sono subordinate al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 63 del TUA.
- Per gli impianti del settore si applicano le disposizioni generali sui depositi fiscali di cui all'art. 23, commi 6-11 (verifiche, inventari, obblighi contabili).
Testo dell'articoloVigente
Art. 28 D.Lgs. 504/1995 — Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. La produzione dell’alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all’articolo 63, nei seguenti impianti: a) nel settore dell’alcole etilico: 1) le distillerie; 2) gli opifici di rettificazione; b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione; c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento; d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione.
2. Il regime del deposito fiscale può essere autorizzato, quando è funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell’impianto, nei casi seguenti: a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell’alcole etilico; b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa; c) magazzini di invecchiamento degli spiriti; d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti; e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti; f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie; g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa.
3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i magazzini di commercianti all’ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche.
4. L’esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 è subordinato al rilascio della licenza di cui all’articolo 63.
5. La cauzione prevista dall’articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti che può essere detenuta nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure, riferite all’ammontare dell’accisa gravante sui prodotti custoditi: a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g); b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilità dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a).
6. La cauzione di cui al comma 5 è dovuta in misura pari all’ammontare dell’accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e quelli ricevuti ed introdotti ai sensi dell’articolo 8-bis. 7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 6, 7, 8, 9, 10, e 11.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 28 L. 184/1983: Riservatezza sull'adozione e accesso alle origini
- Art. 28 Reg. (UE) 2024/1689 — Autorità di notifica
- Art. 28 Cod. Amb. — Monitoraggio
- Art. 28 D.Lgs. 148/2015 — Fondo di solidarietà residuale
- Art. 28 D.Lgs. 159/2011 — Revocazione della confisca
- Art. 28 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento
Commento
Il deposito fiscale come struttura portante del sistema accise nel settore alcole e bevande
L'art. 28 del D.Lgs. 504/1995 disciplina la struttura produttiva e logistica del settore degli alcoli e delle bevande alcoliche nell'ambito del sistema delle accise armonizzate. Il principio fondante è che la produzione deve avvenire integralmente in regime sospensivo, vale a dire in un deposito fiscale formalmente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), dove i prodotti sono detenuti senza che l'accisa sia ancora esigibile. L'imposta diventa esigibile — e il suo pagamento è richiesto — solo al momento dell'immissione in consumo, ossia quando il prodotto esce dal regime sospensivo verso il mercato finale. Questo sistema, mutuato dalla Direttiva 2008/118/CE (ora rifusa nella Direttiva 2020/262/UE), consente alle imprese del settore di produrre, trasformare, stoccare e movimentare i prodotti senza anticipare l'imposta, posticipando l'esborso al momento della vendita.
Tipologie di impianti obbligatoriamente in deposito fiscale (comma 1)
Il comma 1 elenca gli impianti in cui le attività di fabbricazione devono obbligatoriamente avvenire in regime di deposito fiscale:
Impianti facoltativamente ammessi al regime (comma 2)
Il comma 2 consente all'ADM di autorizzare il regime di deposito fiscale anche per impianti che non svolgono direttamente la produzione primaria, quando ciò sia «funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività». Le ipotesi previste comprendono: opifici promiscui di trasformazione e condizionamento (alcole), impianti di solo condizionamento, magazzini di invecchiamento degli spiriti (fondamentali per whisky, grappa e brandy d'annata), magazzini separati delle distillerie o delle fabbriche di birra, impianti di condizionamento di vino e bevande fermentate che effettuano movimentazioni intracomunitarie, e fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (microbirrifici e birrifici artigianali). L'inclusione dei microbirrifici risponde all'esigenza di non escludere la produzione artigianale dal mercato unico, garantendo al contempo la tracciabilità fiscale della birra prodotta.
Depositi commerciali all'ingrosso (comma 3)
Una terza categoria è ammessa al regime sospensivo in presenza di una duplice condizione: oltre a ricorrere la condizione del comma 2, la detenzione di prodotti in sospensiva deve rispondere ad adeguate esigenze economiche. Si tratta dei magazzini dei commercianti all'ingrosso, che non producono ma distribuiscono prodotti alcolici. L'autorizzazione è discrezionale e l'ADM valuta caso per caso la sussistenza delle condizioni richieste. La ratio è evitare che il regime sospensivo diventi un meccanismo generale di dilazione del pagamento dell'accisa per operatori meramente commerciali, che non hanno le stesse esigenze di pianificazione finanziaria del produttore.
