- Quando il contrabbando è commesso in luoghi di pubblica frequentazione o in strutture commerciali/industriali, i soggetti responsabili o sovraordinati al condannato (capitano, vettore, datore di lavoro, gestore) rispondono civilmente del pagamento di una somma pari alla multa inflitta, se il condannato è insolvibile.
- La responsabilità civile ha carattere sussidiario: scatta solo se il condannato «risulti insolvibile».
- L'elenco dei luoghi rilevanti comprende navi, aeromobili, veicoli, stazioni, treni, stabilimenti industriali e commerciali, esercizi pubblici e luoghi aperti al pubblico.
- La responsabilità civile è esclusa se il condannato è alle dipendenze dello Stato, di un ente territoriale o se si tratta di gestori di servizi di trasporto per reati commessi dai viaggiatori.
- L'articolo crea un sistema di garanzia erariale per il recupero delle somme dovute a titolo di multa, estendendo la responsabilità ai soggetti che esercitano vigilanza sulle persone che commettono il reato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 110 D.Lgs. 141/2024 — Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l’ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l’esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano: a) quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza; b) ai gestori di servizi di trasporto, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.
Stesso numero, altri codici
- Art. 110 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
- Art. 110 Cod. Amb. — trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane
- Art. 110 D.Lgs. 159/2011 — L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- Art. 110 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
- Art. 110 D.Lgs. 42/2004 — Incasso e riparto di proventi
- Art. 110 Codice Civile: Celebrazione fuori della casa comunale
Commento
Fondamento e ratio della responsabilità civile da contrabbando
L'articolo 110 del D.Lgs. 141/2024 introduce una forma di responsabilità civile sussidiaria a carico di soggetti che non sono autori materiali del reato di contrabbando, ma che si trovano in una posizione di sovraordinazione, direzione o vigilanza rispetto al condannato. La ratio della norma è duplice: da un lato, garantire allo Stato il recupero delle somme dovute a titolo di multa anche quando il condannato sia privo di mezzi; dall'altro, incentivare i datori di lavoro, i gestori e i responsabili di strutture a esercitare un controllo effettivo sulle persone alle loro dipendenze, disincentivando comportamenti di colpevole disattenzione.
Si tratta di un meccanismo analogo a quello previsto dall'art. 197 c.p. per le persone giuridiche, ma con caratteristiche proprie della disciplina doganale. La responsabilità civile non è una pena accessoria a carico di chi ha commesso il reato, bensì un'obbligazione di garanzia che ricade su chi aveva il dovere di vigilare e non ha impedito il reato.
I luoghi e i contesti rilevanti
Il comma 1 individua con precisione i luoghi e i contesti nei quali il delitto di contrabbando deve essere commesso affinché scatti la responsabilità civile del soggetto sovraordinato:
Navi e aeromobili: il capitano e il comandante sono responsabili per i reati commessi da persone alle loro dipendenze o alla loro autorità (equipaggio, personale di bordo). La responsabilità è coerente con l'ampio potere di comando attribuito al capitano/comandante a bordo del mezzo.
Veicoli di qualsiasi genere: i vettori stradali sono responsabili per i reati commessi da dipendenti e collaboratori durante le operazioni di trasporto.
Stazioni e treni: il capostazione e il capotreno rispondono per i reati commessi da dipendenti ferroviari; analogamente per i gestori dei servizi ferroviari.
Stabilimenti industriali e commerciali, esercizi pubblici, luoghi aperti al pubblico: la norma ha qui la portata più ampia, ricomprendendo i datori di lavoro, i gestori di negozi, magazzini, depositi, bar, ristoranti e qualsiasi luogo aperto al pubblico. La responsabilità ricade sull'«ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento» nonché sull'«esercente o proprietario».
Il presupposto dell'insolvibilità del condannato
La responsabilità civile del soggetto sovraordinato è strettamente sussidiaria: si attiva solo quando il condannato «risulti insolvibile», vale a dire quando l'esecuzione forzata a carico del condannato si rivela infruttuosa o insufficiente a soddisfare il credito erariale per le somme dovute a titolo di multa. Non basta la mera difficoltà economica del condannato; occorre un accertamento, sia pure sommario, della sua effettiva incapacità patrimoniale. Solo a quel punto l'Erario può rivalersi sul soggetto responsabile ai sensi del comma 1.
