Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 111 D.Lgs. 141/2024 – Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Per il pagamento della somma indicata nell’articolo 110, sono obbligati solidalmente: a) il capitano con l’armatore; b) il comandante dell’aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell’apparecchio; c) il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall’industria privata, con la società concessionaria.

2. Qualora anche le persone e gli enti, menzionati nel comma 1 e nell’articolo 110 quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato, alla conversione della multa, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione e all’intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

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In sintesi

  • Determinate figure professionali legate all'esercizio del trasporto (capitano con armatore, comandante di aeromobile con la società di navigazione, capostazione/capotreno con la società ferroviaria concessionaria) sono obbligate solidalmente al pagamento della somma di cui all'art. 110 del D.Lgs. 141/2024.
  • La solidarietà passiva significa che ciascuno degli obbligati risponde dell'intero importo, salvo poi il diritto di regresso tra i coobbligati: l'ADM può esigere il pagamento da uno qualsiasi dei soggetti indicati.
  • Qualora tutti gli obbligati - sia il condannato principale sia i responsabili solidali indicati nell'art. 110 e nel presente art. 111 - risultino insolvibili, si procede alla conversione della multa a carico del condannato, ai sensi degli artt. 102-103 della legge n. 689/1981.
  • Si applicano, «in quanto applicabili», le norme del codice di procedura penale e della legge n. 4/1929 sulla citazione e l'intervento degli obbligati civilmente nei procedimenti per sanzioni inflitte a dipendenti.
  • La norma riflette la struttura gerarchica del trasporto: il responsabile operativo (capitano, comandante, capostazione) e il proprietario/gestore del mezzo di trasporto sono entrambi responsabili per le sanzioni connesse al contrabbando o alle violazioni doganali compiute mediante il mezzo.
Indice dei contenuti

La solidarietà passiva nel sistema sanzionatorio doganale

L'articolo 111 del D.Lgs. 141/2024 estende la responsabilità per il pagamento della sanzione prevista dall'art. 110 a soggetti diversi dal diretto trasgressore, attraverso il meccanismo della solidarietà passiva. La norma individua tre coppie di soggetti co-obbligati, strutturate sulla base della relazione gerarchica esistente nel settore del trasporto:

  • Il capitano con l'armatore (trasporto marittimo);
  • Il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o il proprietario dell'apparecchio (trasporto aereo);
  • Il capostazione e il capotreno (per le linee gestite dall'industria privata) con la società concessionaria (trasporto ferroviario).

La ratio di questo sistema è chiara: nel settore del trasporto, l'operatore individuale (capitano, comandante, capostazione/capotreno) e il soggetto economico che gestisce il mezzo (armatore, società di navigazione, concessionaria ferroviaria) hanno interessi economici connessi e una responsabilità condivisa per l'utilizzo del mezzo di trasporto. Se il mezzo è stato utilizzato per attività di contrabbando o per violazioni doganali, entrambi rispondono solidalmente della sanzione: chi ha gestito operativamente il mezzo (il responsabile individuale) e chi ha organizzato economicamente il trasporto (l'ente o il proprietario).

Il rimando all'art. 110 e il contenuto dell'obbligo solidale

L'art. 111 richiama espressamente «la somma indicata nell'articolo 110»: per comprendere il perimetro dell'obbligo solidale è necessario leggere la norma in combinato con l'art. 110, che disciplina le specifiche sanzioni pecuniarie (multa) collegate a determinate violazioni doganali commesse nell'esercizio delle attività di trasporto. La solidarietà si estende all'intero importo della sanzione, non solo a una quota pro capite.

In pratica, l'ADM - una volta accertata la violazione e determinato l'importo della multa - può richiedere il pagamento a uno qualsiasi dei soggetti solidalmente obbligati, scegliendo di agire contro il soggetto più solvibile. Il soggetto che ha pagato ha poi il diritto di regresso nei confronti degli altri obbligati, ma questo è un rapporto interno che non riguarda l'ADM. Questo meccanismo garantisce all'amministrazione una maggiore probabilità di riscossione effettiva delle sanzioni.

L'insolvibilità e la conversione della multa

Il comma 2 dell'art. 111 prevede una soluzione per il caso - non infrequente nelle vicende di contrabbando organizzato - in cui tutti gli obbligati (sia il condannato principale sia i responsabili solidali indicati nell'art. 110 e nel presente articolo) risultino insolvibili. In questo caso si procede alla conversione della multa a carico del condannato principale, ai sensi degli artt. 102-103 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La conversione della multa consiste nella trasformazione della sanzione pecuniaria non pagata in una sanzione sostitutiva: gli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981 disciplinano la conversione di sanzioni amministrative in lavoro sostitutivo (oggi denominato «lavoro di pubblica utilità») o in altra misura. La conversione è un istituto che serve a evitare che la sanzione rimanga del tutto ineseguita in caso di insolvibilità del condannato, garantendo una risposta sanzionatoria anche in questi casi.

