← Torna a Dogane — D.Lgs. 141/2024
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 103 sanziona in via amministrativa (da 150 a 2.000 euro) quattro categorie di violazioni doganali minori, residuali rispetto alle più gravi fattispecie di contrabbando e alle violazioni di cui all'art. 96, comma 1.
  • Sono punite: l'inosservanza di provvedimenti relativi all'applicazione della normativa doganale; la fornitura all'ADM o alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi.
  • Costituisce altresì violazione la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi alle formalità doganali, nonché la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali.
  • È sanzionata anche la manomissione e l'alterazione dei sigilli doganali.
  • La norma ha carattere residuale: si applica solo in assenza di fattispecie più gravi (contrabbando o art. 96, comma 1), garantendo la completezza del sistema sanzionatorio doganale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 103 D.Lgs. 141/2024 — Altre violazioni

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000: a) l’inosservanza di un provvedimento relativo all’applicazione della normativa doganale; b) la fornitura all’Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi; c) la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all’espletamento delle formalità doganali, nonché la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali; d) la manomissione e l’alterazione dei sigilli doganali.

Commento

Natura e funzione dell'art. 103 nel sistema sanzionatorio doganale

L'art. 103 del D.Lgs. 141/2024 assolve una funzione di chiusura nel sistema sanzionatorio doganale: mediante una clausola di sussidiarietà espressa («salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1»), la norma sanziona in via amministrativa una serie di condotte che non raggiungono la soglia di gravità del contrabbando o delle violazioni più gravi, ma che comunque ledono il corretto funzionamento del sistema doganale. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da euro 150 a euro 2.000: una forbice piuttosto contenuta che riflette la relativa minore pericolosità di questi illeciti rispetto alle fattispecie penali o alle violazioni formali più gravi.

Dal punto di vista sistematico, l'art. 103 si inserisce in un quadro normativo articolato che distingue tra: illeciti penali (contrabbando nelle sue varie forme, artt. 78-92); violazioni formali più gravi sanzionate in via amministrativa (art. 96); e violazioni residuali di minore entità (art. 103). Questo schema tripartito è coerente con il principio di proporzionalità delle sanzioni, che impone di calibrare la risposta dell'ordinamento alla gravità della condotta e all'entità del danno agli interessi protetti.

La norma nazionale si raccorda con il Reg. UE 952/2013 (codice doganale dell'Unione, «CDU»), che agli articoli 42 e 43 impone agli Stati membri di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni della legislazione doganale, lasciando alla normativa nazionale la scelta delle misure concrete. L'art. 103 risponde a questa esigenza per le violazioni di minore entità che non trovano collocazione nelle fattispecie più gravi.

La clausola di sussidiarietà e il rapporto con le fattispecie più gravi

La clausola di apertura — «salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1» — ha un'importanza centrale nella corretta applicazione dell'art. 103. Essa stabilisce una gerarchia netta: le fattispecie di cui all'art. 103 cedono sempre di fronte alla qualificazione come contrabbando o come violazione ai sensi dell'art. 96, comma 1, che prevede sanzioni più severe.

Nella prassi operativa dell'ADM e della Guardia di finanza, questa clausola impone una verifica pregiudiziale: prima di applicare la sanzione dell'art. 103, occorre escludere che la condotta non integri una fattispecie più grave. Ad esempio, la fornitura di informazioni inesatte potrebbe rilevare come elemento costitutivo di un tentativo di contrabbando, ovvero come circostanza aggravante di altra violazione, richiedendo l'applicazione della norma più severa invece che (o in concorso con) quella dell'art. 103.

Le singole fattispecie sanzionate: analisi

a) Inosservanza di provvedimenti relativi all'applicazione della normativa doganale. Questa fattispecie ha carattere generale e residuale: copre i casi in cui l'operatore non ottemperi a un provvedimento specifico emesso dall'ADM o dalla Guardia di finanza nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza doganale. Il provvedimento può riguardare, ad esempio, l'ordine di presentare merce a visita doganale, l'obbligo di non spostare merci sottoposte a sequestro cautelativo, l'adempimento di una prescrizione dell'autorizzazione doganale. La norma sanziona l'inottemperanza, non la contestazione del provvedimento in via giurisdizionale, che rimane ovviamente legittima.

b) Fornitura di informazioni o documenti inesatti o invalidi. Questa fattispecie colpisce il comportamento di chi, nei propri rapporti con l'ADM o con la Guardia di finanza, fornisce informazioni non veritiere o documenti che non rispecchiano la realtà. La «inesattezza» riguarda il contenuto delle informazioni; l'«invalidità» riguarda i profili formali del documento (documento scaduto, falsificato, revocato). La norma ha un ambito di applicazione potenzialmente molto ampio: riguarda tutte le dichiarazioni, le comunicazioni e i documenti forniti all'amministrazione doganale nel corso delle procedure di sdoganamento, di controllo o di rilascio di autorizzazioni.

