← Torna a Accise — TU D.Lgs. 504/1995
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 10 TUA disciplina il caso in cui prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro vengano trasportati in Italia per essere consegnati per scopi commerciali: sorgono allora le accise italiane.
  • La circolazione deve avvenire tra uno speditore certificato dello Stato membro di origine e un destinatario certificato nazionale, con emissione dell'e-DAS (documento amministrativo elettronico semplificato) tramite il sistema informatizzato.
  • La circolazione si conclude con la presa in consegna fisica del prodotto e la trasmissione della nota di ricevimento entro 24 ore, validata dal sistema informatizzato.
  • Sono previsti regimi di riserva per indisponibilità del sistema informatizzato: documenti cartacei sostituivi con successiva conversione elettronica non appena il sistema è ripristinato.
  • La disposizione non si applica ai prodotti non unionali (soggetti al regime doganale CDU) né ai prodotti detenuti a bordo di navi o aeromobili che non siano disponibili per la vendita nel territorio dello Stato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 10 D.Lgs. 504/1995 — Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali. In tal caso i medesimi prodotti sono spediti da uno speditore certificato dello Stato membro nel quale sono stati immessi in consumo e ricevuti da un destinatario certificato nazionale.

2. Ai fini del presente articolo per prodotti consegnati per scopi commerciali si intendono i prodotti di cui al comma 1 trasportati, nel territorio dello Stato, nei casi diversi da quelli contemplati dagli articoli 10-bis e 11.

3. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve aver luogo con l’e-DAS emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al predetto documento è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.

4. La circolazione di cui al comma 1 inizia nel momento in cui i prodotti lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione.

5. La circolazione di cui al comma 1 si conclude nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il suo deposito. Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto ai commi 9 e 10, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario certificato all’Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest’ultimo validata. La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le ventiquattro ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale.

6. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 1, la presa in consegna di cui al comma 5 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l’iscrizione nella contabilità del destinatario certificato, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.

7. Non sono considerati come prodotti consegnati per scopi commerciali i prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio del suddetto Stato membro e il territorio nazionale e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l’aeromobile si trova nel territorio dello Stato.

8. Per i prodotti di cui al comma 1, qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, i medesimi prodotti circolano con un documento di riserva contenente gli stessi dati dell’e-DAS. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore certificato nel sistema informatizzato non appena quest’ultimo è nuovamente disponibile. L’e-DAS sostituisce il predetto documento di riserva, copia del quale è conservata dallo speditore certificato e dal destinatario certificato nazionale, che ne riportano gli estremi nella propria contabilità.

9. Per i prodotti di cui al comma 1, qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento da parte del destinatario certificato nazionale, quest’ultimo presenta all’Ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 5, attestante l’avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario certificato trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il predetto documento di riserva.

10. In assenza della nota di ricevimento non causata dall’indisponibilità del sistema informatizzato, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell’Autorità competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa; per merci spedite dal territorio nazionale, in assenza della nota di ricevimento non causata dall’indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di prodotti ai sensi del presente articolo può essere effettuata, in casi eccezionali, dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell’attestazione delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

Commento

Contesto sistematico: il doppio binario della circolazione intracomunitaria

Nel sistema delle accise armonizzato a livello UE occorre distinguere due grandi binari di circolazione dei prodotti tra Stati membri: il regime sospensivo (disciplinato dagli artt. 6 e ss. TUA), in cui i prodotti circolano senza che l'accisa sia ancora stata pagata in alcun Stato, e il regime dei prodotti già immessi in consumo in uno Stato membro ma destinati ad essere utilizzati commercialmente in un altro Stato membro. L'art. 10 regola questo secondo scenario, che si presenta ogniqualvolta un operatore commerciale riceve prodotti su cui è già stata assolta l'accisa nel paese d'origine ma che, approdando nel territorio italiano a scopo commerciale, risultano soggetti anche all'accisa italiana. Si tratta di un meccanismo di doppia tassazione territoriale, corretto dalla possibilità di rimborso dell'accisa pagata nello Stato di spedizione (secondo le procedure di quello Stato).

I soggetti della circolazione: speditore e destinatario certificati

A differenza della circolazione in sospensione — che coinvolge depositari autorizzati e destinatari registrati — la circolazione di prodotti già immessi in consumo in ambito commerciale intracomunitario richiede che il mittente sia uno speditore certificato (definito all'art. 1, comma 2, lett. m-bis del TUA) e il destinatario sia un destinatario certificato (lett. m-ter). La qualifica di «certificato» si distingue da quella di «registrato» perché si riferisce a soggetti che operano con prodotti già assoggettati ad accisa (il debito è già stato pagato in un altro Stato), mentre i soggetti «registrati» operano in regime sospensivo. Entrambe le qualifiche richiedono un'autorizzazione dell'ADM. Il destinatario certificato nazionale è il soggetto che riceve i prodotti e su cui grava l'obbligazione tributaria italiana al momento della presa in consegna.

Il documento di circolazione: l'e-DAS

L'elemento documentale caratteristico di questa tipologia di circolazione è l'e-DAS (documento amministrativo elettronico semplificato, di cui all'art. 35 della direttiva UE 2020/262), distinto dall'e-AD utilizzato per la circolazione in sospensione. L'e-DAS è emesso dallo speditore certificato dello Stato membro di spedizione attraverso l'inserimento dei dati nel sistema informatizzato prima dell'avvio del movimento. Al documento viene attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato che identifica univocamente la spedizione e ne consente il tracciamento. La circolazione inizia nel momento in cui i prodotti lasciano i locali dello speditore certificato e si conclude con la presa in consegna da parte del destinatario certificato italiano.

