Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 122 D.Lgs. 141/2024 – Revisione delle scritture doganali

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Ai sensi dell’ articolo 17 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con provvedimenti dell’Agenzia sono fissati i termini e le modalità per la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, nonché per la digitalizzazione di documenti, supporti e registri cartacei ancora in uso, non contemplati nel programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023.

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In sintesi

  • L'ADM è incaricata di telematizzare le procedure e gli istituti doganali e di digitalizzare documenti, supporti e registri cartacei ancora in uso.
  • I termini e le modalità di questa digitalizzazione sono fissati con provvedimenti dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).
  • La norma esclude dal proprio campo di applicazione le procedure già coperte dal programma di lavoro UE sui sistemi elettronici doganali (decisione di esecuzione UE 2023/2879 della Commissione).
  • La digitalizzazione delle scritture doganali è parte del più ampio processo di modernizzazione del sistema doganale europeo delineato dal Codice doganale dell'Unione.
  • Gli operatori economici devono adeguarsi progressivamente ai nuovi formati elettronici per documenti e registri, secondo le scadenze fissate dall'ADM.
Indice dei contenuti

Il contesto: la digitalizzazione del sistema doganale tra diritto unionale e norma nazionale

L'articolo 122 del D.Lgs. 141/2024 si inserisce nel processo di modernizzazione e digitalizzazione del sistema doganale europeo, avviato con il Codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) e sviluppato attraverso un programma pluriennale di sviluppo dei sistemi informatici doganali. L'obiettivo finale - già dichiarato nel Reg. UE 952/2013 e ribadito nelle successive comunicazioni della Commissione - è quello di un sistema doganale completamente paperless, nel quale tutte le dichiarazioni, le autorizzazioni, i controlli e le comunicazioni tra operatori economici e autorità doganali avvengano in forma elettronica.

Sul piano nazionale, questa transizione è disciplinata dall'art. 122 D.Lgs. 141/2024, che affida all'ADM il compito di individuare termini e modalità per la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, nonché per la digitalizzazione dei documenti, supporti e registri cartacei ancora in uso. Il rinvio all'art. 17 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005, CAD) assicura che questa attività avvenga secondo i principi generali dell'amministrazione digitale italiana (accessibilità, interoperabilità, sicurezza informatica, conservazione a norma).

Il programma di lavoro UE sui sistemi elettronici: la decisione 2023/2879

La norma precisa che la competenza dell'ADM ai sensi dell'art. 122 riguarda le procedure e i registri non contemplati nel programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione del 15 dicembre 2023. Questa precisazione è fondamentale per delimitare l'ambito di applicazione della norma nazionale.

La decisione 2023/2879 (che aggiorna e sostituisce le precedenti decisioni sul programma di lavoro doganale UE) stabilisce un calendario dettagliato per lo sviluppo e il dispiegamento dei sistemi informatici doganali dell'Unione, tra cui:

  • Il sistema AES (Automated Export System) per le dichiarazioni di esportazione;
  • Il sistema ICS2 (Import Control System 2) per la sicurezza e la safety nelle importazioni;
  • Il sistema NCTS (New Computerised Transit System) fase 5 per il transito doganale;
  • I sistemi per le decisioni doganali (AEO, autorizzazioni speciali, ecc.);
  • Il sistema per la prova dell'unione doganale (PoUS) e altri sistemi di certificazione dell'origine.

Per tutte queste procedure, la competenza normativa e il calendario di implementazione sono fissati a livello unionale dalla Commissione e dagli Stati membri in modo coordinato. L'art. 122 D.Lgs. 141/2024 si occupa invece delle procedure che rimangono ancora su supporto cartaceo o che sono disciplinate da normativa esclusivamente nazionale e che non rientrano nei sistemi elettronici unionale.

I registri e le scritture doganali ancora su supporto cartaceo

Nonostante la progressiva digitalizzazione, il sistema doganale italiano mantiene ancora alcune procedure e scritture su supporto cartaceo o semidigitale. Tra queste si possono annoverare:

  • I registri di carico e scarico tenuti dai gestori di depositi doganali di tipo privato di tipo D;
  • I registri delle operazioni in franchigia per le merci destinate a organizzazioni internazionali o diplomatici;
  • Le scritture contabili dei depositi di temporanea custodia ancora in formato non completamente integrato con i sistemi ADM;
  • I documenti di accompagnamento per determinate procedure semplificate ancora ammesse in formato cartaceo;
  • Le comunicazioni formali tra ADM e operatori in determinati procedimenti di accertamento e revisione.