La somma dovuta dal responsabile civile è pari «all'ammontare della multa inflitta»: non è una misura autonoma determinata in funzione della posizione del responsabile, ma è esattamente la stessa somma che il condannato avrebbe dovuto pagare. Questo meccanismo garantisce la prevedibilità dell'esposizione per il responsabile civile e la corrispondenza con il danno erariale accertato in sede penale.
Le eccezioni: esclusione della responsabilità
Il comma 2 introduce due importanti eccezioni all'obbligazione civile:
a) Dipendenti dallo Stato o da enti territoriali: se il condannato per contrabbando è un dipendente pubblico (statale, regionale, provinciale, comunale) o è sottoposto all'autorità, direzione o vigilanza di un ente pubblico, la responsabilità civile non si trasferisce all'ente stesso. La ratio è che lo Stato e gli enti pubblici non possono essere chiamati a rispondere civilmente per i reati dei propri dipendenti nell'esercizio di poteri di vigilanza doganale: si tratta di una forma di immunità istituzionale che tiene conto della natura pubblicistica del rapporto.
b) Gestori di servizi di trasporto per reati dei viaggiatori: i gestori di servizi di trasporto (ferroviario, aereo, marittimo, stradale) non rispondono per i delitti di contrabbando commessi dai passeggeri/viaggiatori. Il gestore non può essere ritenuto responsabile per l'attività illecita di soggetti che non sono alle sue dipendenze e sulla cui condotta non esercita poteri di direzione o vigilanza. Si tratta di un'eccezione di ragionevolezza: diversa è la situazione del dipendente del trasportatore (art. 1), che è invece soggetto al potere direttivo del gestore.
Implicazioni per imprese e gestori: rischio di responsabilità civile
Per le imprese di logistica, i vettori, gli armatori, i gestori di depositi e di luoghi commerciali, l'art. 110 introduce un rischio di responsabilità civile spesso sottovalutato. Se un dipendente commette un reato di contrabbando nell'esercizio delle proprie mansioni e si rivela insolvibile, l'azienda può essere chiamata a pagare per intero la multa inflitta. La prevenzione passa attraverso: selezione accurata del personale addetto alle operazioni doganali; formazione specifica sui rischi doganali; sistemi di controllo interno sulle operazioni di importazione/esportazione; adozione di modelli organizzativi di compliance doganale (analoghe ai modelli 231). ADM può rivalersi sull'azienda attraverso le ordinarie procedure di riscossione, e il recupero è assimilato a un credito erariale con le relative garanzie e privilegi.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando scatta la responsabilità civile del datore di lavoro per il contrabbando commesso da un dipendente?
Scatta quando il reato è commesso in uno dei luoghi elencati dal comma 1 (navi, veicoli, stabilimenti, ecc.), il condannato è insolvibile e sussiste un rapporto di dipendenza o soggezione all'autorità, direzione o vigilanza del responsabile civile. La responsabilità è sussidiaria e si attiva solo dopo l'accertamento dell'insolvibilità del condannato.
Il responsabile civile può opporsi al pagamento dimostrando di aver esercitato la dovuta vigilanza?
La norma non prevede esplicitamente l'esimente della diligenza del responsabile civile: la responsabilità sembra di natura oggettiva, fondata sul rapporto di sovraordinazione. Tuttavia, il responsabile può sempre impugnare il provvedimento contestando la sussistenza dei presupposti (insolvibilità del condannato, luogo del reato, rapporto di dipendenza).
Un gestore di un aeroporto risponde per il contrabbando commesso da un passeggero?
No. Il comma 2 esclude espressamente la responsabilità dei gestori di servizi di trasporto per i reati commessi dai viaggiatori. La responsabilità riguarda solo i dipendenti o i soggetti sottoposti all'autorità del gestore, non gli utenti del servizio.
A quanto ammonta la somma che il responsabile civile deve pagare?
La somma è pari all'ammontare della multa inflitta al condannato per il reato di contrabbando. Non è una misura autonoma ma rispecchia esattamente la sanzione penale pecuniaria irrogata al responsabile principale.
Lo Stato può essere chiamato a rispondere civilmente per i reati di contrabbando dei propri dipendenti?
No. Il comma 2 esclude espressamente la responsabilità civile per i condannati che siano dipendenti dello Stato, di una regione, di una provincia o di un comune, o siano sottoposti alla loro autorità. Questa eccezione riflette l'immunità delle pubbliche amministrazioni dalla responsabilità civile ex art. 110 del decreto.
Vedi anche