Testo dell'articoloVigente
Art. 94 D.Lgs. 141/2024 – Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l’autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell’ articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.
5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’ articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall’articolo 88, comma 2, si applica l’ articolo 240-bis del codice penale.
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In sintesi
Indice dei contenuti
La confisca nel sistema doganale: funzione e raccordo con il diritto penale comune
L'art. 94 del D.Lgs. 141/2024 disciplina le misure di sicurezza patrimoniali applicabili nei casi di contrabbando, con particolare riguardo alla confisca. La norma si pone in raccordo con il sistema del diritto penale comune (art. 240 c.p. e art. 240-bis c.p.) e con le disposizioni unionali in materia di contrasto alle frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione (direttiva PIF 2017/1371/UE), costruendo un sistema di ablazione patrimoniale articolato su più livelli per massimizzare l'effetto dissuasivo e privare i responsabili del contrabbando dei vantaggi economici derivanti dall'illecito.
La confisca in materia doganale ha storicamente rappresentato una delle misure più incisive nel contrasto al contrabbando: la perdita del mezzo di trasporto, della merce e dei proventi del reato è in grado di neutralizzare la convenienza economica dell'attività illecita in modo più efficace della sola pena detentiva, specialmente per le organizzazioni criminali dedite al contrabbando sistematico. L'art. 94 sistematizza e aggiorna questa tradizione in coerenza con l'evoluzione del diritto penale patrimoniale.
La confisca obbligatoria: oggetti, prodotto e profitto del reato
Il comma 1, primo periodo, stabilisce che nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca di:
La locuzione «è sempre ordinata» configura la confisca come obbligatoria per il giudice: non è una facoltà ma un obbligo, anche in presenza di patteggiamento (comma 4). Questa scelta riflette la gravità sistematica del contrabbando e l'esigenza di privare i responsabili di qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante dall'illecito, indipendentemente dalla misura della pena applicata in concreto.
La confisca per equivalente
Il comma 1, secondo periodo, prevede la confisca per equivalente (o confisca di valore) quando non è possibile procedere alla confisca diretta delle cose indicate nel primo periodo. In tal caso viene ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente a quello delle cose non più confiscabili.
La confisca per equivalente è uno strumento di cruciale importanza per il contrasto al contrabbando organizzato: quando la merce di contrabbando è già stata venduta, i proventi reinvestiti o dissipati, e i mezzi di trasporto ceduti a terzi, la confisca diretta diventa impossibile. La confisca per equivalente consente di raggiungere comunque il patrimonio del condannato per un valore corrispondente, neutralizzando il vantaggio economico dell'illecito. La norma prevede espressamente che la confisca per equivalente possa riguardare beni di cui il condannato ha la disponibilità anche per interposta persona, evitando che l'intestazione fittizia a familiari o complici renda il patrimonio irraggiungibile.
La confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto modificati
Il comma 2 introduce una disciplina speciale per una categoria di beni particolarmente rilevante nel contrabbando: i mezzi di trasporto che presentano caratteristiche anomale. La confisca è obbligatoria, «a chiunque appartengano», in tre casi:
La particolarità di questa confisca è che opera a chiunque appartengano i mezzi: non rileva che il mezzo sia di proprietà dell'autore del reato, di un complice o di un terzo. Questa scelta di rigore assoluto è motivata dalla natura stessa del mezzo: un veicolo adattato allo stivaggio fraudolento è, per sua natura, uno strumento del reato che non può essere restituito alla circolazione legale senza rischio di reiterazione dell'illecito.
La tutela del proprietario terzo in buona fede
Il comma 3 introduce un temperamento fondamentale alla regola della confisca obbligatoria «a chiunque appartengano»: quando il mezzo di trasporto appartiene a una persona estranea al reato, si applicano le disposizioni dell'art. 240 c.p., che consentono di evitare la confisca se il proprietario dimostra:
Il bilanciamento tra l'esigenza di contrasto al contrabbando e la tutela del proprietario in buona fede è particolarmente delicato: da un lato, l'automatismo della confisca garantisce massima effettività; dall'altro, la confisca di un bene di valore significativo (un autoarticolato, un'imbarcazione da diporto) a danno di un proprietario che non sapeva nulla dell'illecito sarebbe una misura sproporzionata. Il legislatore ha risolto il bilanciamento richiedendo al proprietario di fornire la prova (c.d. inversione dell'onere) sia della propria ignoranza dell'uso illecito sia dell'assenza di negligenza nella sorveglianza del bene.
Nella prassi, il proprietario terzo dovrà dimostrare: che il mezzo era stato dato in uso a un soggetto di apparente affidabilità; che il contratto di noleggio o comodato non presentava elementi di sospetto; che il mezzo era stato realmente destinato a finalità lecite all'atto della consegna; che non aveva avuto segnali dell'uso illecito che avrebbe dovuto indurlo a revocare la disponibilità del mezzo.
La confisca nel patteggiamento e la confisca allargata
Il comma 4 estende le disposizioni dell'art. 94 anche al caso di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta ai sensi del libro VI, titolo II, c.p.p.): anche in questo caso la confisca è obbligatoria, rendendo impraticabile il tentativo di evitare l'ablazione patrimoniale scegliendo il rito alternativo.
Il comma 5 introduce infine la confisca allargata ex art. 240-bis c.p. per i condannati (o patteggianti) per i delitti di cui all'art. 88, comma 2 (contrabbando di particolare gravità). La confisca allargata consente di aggredire tutto il patrimonio del condannato che non sia in grado di giustificarne la provenienza lecita, senza necessità di provare il nesso causale con lo specifico reato per cui è avvenuta la condanna. Si tratta dello strumento più incisivo dell'arsenale ablativo, normalmente riservato ai reati di criminalità organizzata e alle fattispecie di maggiore gravità: la sua estensione al contrabbando aggravato riflette il riconoscimento della natura sistematica e organizzata di questo tipo di illeciti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
La confisca nei casi di contrabbando è facoltativa o obbligatoria per il giudice?
È obbligatoria: l'art. 94, comma 1 stabilisce che la confisca è 'sempre ordinata', e il comma 4 ne estende l'obbligatorietà anche al patteggiamento. Il giudice non ha discrezionalità sul punto.
Cosa accade se la merce di contrabbando è già stata venduta e il denaro speso?
In tal caso opera la confisca per equivalente: il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni e utilità di valore corrispondente a quello della merce non più confiscabile, anche se nella disponibilità di un interposto.
Il proprietario di un mezzo di trasporto può evitare la confisca del proprio veicolo usato a sua insaputa per il contrabbando?
Sì, ma solo se dimostra di non aver potuto prevedere l'illecito impiego del mezzo, anche occasionale, e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. L'onere della prova è a carico del proprietario.
La confisca del mezzo modificato si applica anche se appartiene a un terzo completamente estraneo al reato?
Per i mezzi adattati allo stivaggio fraudolento o con modifiche alla capacità, la confisca opera 'a chiunque appartengano' (comma 2), con la sola eccezione del comma 3 per i proprietari che provino buona fede e assenza di negligenza.
Cos'è la confisca allargata e quando si applica in materia doganale?
La confisca allargata (art. 240-bis c.p.) consente di aggredire l'intero patrimonio del condannato di valore sproporzionato rispetto ai redditi leciti, senza provare il nesso con il reato specifico. Si applica in caso di condanna per i delitti di contrabbando aggravato di cui all'art. 88, comma 2.