Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 119 D.Lgs. 141/2024 — Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. L’Agenzia e la Guardia di finanza possono fornire, a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia, alle competenti autorità amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali e altri documenti utili per l’accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all’entrata o all’uscita delle merci.
Stesso numero, altri codici
- Art. 119 Cod. Amb. — principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici
- Art. 119 D.Lgs. 159/2011 — Entrata in vigore
- Art. 119 D.Lgs. 209/2005 — Doveri e responsabilità verso gli assicurati
- Art. 119 D.Lgs. 42/2004 — (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale)
- Art. 119 Codice Civile: Interdizione
- Articolo 119 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza