Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 102 D.Lgs. 141/2024 — Rifiuto di fornire informazioni e assistenza
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Chiunque non fornisce all’Agenzia e alla Guardia di finanza, entro i termini assegnati, la documentazione e le informazioni richieste, nonché l’assistenza necessaria ai fini dell’espletamento delle attività di competenza, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.
Stesso numero, altri codici
- Art. 102 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica del regolamento (CE) n, 300/2008
- Art. 102 Cod. Amb. — scarichi di acque termali
- Art. 102 D.Lgs. 159/2011 — Direzione distrettuale antimafia
- Art. 102 D.Lgs. 209/2005 — Revisione legale del bilancio
- Art. 102 D.Lgs. 42/2004 — Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
- Art. 102 Codice Civile: Persone che possono fare opposizione