- Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità secondo la nomenclatura combinata delle merci (NC) della tariffa doganale UE.
- La liquidazione dell'imposta si calcola applicando l'aliquota vigente alla data di immissione in consumo; per gli ammanchi si usa l'aliquota del momento in cui si sono verificati.
- Il pagamento dell'accisa è dovuto entro il giorno 16 del mese successivo all'immissione in consumo, con deroghe per luglio (20 agosto) e prima quindicina di dicembre (27 dicembre).
- Il ritardo comporta un'indennità di mora del 6% (ridotta al 2% se pagamento entro 5 giorni), oltre agli interessi, e blocca le successive estrazioni dal deposito fiscale.
- I titolari di depositi fiscali in temporanea difficoltà economica possono presentare istanza di rateizzazione all'ADM entro la scadenza, per un massimo di tre mensilità consecutive.
- Per i prodotti di importazione l'accisa è riscossa con le modalità dei diritti di confine, con parità di trattamento rispetto ai prodotti nazionali e comunitari.
Testo dell'articoloVigente
Art. 3 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento, liquidazione e pagamento
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2025, N. 43.
3. La liquidazione dell’imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l’aliquota d’imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalità di cui all’articolo 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all’atto della loro constatazione.
4. I termini e le modalità di pagamento dell’accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Fino all’adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l’indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso di cui all’articolo 46 dell’allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, stabilito per il pagamento dilazionato dei diritti doganali previsti dalla normativa nazionale. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta. Per i prodotti d’importazione l’accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L’imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari. 4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in documentate e riscontrabili condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica può presentare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d’imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell’avvenuto integrale pagamento dell’importo già sottoposto a rateizzazione. L’Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell’accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno. Sulle somme per le quali è autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell’ articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell’integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all’indennità di mora di cui al comma 4, nonché della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di limitata entità nel versamento delle rate. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34.
Commento
Il presupposto dell'accertamento: classificazione doganale e verifica quantitativa
L'articolo 3 del TUA apre la disciplina operativa dell'accisa con la norma fondamentale sull'accertamento: prima di liquidare l'imposta occorre accertare quantità e qualità del prodotto soggetto ad accisa. Questo accertamento non è meramente formale: determina l'aliquota applicabile, individua l'eventuale regime agevolato o esente e, in caso di ammanchi, costituisce la base su cui calcolare l'imposta evasa.
La classificazione merceologica avviene secondo la nomenclatura combinata (NC) della tariffa doganale della Comunità europea, richiamata integralmente dal comma 1. La NC è un sistema tariffario di 8 cifre (estensione del Sistema Armonizzato) aggiornato annualmente dalla Commissione europea con apposito regolamento di esecuzione. Per i prodotti energetici il riferimento principale è il capitolo 27 NC (oli minerali, carburanti, gas); per l'alcole etilico il capitolo 22; per i tabacchi lavorati il capitolo 24. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) è l'autorità competente a pronunciarsi sulla classificazione in caso di controversia, anche mediante parere vincolante.
La liquidazione dell'imposta: aliquota e momento rilevante
Il comma 3 enuncia il principio di base della liquidazione: si applica l'aliquota vigente alla data di immissione in consumo. L'immissione in consumo è il momento in cui il prodotto fuoriesce dal regime sospensivo (deposito fiscale o circolazione in sospensiva), ovvero il momento in cui si verifica il fatto generatore per i prodotti non in regime sospensivo. Per i tabacchi lavorati la liquidazione segue le modalità speciali dell'art. 39-decies, che tengono conto del prezzo al minuto e delle quote percentuali fissate dalla tariffa.
Per gli ammanchi — cioè le perdite di prodotto non rientranti negli abbuoni ammissibili — l'aliquota applicabile è quella vigente al momento in cui si sono verificati; se tale momento non è determinabile, si usa quella vigente all'atto della constatazione. Questa regola è rilevante per i depositi fiscali soggetti a cali che superano le percentuali stabilite: la differenza tra cale effettivo e cale ammesso è accisa dovuta.
Termini e modalità di pagamento ordinari
Il comma 4 prevede che i termini di pagamento siano fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In regime transitorio (fino all'emanazione del decreto) valgono i termini storici dei singoli prodotti, che si assestano sull'acconto mensile con saldo entro il 16 del mese successivo. Le eccezioni rilevanti sono due:
La norma precisa che il futuro decreto ministeriale non potrà prevedere termini più ampi rispetto a quelli dell'acconto mensile già in uso per questi prodotti, ponendo un limite esplicito alla discrezionalità ministeriale.
Conseguenze del ritardo: mora, interessi e blocco delle estrazioni
Il pagamento tardivo comporta tre conseguenze cumulative:
L'operatore deve quindi gestire con attenzione la liquidità accisale, che in certi settori (es. carburanti) può essere molto significativa rispetto al fatturato.
La rateizzazione per difficoltà economica temporanea
Il comma 4-bis ha introdotto una procedura di rateizzazione straordinaria per i titolari di depositi fiscali di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che versino in documentate e riscontrabili condizioni di difficoltà economica temporanea. La procedura prevede:
Questa procedura è particolarmente utile per le distillerie e i depositi di carburante che gestiscono picchi di acquisto ma possono trovarsi con problemi temporanei di tesoreria. La documentazione da allegare all'istanza (bilanci infrannuali, estratti conto, situazione debitoria) è definita dall'ADM con proprie circolari operative.
Prodotti di importazione: parità di trattamento
L'ultimo periodo del comma 4 stabilisce che per i prodotti importati da Paesi terzi l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini dei diritti di confine (dazi doganali), ma con due precisazioni: il termine di pagamento non può essere superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali/comunitari, e l'imposta è dovuta anche per i prodotti accisabili contenuti nelle merci importate (es. alcole all'interno di preparazioni alimentari, energia incorporata in prodotti industriali). Il trattamento deve essere identico a quello dei prodotti nazionali: nessun vantaggio competitivo per l'import extraUE.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando scatta esattamente l'obbligo di pagare l'accisa?
L'obbligo di pagamento sorge al momento dell'immissione in consumo, cioè quando il prodotto fuoriesce dal regime sospensivo del deposito fiscale. Il pagamento deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo all'immissione (con eccezioni per luglio e prima quindicina di dicembre).
Cosa succede se un deposito fiscale non paga l'accisa entro la scadenza?
Si applicano indennità di mora del 6% (ridotta al 2% se pagamento entro 5 giorni dalla scadenza), interessi al tasso doganale e, soprattutto, il blocco immediato di ogni ulteriore estrazione dal deposito fiscale fino all'estinzione del debito.
Cos'è la rateizzazione per difficoltà economica prevista dal comma 4-bis?
È una procedura che consente al titolare di un deposito fiscale in documentata difficoltà temporanea di chiedere all'ADM, entro la scadenza ordinaria, di pagare le accise a rate mensili. È ammessa per un massimo di tre scadenze consecutive e il piano deve chiudersi entro novembre dello stesso anno.
Come si calcola l'accisa sugli ammanchi che superano i cali ammessi?
Si applica l'aliquota vigente al momento in cui l'ammanco si è verificato. Se tale momento non è determinabile (es. non risulta dai registri), si usa l'aliquota vigente alla data della constatazione da parte dell'ADM.
Come sono trattate le accise sui prodotti importati da Paesi terzi?
Sono riscosse con le modalità dei diritti di confine (in dogana), ma non possono avere termini di pagamento più ampi di quelli previsti per i prodotti nazionali. Il principio di parità di trattamento si applica anche ai prodotti accisabili contenuti nelle merci importate.
Vedi anche