Misura e struttura delle cauzioni (commi 5 e 6)
La cauzione prevista dall'art. 5, comma 3, del TUA garantisce il pagamento dell'accisa in caso di insolvenza o irregolarità del depositario. L'art. 28 differenzia le aliquote di cauzione in funzione del tipo di impianto:
Divieto di commistione con prodotti ad imposta assolta
Il comma 7 introduce un presidio fondamentale per l'integrità del sistema sospensivo: nei recinti del deposito fiscale non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta (cioè già usciti dal regime sospensivo e per i quali l'accisa è stata già corrisposta). L'eccezione riguarda esclusivamente i quantitativi strettamente necessari per il consumo aziendale (uso interno degli addetti), nella misura determinata per qualità e quantità dal competente ufficio ADM. La separazione fisica e contabile tra prodotti in sospensiva e prodotti ad imposta assolta è presidiata dall'Amministrazione e la sua violazione espone il depositario alle sanzioni degli artt. 40 e seguenti TUA. Il comma 7-bis richiama infine l'applicabilità all'intero settore delle disposizioni dell'art. 23, commi 6-11, sulle verifiche periodiche, gli inventari e gli obblighi contabili dei depositi fiscali.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un produttore di vino familiare con produzione di 500 ettolitri l'anno deve operare in deposito fiscale?
No, se la produzione media delle ultime tre campagne è inferiore a 1.000 ettolitri: in tal caso il produttore è considerato 'piccolo produttore' ai sensi dell'art. 37 TUA e, finché si applica l'aliquota zero sul vino, è dispensato dagli obblighi di deposito fiscale e di circolazione in sospensiva (salvo le movimentazioni intracomunitarie). È comunque tenuto a informare l'ADM delle operazioni intracomunitarie e a tenere il registro di scarico.
Un microbirrificio con produzione di 9.000 ettolitri all'anno è tenuto a operare in deposito fiscale?
Sì, ma può essere autorizzato ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. g), con il beneficio della cauzione ridotta all'1% anziché al 10%. L'autorizzazione è facoltativa (non automatica) e richiede il rilascio della licenza di cui all'art. 63 TUA. Se la produzione supera i 10.000 ettolitri, il regime agevolato cessa e si applica la misura ordinaria.
Cosa succede se nel deposito fiscale vengono trovati prodotti alcolici con accisa già pagata?
Ai sensi dell'art. 28, comma 7, la detenzione di prodotti ad imposta assolta all'interno del deposito fiscale è vietata, salvo i quantitativi di consumo aziendale autorizzati dall'ADM. La presenza di prodotti non autorizzati configura un'irregolarità sanzionabile ai sensi degli artt. 40 e seguenti TUA e può portare alla sospensione o revoca della licenza di esercizio.
Qual è la differenza tra la cauzione dell'1% e quella del 10%?
L'1% si applica agli impianti produttivi primari (distillerie, fabbriche di birra, cantine) e ai microbirrifici sotto i 10.000 ettolitri, nonché a tutti gli esercenti con contabilità interamente telematica. Il 10% si applica agli impianti e magazzini 'secondari' (condizionamento, depositi commerciali, magazzini separati). La differenza riflette il diverso profilo di rischio: gli impianti produttivi hanno giacenze stabili e prevedibili, mentre i depositi commerciali movimentano prodotti finiti con maggior rischio di evasione.
Un magazzino di invecchiamento di grappa situato fuori dalla distilleria può operare in regime sospensivo?
Sì, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. c), che prevede espressamente i magazzini di invecchiamento degli spiriti tra le strutture che possono essere autorizzate al regime di deposito fiscale. L'autorizzazione è facoltativa e richiede la dimostrazione che il regime sospensivo è funzionale alle esigenze operative del produttore, oltre al rilascio della licenza di cui all'art. 63 TUA. La cauzione si applica nella misura dell'1%.
Vedi anche