È importante notare che questa fattispecie si applica solo in assenza di contrabbando: se la fornitura di informazioni inesatte è finalizzata a eludere il pagamento dei dazi, la condotta è già assorbita nelle fattispecie penali di contrabbando. L'art. 103, lett. b) cattura invece le irregolarità formali, le omissioni non fraudolente e gli errori non intenzionali nelle comunicazioni all'ADM.

c) Mancata conservazione dei documenti e tenuta non corretta delle scritture. Il sistema doganale europeo e nazionale impone agli operatori economici obblighi stringenti di conservazione dei documenti relativi alle operazioni doganali. Il CDU, all'art. 51, prevede che i documenti doganali siano conservati per almeno tre anni (o il periodo più lungo previsto dalla normativa nazionale). La mancata conservazione o la tenuta non corretta delle scritture doganali ostacola i controlli ex post dell'ADM, rendendo impossibile verificare la correttezza delle dichiarazioni presentate in passato. La sanzione dell'art. 103 risponde a questa esigenza di effettività dei controlli documentali.

d) Manomissione e alterazione dei sigilli doganali. I sigilli doganali vengono apposti dall'ADM o dalla Guardia di finanza su colli, contenitori o vani di veicoli per garantire l'integrità della merce durante il trasporto in regime sospensivo (es. transito doganale, trasporto in custodia temporanea). La manomissione o l'alterazione di questi sigilli compromette l'efficacia del sistema di vigilanza doganale, poiché consente potenzialmente l'accesso alla merce e la sua sostituzione o sottrazione senza che l'irregolarità sia visibile. La sanzione dell'art. 103 si applica quando la manomissione non integra una fattispecie di contrabbando: ad esempio, quando il sigillo viene alterato per accedere alla merce per ragioni diverse dall'evasione doganale.

Profili procedurali: competenza e applicazione

Le sanzioni amministrative di cui all'art. 103 sono applicate dall'ADM nell'esercizio della propria funzione di vigilanza doganale, con le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (legge sulla depenalizzazione e sulle sanzioni amministrative). Il procedimento prevede la contestazione della violazione, la possibilità di presentare scritti difensivi, e infine l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione o la sua archiviazione.

Il pagamento in misura ridotta, previsto dall'art. 16 della L. 689/1981, consente all'autore della violazione di definire il procedimento in via breve pagando il doppio del minimo edittale (euro 300) entro 60 giorni dalla contestazione, evitando l'istruttoria e l'ordinanza formale. Questa opzione è particolarmente interessante per le imprese che abbiano commesso irregolarità formali non gravi, consentendo una rapida definizione della posizione senza impatto sulla reputazione nei confronti dell'ADM.

Implicazioni pratiche per gli operatori doganali

Per gli operatori economici — importatori, esportatori, spedizionieri doganali, gestori di depositi — l'art. 103 impone una serie di adempimenti preventivi fondamentali per evitare l'irrogazione delle sanzioni:

  • implementare sistemi di gestione documentale che garantiscano la conservazione di tutti i documenti doganali per il periodo previsto dalla normativa;
  • verificare periodicamente la correttezza e l'aggiornamento delle scritture doganali (registri di magazzino, scritture dei depositi doganali, ecc.);
  • formare il personale addetto alle operazioni doganali sugli obblighi di comunicazione accurata delle informazioni all'ADM e alla Guardia di finanza;
  • adottare procedure specifiche per la gestione dei sigilli doganali, con protocolli chiari su chi ha accesso ai colli sigillati e in quali circostanze;
  • rispettare tempestivamente tutti i provvedimenti dell'ADM, presentando eventuale ricorso nelle sedi appropriate senza violare le prescrizioni nel frattempo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la sanzione prevista dall'art. 103 per le violazioni doganali minori?

La sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 150 a euro 2.000. L'ADM determina la misura concreta tenendo conto della gravità della violazione, del comportamento dell'autore e dell'eventuale collaborazione con le autorità.

La fornitura di documenti inesatti all'ADM è sempre sanzionata ai sensi dell'art. 103?

No. La lettera b) si applica solo se il fatto non costituisce contrabbando o altra violazione più grave di cui all'art. 96, comma 1. Se la fornitura di documenti inesatti è finalizzata a eludere i dazi, può integrare una fattispecie penale di contrabbando.

Per quanto tempo devono essere conservati i documenti doganali per evitare la sanzione dell'art. 103, lett. c)?

Il CDU (art. 51) prevede un termine minimo di tre anni. La normativa nazionale e le condizioni specifiche dell'autorizzazione doganale possono prevedere termini più lunghi. L'operatore deve verificare quale termine si applica alla propria specifica situazione.

È possibile definire le sanzioni dell'art. 103 in via breve senza attendere l'ordinanza-ingiunzione?

Sì. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è possibile pagare il doppio del minimo edittale (euro 300) entro 60 giorni dalla contestazione, definendo il procedimento in via breve senza attendere l'ordinanza dell'ADM.

La manomissione dei sigilli doganali è sempre sanzionata come violazione amministrativa?

Solo se non integra gli estremi del contrabbando. Se la manomissione è finalizzata a sottrarre o sostituire la merce in transito, la condotta è assorbita nelle più gravi fattispecie penali di contrabbando. L'art. 103, lett. d) cattura le violazioni non fraudolente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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