L'accertamento dell'insolvibilità è un procedimento formale: deve essere documentato che tutti i soggetti obbligati non sono in grado di pagare (né con il proprio patrimonio attuale né con redditi futuri ragionevolmente prevedibili). Solo a questo punto l'ADM o l'autorità giudiziaria competente avvia la procedura di conversione.

Il rinvio al codice di procedura penale e alla legge n. 4/1929

Il comma 3 dell'art. 111 stabilisce che «si osservano, in quanto applicabili», le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione e all'intervento degli obbligati civilmente per le ammende inflitte a dipendenti. Questo rinvio ha una portata tecnico-processuale significativa:

  • Le norme del codice di procedura penale sulla citazione dei responsabili civili garantiscono che gli enti e i privati solidalmente obbligati siano informati del procedimento e possano partecipare attivamente per difendere i propri interessi.
  • La legge n. 4/1929 (norma risalente ma ancora applicabile in quanto non abrogata) contiene disposizioni specifiche sulla responsabilità civile per le sanzioni inflitte a dipendenti che hanno commesso violazioni nell'esercizio delle loro funzioni.

Questo sistema garantisce il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa dei soggetti solidalmente obbligati, che non erano i trasgressori diretti ma sono chiamati a rispondere economicamente per le azioni dei loro dipendenti o dei responsabili operativi dei loro mezzi.

Implicazioni pratiche per armatori, società di navigazione e concessionarie ferroviarie

Per gli operatori del settore dei trasporti, l'art. 111 ha importanti implicazioni in materia di risk management e di responsabilità contrattuale:

  • Gli armatori e le società di navigazione aerea devono essere consapevoli che possono essere chiamati a rispondere solidalmente per le violazioni doganali commesse dai loro comandanti o capitani nell'esercizio delle funzioni di trasporto.
  • È essenziale adottare procedure interne di compliance doganale e di formazione del personale di bordo, per ridurre il rischio di condotte irregolari che espongono l'impresa a responsabilità solidale.
  • I contratti di lavoro con capitani, comandanti e responsabili operativi dovrebbero prevedere clausole di indennizzo a favore dell'impresa nel caso in cui quest'ultima sia chiamata a rispondere per violazioni commesse da tali soggetti.
  • In sede di procedimento sanzionatorio, l'ente solidalmente obbligato ha diritto a essere citato e a partecipare per difendersi, eventualmente allegando la propria estraneità alla condotta illecita del dipendente o contestando l'entità della sanzione.

Il raccordo sistematico con la responsabilità amministrativa degli enti

Va osservato che il sistema di responsabilità solidale delineato dall'art. 111 si affianca, senza sovrapporsi, alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Quest'ultima si applica quando il reato (non la semplice violazione amministrativa) è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da soggetti che ricoprono posizioni apicali o subordinate nell'organizzazione. L'art. 111 opera invece sul piano della responsabilità civile solidale per sanzioni amministrative, e riguarda il pagamento della sanzione pecuniaria, non la responsabilità per il reato in sé. I due sistemi possono coesistere quando la violazione doganale integra contemporaneamente un illecito amministrativo (con sanzione ex art. 110) e un reato (con responsabilità 231 dell'ente).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi sono i soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione prevista dall'art. 111?

Il capitano con l'armatore (trasporto marittimo); il comandante di aeromobile con la società di navigazione o il proprietario dell'apparecchio (trasporto aereo); il capostazione e il capotreno con la società concessionaria della linea ferroviaria privata (trasporto ferroviario).

La solidarietà prevista dall'art. 111 significa che l'ente deve pagare anche senza aver partecipato alla violazione?

Sì. La responsabilità solidale è oggettiva e non richiede la conoscenza o la partecipazione dell'ente alla violazione commessa dal responsabile operativo (capitano, comandante ecc.). L'ente può però agire in regresso nei confronti del diretto trasgressore per il recupero dell'importo pagato.

Cosa succede se tutti gli obbligati sono insolvibili?

Ai sensi dell'art. 111 comma 2, si procede alla conversione della multa a carico del condannato principale, ai sensi degli artt. 102-103 della legge n. 689/1981. La multa viene trasformata in una sanzione sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità) per garantire che la risposta sanzionatoria non rimanga ineseguita.

L'ente solidalmente obbligato ha diritto a partecipare al procedimento sanzionatorio?

Sì. Il comma 3 dell'art. 111 rinvia alle norme del codice di procedura penale e della legge n. 4/1929 sulla citazione e l'intervento degli obbligati civili, garantendo il diritto al contraddittorio e alla difesa anche dei soggetti solidalmente obbligati che non erano i trasgressori diretti.

Come può un'impresa di trasporto tutelarsi dal rischio di responsabilità solidale ex art. 111?

Adottando procedure di compliance doganale e formazione del personale di bordo, prevedendo clausole contrattuali di indennizzo a carico del dipendente trasgressore, e partecipando attivamente ai procedimenti sanzionatori per documentare l'estraneità dell'azienda alla condotta illecita. La responsabilità solidale in sé non può essere esclusa contrattualmente, ma il risarcimento interno può essere recuperato in via di regresso.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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