La conclusione della circolazione e la nota di ricevimento

La conclusione della circolazione è formalizzata dalla nota di ricevimento che il destinatario certificato nazionale trasmette all'ADM tramite il sistema informatizzato entro 24 ore dalla presa in consegna. Il sistema valida la nota, chiudendo ufficialmente il movimento. Per i trasferimenti via automezzo, la presa in consegna si verifica con lo scarico effettivo e la contestuale iscrizione dei dati di qualità e quantità nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno delle operazioni di scarico. La puntualità in questa fase è fondamentale: la mancata trasmissione della nota nei termini può essere contestata dall'ADM come irregolarità, con conseguenti sanzioni e difficoltà nel recupero dell'accisa pagata all'estero.

Procedure di riserva per indisponibilità del sistema informatizzato

Il legislatore ha previsto due scenari di contingenza per l'indisponibilità del sistema informatizzato EMCS/e-DAS. Nel primo caso (indisponibilità nello Stato di spedizione), i prodotti circolano con un documento di riserva cartaceo contenente gli stessi dati dell'e-DAS; appena il sistema è ripristinato, lo speditore certificato inserisce i dati e l'e-DAS elettronico sostituisce il documento cartaceo. Copia del documento di riserva deve essere conservata da entrambe le parti. Nel secondo caso (indisponibilità nel territorio italiano al momento del ricevimento), il destinatario certificato nazionale presenta all'Ufficio ADM competente un documento di riserva con i dati della nota di ricevimento, attestante la conclusione della circolazione; non appena il sistema è disponibile, trasmette la nota elettronica sostitutiva. In assenza della nota di ricevimento non imputabile all'indisponibilità del sistema, l'Ufficio ADM può attestare la conclusione della circolazione «in casi eccezionali» sulla base di documentazione idonea.

Esclusioni e limiti applicativi

L'art. 10 individua due categorie di prodotti escluse dal suo campo applicativo. I prodotti non unionali (definiti dall'art. 5, punto 24 del CDU) seguono le procedure doganali ordinarie e non rientrano nel regime e-DAS. I prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro detenuti a bordo di navi o aeromobili che effettuano traversate o voli tra quello Stato e l'Italia non sono considerati «consegnati per scopi commerciali» se non sono disponibili per la vendita quando il mezzo si trova nel territorio italiano: restano coperti dall'accisa già pagata e non generano un nuovo debito d'imposta italiano. Queste esclusioni vanno valutate caso per caso, specie nella logistica marittima e aerea, per evitare errori di classificazione con conseguente doppia imposizione ingiustificata o contestazioni da parte dell'ADM.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra "destinatario registrato" e "destinatario certificato" nelle accise?

Il destinatario registrato (art. 1, lett. l, TUA) è autorizzato a ricevere prodotti in regime sospensivo (accisa non ancora pagata) provenienti da un altro Stato membro o dall'Italia. Il destinatario certificato (lett. m-ter) riceve invece prodotti già immessi in consumo (accisa già assolta) in un altro Stato membro, trasportati per scopi commerciali. L'art. 10 si applica al destinatario certificato; l'art. 6 e ss. si applicano al destinatario registrato.

Entro quanto tempo il destinatario certificato deve trasmettere la nota di ricevimento?

Entro 24 ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna, come stabilito dall'art. 10, comma 5. Per i trasferimenti via automezzo, la presa in consegna coincide con lo scarico effettivo e l'iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno dello scarico. Il ritardo nella trasmissione può essere contestato dall'ADM come irregolarità procedurale.

Cosa succede se il sistema informatizzato è indisponibile al momento della spedizione?

Se il sistema è indisponibile nello Stato membro di spedizione, i prodotti circolano con un documento di riserva cartaceo contenente gli stessi dati dell'e-DAS. Appena il sistema è ripristinato, lo speditore certificato inserisce i dati elettronicamente e l'e-DAS sostituisce il documento cartaceo. Entrambe le parti conservano copia del documento di riserva nella propria contabilità (art. 10, comma 8).

I prodotti già assoggettati ad accisa a bordo di una nave sono soggetti all'art. 10?

No, se non sono disponibili per la vendita mentre la nave si trova nel territorio dello Stato (art. 10, comma 7). I prodotti disponibili solo per il consumo a bordo durante la traversata internazionale non configurano una "consegna per scopi commerciali" nel territorio italiano e non generano un nuovo debito d'imposta. Diverso è il caso in cui la nave si fermi in un porto italiano e le merci vengano sbarcate per uso commerciale terrestre.

Chi paga l'accisa italiana quando si acquistano prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro?

Il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa italiana è il destinatario certificato nazionale (art. 10, comma 1). Il momento di esigibilità coincide con la presa in consegna nel territorio dello Stato. L'accisa pagata nello Stato membro di spedizione può essere oggetto di rimborso, ma le procedure variano secondo la normativa di quello Stato: è onere dello speditore certificato attivare la richiesta di rimborso nel proprio Stato membro.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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