Testo dell'articoloVigente
Art. 111 D.Lgs. 141/2024 – Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Per il pagamento della somma indicata nell’articolo 110, sono obbligati solidalmente: a) il capitano con l’armatore; b) il comandante dell’aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell’apparecchio; c) il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall’industria privata, con la società concessionaria.
2. Qualora anche le persone e gli enti, menzionati nel comma 1 e nell’articolo 110 quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato, alla conversione della multa, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione e all’intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La solidarietà passiva nel sistema sanzionatorio doganale
L'articolo 111 del D.Lgs. 141/2024 estende la responsabilità per il pagamento della sanzione prevista dall'art. 110 a soggetti diversi dal diretto trasgressore, attraverso il meccanismo della solidarietà passiva. La norma individua tre coppie di soggetti co-obbligati, strutturate sulla base della relazione gerarchica esistente nel settore del trasporto:
La ratio di questo sistema è chiara: nel settore del trasporto, l'operatore individuale (capitano, comandante, capostazione/capotreno) e il soggetto economico che gestisce il mezzo (armatore, società di navigazione, concessionaria ferroviaria) hanno interessi economici connessi e una responsabilità condivisa per l'utilizzo del mezzo di trasporto. Se il mezzo è stato utilizzato per attività di contrabbando o per violazioni doganali, entrambi rispondono solidalmente della sanzione: chi ha gestito operativamente il mezzo (il responsabile individuale) e chi ha organizzato economicamente il trasporto (l'ente o il proprietario).
Il rimando all'art. 110 e il contenuto dell'obbligo solidale
L'art. 111 richiama espressamente «la somma indicata nell'articolo 110»: per comprendere il perimetro dell'obbligo solidale è necessario leggere la norma in combinato con l'art. 110, che disciplina le specifiche sanzioni pecuniarie (multa) collegate a determinate violazioni doganali commesse nell'esercizio delle attività di trasporto. La solidarietà si estende all'intero importo della sanzione, non solo a una quota pro capite.
In pratica, l'ADM - una volta accertata la violazione e determinato l'importo della multa - può richiedere il pagamento a uno qualsiasi dei soggetti solidalmente obbligati, scegliendo di agire contro il soggetto più solvibile. Il soggetto che ha pagato ha poi il diritto di regresso nei confronti degli altri obbligati, ma questo è un rapporto interno che non riguarda l'ADM. Questo meccanismo garantisce all'amministrazione una maggiore probabilità di riscossione effettiva delle sanzioni.
L'insolvibilità e la conversione della multa
Il comma 2 dell'art. 111 prevede una soluzione per il caso - non infrequente nelle vicende di contrabbando organizzato - in cui tutti gli obbligati (sia il condannato principale sia i responsabili solidali indicati nell'art. 110 e nel presente articolo) risultino insolvibili. In questo caso si procede alla conversione della multa a carico del condannato principale, ai sensi degli artt. 102-103 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La conversione della multa consiste nella trasformazione della sanzione pecuniaria non pagata in una sanzione sostitutiva: gli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981 disciplinano la conversione di sanzioni amministrative in lavoro sostitutivo (oggi denominato «lavoro di pubblica utilità») o in altra misura. La conversione è un istituto che serve a evitare che la sanzione rimanga del tutto ineseguita in caso di insolvibilità del condannato, garantendo una risposta sanzionatoria anche in questi casi.
L'accertamento dell'insolvibilità è un procedimento formale: deve essere documentato che tutti i soggetti obbligati non sono in grado di pagare (né con il proprio patrimonio attuale né con redditi futuri ragionevolmente prevedibili). Solo a questo punto l'ADM o l'autorità giudiziaria competente avvia la procedura di conversione.
Il rinvio al codice di procedura penale e alla legge n. 4/1929
Il comma 3 dell'art. 111 stabilisce che «si osservano, in quanto applicabili», le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione e all'intervento degli obbligati civilmente per le ammende inflitte a dipendenti. Questo rinvio ha una portata tecnico-processuale significativa:
Questo sistema garantisce il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa dei soggetti solidalmente obbligati, che non erano i trasgressori diretti ma sono chiamati a rispondere economicamente per le azioni dei loro dipendenti o dei responsabili operativi dei loro mezzi.
Implicazioni pratiche per armatori, società di navigazione e concessionarie ferroviarie
Per gli operatori del settore dei trasporti, l'art. 111 ha importanti implicazioni in materia di risk management e di responsabilità contrattuale:
Il raccordo sistematico con la responsabilità amministrativa degli enti
Va osservato che il sistema di responsabilità solidale delineato dall'art. 111 si affianca, senza sovrapporsi, alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Quest'ultima si applica quando il reato (non la semplice violazione amministrativa) è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da soggetti che ricoprono posizioni apicali o subordinate nell'organizzazione. L'art. 111 opera invece sul piano della responsabilità civile solidale per sanzioni amministrative, e riguarda il pagamento della sanzione pecuniaria, non la responsabilità per il reato in sé. I due sistemi possono coesistere quando la violazione doganale integra contemporaneamente un illecito amministrativo (con sanzione ex art. 110) e un reato (con responsabilità 231 dell'ente).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi sono i soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione prevista dall'art. 111?
Il capitano con l'armatore (trasporto marittimo); il comandante di aeromobile con la società di navigazione o il proprietario dell'apparecchio (trasporto aereo); il capostazione e il capotreno con la società concessionaria della linea ferroviaria privata (trasporto ferroviario).
La solidarietà prevista dall'art. 111 significa che l'ente deve pagare anche senza aver partecipato alla violazione?
Sì. La responsabilità solidale è oggettiva e non richiede la conoscenza o la partecipazione dell'ente alla violazione commessa dal responsabile operativo (capitano, comandante ecc.). L'ente può però agire in regresso nei confronti del diretto trasgressore per il recupero dell'importo pagato.
Cosa succede se tutti gli obbligati sono insolvibili?
Ai sensi dell'art. 111 comma 2, si procede alla conversione della multa a carico del condannato principale, ai sensi degli artt. 102-103 della legge n. 689/1981. La multa viene trasformata in una sanzione sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità) per garantire che la risposta sanzionatoria non rimanga ineseguita.
L'ente solidalmente obbligato ha diritto a partecipare al procedimento sanzionatorio?
Sì. Il comma 3 dell'art. 111 rinvia alle norme del codice di procedura penale e della legge n. 4/1929 sulla citazione e l'intervento degli obbligati civili, garantendo il diritto al contraddittorio e alla difesa anche dei soggetti solidalmente obbligati che non erano i trasgressori diretti.
Come può un'impresa di trasporto tutelarsi dal rischio di responsabilità solidale ex art. 111?
Adottando procedure di compliance doganale e formazione del personale di bordo, prevedendo clausole contrattuali di indennizzo a carico del dipendente trasgressore, e partecipando attivamente ai procedimenti sanzionatori per documentare l'estraneità dell'azienda alla condotta illecita. La responsabilità solidale in sé non può essere esclusa contrattualmente, ma il risarcimento interno può essere recuperato in via di regresso.