Testo dell'articoloVigente
Art. 119 D.Lgs. 141/2024 – Comunicazione di notizie e documenti ad autorità amministrative estere
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. L’Agenzia e la Guardia di finanza possono fornire, a condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché delle leggi speciali in materia, alle competenti autorità amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali e altri documenti utili per l’accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all’entrata o all’uscita delle merci.
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In sintesi
Indice dei contenuti
La cooperazione doganale internazionale: quadro generale
L'articolo 119 del D.Lgs. 141/2024 disciplina uno strumento fondamentale della moderna amministrazione doganale: la trasmissione di informazioni e documenti ad autorità straniere nell'ambito della cooperazione doganale internazionale. In un contesto in cui le frodi doganali, il contrabbando e le violazioni delle norme commerciali si sviluppano sempre più su scala transnazionale - con merci che attraversano più frontiere e operatori che agiscono simultaneamente in più paesi - la collaborazione tra le autorità doganali nazionali è diventata una componente essenziale dell'enforcement doganale.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e la Guardia di finanza - le due autorità nazionali competenti per la vigilanza e il controllo doganale - sono i soggetti abilitati a trasmettere informazioni alle autorità estere. Il coinvolgimento di entrambe riflette il doppio binario del sistema italiano di controllo doganale: ADM è l'autorità amministrativa doganale in senso stretto, mentre la GdF svolge funzioni di polizia economico-finanziaria con competenze investigative più ampie.
Le condizioni per la trasmissione: reciprocità
La prima condizione posta dalla norma è la reciprocità: ADM e GdF possono trasmettere informazioni a un paese estero solo se quel paese è disposto, a sua volta, a fornire informazioni equivalenti all'Italia in situazioni analoghe. La reciprocità è il principio fondante della cooperazione internazionale: evita che la collaborazione diventi unilaterale e che l'Italia condivida informazioni con paesi che poi non corrispondono. In pratica, la reciprocità è spesso verificata nell'ambito dei trattati bilaterali o multilaterali, che esplicitano l'impegno reciproco degli stati parti.
Il rispetto del diritto unionale
La seconda condizione è il rispetto del diritto dell'Unione europea. Nell'ambito doganale, il diritto unionale rilevante comprende il Reg. UE 952/2013 (CDU) e, in particolare, il Reg. UE 515/97 sulla mutua assistenza amministrativa tra gli Stati membri in materia doganale e la lotta alle frodi. A questi si aggiunge il Reg. UE 2018/1725 sulla protezione dei dati personali nelle istituzioni UE, che impone limiti alla trasmissione di dati personali a paesi terzi. La trasmissione di informazioni da parte di ADM a un paese extra-UE deve dunque rispettare le garanzie del GDPR per i dati personali e i vincoli posti dal CDU sulla condivisione di informazioni commerciali riservate.
I trattati multilaterali e bilaterali
La terza condizione è il rispetto dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili. A livello multilaterale, il principale riferimento è la Convenzione internazionale di Nairobi del 1977 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, cui l'Italia ha aderito. A livello bilaterale, l'Italia ha stipulato numerosi accordi di cooperazione doganale con paesi extra-UE (es. USA, Cina, Russia, Svizzera, Turchia), che stabiliscono le procedure, i limiti e le forme della collaborazione. Questi trattati spesso individuano specifiche categorie di informazioni trasmissibili (dati sulle merci, dati sugli operatori, risultati di controlli fisici) e prevedono clausole di riservatezza per i dati ricevuti.
Le «leggi speciali in materia»
La clausola finale «nel rispetto delle leggi speciali in materia» garantisce che la trasmissione avvenga anche nel rispetto di normative settoriali specifiche: ad esempio, la normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e GDPR), le norme sul segreto investigativo (se l'informazione proviene da un'indagine penale in corso), le disposizioni sulla riservatezza dei dati doganali commerciali.
Contenuto delle comunicazioni trasmissibili
La norma individua le categorie di atti e documenti trasmissibili: informazioni (dati generali sulle merci, sulle operazioni doganali, sugli operatori), certificazioni (attestazioni ufficiali rilasciate da ADM, es. certificati di origine, di esportazione), processi verbali (verbali di controllo, di sequestro, di accertamento doganale) e altri documenti (categoria residuale aperta). La finalità deve essere quella di accertare «violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi esteri all'entrata o all'uscita delle merci»: si tratta quindi di informazioni utili a sostenere un'attività di controllo o un procedimento sanzionatorio straniero in materia doganale.
Implicazioni per gli operatori economici internazionali
Per le imprese che operano a livello internazionale, l'art. 119 ha un'implicazione pratica rilevante: le informazioni che ADM o la GdF raccolgono sulle loro operazioni doganali (dichiarazioni, controlli, verbali) possono essere legalmente trasmesse alle autorità doganali dei paesi partner, che a loro volta possono utilizzarle nei propri accertamenti. Ciò significa che un'impresa italiana coinvolta in operazioni doganali sospette potrebbe vedere le proprie informazioni condivise con le autorità doganali dei paesi di importazione o di esportazione. Analogamente, l'operatore estero che operi in Italia può essere oggetto di comunicazioni da parte di ADM alle autorità del proprio paese d'origine. La trasparenza nelle operazioni doganali e il rispetto delle normative vigenti rimangono la migliore tutela contro il rischio di indagini coordinate a livello internazionale.
Casi pratici
Caso 1:
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Domande frequenti
ADM può trasmettere informazioni doganali a qualsiasi paese estero?
No. La trasmissione è consentita solo a condizioni di reciprocità, nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili e delle leggi speciali in materia. In assenza di un accordo o di un trattato applicabile, la trasmissione non è consentita.
Quali documenti possono essere trasmessi alle autorità estere?
Informazioni, certificazioni, processi verbali e altri documenti utili per l'accertamento di violazioni delle leggi doganali nel paese destinatario all'entrata o all'uscita delle merci.
Il GDPR limita la trasmissione di dati personali alle autorità doganali extra-UE?
Sì. La trasmissione di dati personali a paesi terzi deve rispettare le garanzie previste dal GDPR (artt. 44-49), in particolare la presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione UE o l'adozione di garanzie appropriate (contratti standard, norme vincolanti d'impresa).
Un'impresa italiana può essere informata se ADM ha trasmesso sue informazioni a un'autorità estera?
Non necessariamente. La trasmissione di informazioni in ambito di cooperazione amministrativa doganale può avvenire senza previa comunicazione all'interessato, soprattutto quando è connessa ad attività investigative o a indagini in corso. Le tutele per l'impresa risiedono nel rispetto delle condizioni poste dalla norma e nei diritti di accesso agli atti nei procedimenti in cui sia parte.
Qual è il principale trattato multilaterale sulla cooperazione doganale che l'Italia ha sottoscritto?
Il principale riferimento multilaterale è la Convenzione internazionale di Nairobi del 1977 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. A livello UE, il Reg. UE 515/97 disciplina la mutua assistenza amministrativa tra gli Stati membri in materia doganale e fiscale.