Per ciascuna di queste tipologie, l'ADM emana provvedimenti specifici (determinazioni direttoriali, circolari, note operative) che fissano i termini e le modalità di transizione al formato elettronico, nel rispetto dei principi del CAD e delle esigenze di interoperabilità con i sistemi unionali.

Il ruolo del Codice dell'amministrazione digitale (art. 17 D.Lgs. 82/2005)

Il rinvio all'art. 17 del CAD richiama le disposizioni relative alla figura del Responsabile per la transizione digitale e alle competenze specifiche dell'amministrazione pubblica nella gestione della digitalizzazione. Nel contesto doganale, questo rinvio ha le seguenti implicazioni operative:

  • L'ADM deve nominare o designare un responsabile interno per il coordinamento della transizione digitale doganale;
  • I provvedimenti di telematizzazione devono rispettare le regole tecniche del CAD (formati standard, firma digitale, PEC, conservazione sostitutiva a norma);
  • La digitalizzazione dei registri cartacei deve avvenire con tecniche di conservazione che garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel lungo periodo;
  • I sistemi informatici dell'ADM devono essere interoperabili con i sistemi degli operatori economici (spedizionieri, importatori, esportatori) e con i sistemi delle altre amministrazioni coinvolte nei controlli alle frontiere (USMAF, ICQRF, Guardia di finanza, ecc.).

Implicazioni pratiche per gli operatori economici

Per le imprese import/export, i depositi doganali, gli spedizionieri e i doganalisti, l'art. 122 ha implicazioni operative concrete che si sviluppano su più piani. Sul piano degli adempimenti documentali, l'operatore deve seguire le indicazioni dell'ADM sulla progressiva transizione a formati digitali per i registri e le scritture ancora cartacee: i provvedimenti dell'Agenzia fissano scadenze che non possono essere ignorate senza incorrere in irregolarità formali. Sul piano della conservazione, i documenti digitalizzati devono essere conservati secondo le regole del CAD e delle norme doganali (generalmente per un periodo di almeno 3 anni dalla data di svincolo delle merci, ai sensi del Reg. UE 952/2013). Sul piano degli investimenti tecnologici, la progressiva digitalizzazione comporta per molti operatori economici - soprattutto le PMI - la necessità di aggiornare i propri software gestionali per garantire l'interoperabilità con i sistemi ADM.

L'ADM pubblica sul proprio sito istituzionale le circolari e le note operative relative alla digitalizzazione, che costituiscono il riferimento pratico principale per gli operatori. Il recepimento tempestivo di queste indicazioni è fondamentale per evitare irregolarità nelle procedure doganali e per beneficiare dei vantaggi operativi (rapidità, tracciabilità, riduzione degli errori) connessi alla digitalizzazione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa sono le 'scritture doganali' che l'art. 122 intende digitalizzare?

Sono tutti i registri, i documenti e i supporti cartacei ancora in uso nelle procedure doganali non ancora coperti dai sistemi elettronici unionale (NCTS, ICS2, AES, ecc.): ad es. registri di deposito, documenti di accompagnamento cartacei, scritture contabili di franchigia, comunicazioni formali in procedimenti di accertamento.

Chi stabilisce i termini per la digitalizzazione delle procedure doganali?

L'ADM, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). Per le procedure già coperte dal programma di lavoro UE (decisione Commissione 2023/2879), i termini sono invece fissati a livello unionale.

Per quanto tempo devono essere conservati i documenti doganali digitalizzati?

Il Reg. UE 952/2013 prevede generalmente un periodo di conservazione di almeno tre anni dalla data di svincolo delle merci o dalla fine del regime doganale. La conservazione deve avvenire nel rispetto del CAD (D.Lgs. 82/2005) con garanzia di autenticità, integrità e leggibilità nel tempo.

L'art. 122 si applica anche alle procedure già gestite dai sistemi informatici UE come NCTS o ICS2?

No. La norma si applica esclusivamente alle procedure e ai registri non contemplati nel programma di lavoro relativo allo sviluppo dei sistemi elettronici doganali unionale, di cui alla decisione di esecuzione UE 2023/2879. Per le procedure unionale, il quadro normativo è fissato a livello europeo.

Le PMI che non riescono ad adeguarsi nei termini ai nuovi formati digitali rischiano sanzioni?

Le irregolarità formali connesse al mancato rispetto dei provvedimenti di digitalizzazione possono comportare contestazioni amministrative. Tuttavia, l'ADM generalmente prevede un periodo transitorio e supporto tecnico per gli operatori economici minori. È comunque fondamentale monitorare i provvedimenti dell'Agenzia e pianificare per tempo gli adeguamenti tecnologici.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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