Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 80 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell’Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al: a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all’articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l’ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse; b) comandante dell’aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l’atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all’articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l’aeromobile.

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In sintesi

  • L'art. 80 sanziona il contrabbando commesso nel traffico marittimo e aereo: il comandante di aeromobile o il capitano di nave risponde con la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti per specifiche condotte (sbarco/imbarco senza presentazione ad ADM, merci mancanti rispetto al manifesto, trasporto senza documenti doganali).
  • La stessa sanzione si applica al capitano di nave che rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora in modo da agevolare lo sbarco o l'imbarco di merci non unionali, in violazione del divieto di avvicinarsi alle coste ex art. 60.
  • Il comandante dell'aeromobile che atterra fuori di un aeroporto doganale e non denuncia l'atterraggio entro il giorno lavorativo successivo è anch'esso soggetto alla stessa multa; in tale caso è considerato introdotto in contrabbando anche l'aeromobile stesso, oltre al carico.
  • La norma si raccorda con le disposizioni sanzionatorie generali del D.Lgs. 141/2024 in materia di contrabbando e con la disciplina penale generale del codice penale, applicabile in via sussidiaria.
  • La responsabilità ricade in via principale sul comandante/capitano, ma può estendersi agli armatori e ai proprietari del mezzo di trasporto nei casi in cui l'aeromobile stesso sia considerato introdotto in contrabbando.
Indice dei contenuti

Inquadramento sistematico: il contrabbando nei traffici marittimi e aerei

L'art. 80 del D.Lgs. 141/2024 disciplina una fattispecie speciale di contrabbando doganale, riferita al traffico marittimo, aereo e lacuale di confine. La norma si inserisce nel sistema repressivo del contrabbando delineato dagli artt. 70 ss. del D.Lgs. 141/2024, che distinguono tra contrabbando-reato (punito con pena detentiva nei casi più gravi) e contrabbando-illecito amministrativo (punito con multa proporzionale ai diritti di confine). L'art. 80 rientra nella seconda categoria, in quanto la sanzione prevista è esclusivamente pecuniaria (multa dal 100% al 200% dei diritti di confine), salvo che il fatto non integri anche gli estremi di un reato più grave (es. contrabbando aggravato ex art. 73 o 74 del medesimo decreto).

Il presupposto comune a tutte le fattispecie dell'art. 80 è la presenza di merci non unionali (cioè merci che non hanno ancora acquisito lo status doganale di merce dell'Unione ai sensi dell'art. 5, n. 24, Reg. UE 952/2013) o di merci in esportazione con restituzione di diritti. La disciplina delle merci non unionali è regolata dal Reg. UE 952/2013: tali merci, fino al momento della loro immissione in libera pratica, sono soggette a vigilanza doganale e devono essere presentate alle autorità doganali all'arrivo nel territorio doganale dell'Unione.

Le fattispecie del comma 1: le condotte punite

Il comma 1 individua tre distinte condotte punite con la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti:

a) Sbarco, imbarco o trasbordo senza presentazione ad ADM. Il comandante di aeromobile o il capitano di nave che sbarca, imbarca o trasborta merci non unionali nel territorio dello Stato omettendo di presentarle al più vicino ufficio di ADM viola l'obbligo fondamentale di presentazione delle merci che scaturisce dall'art. 139 del Reg. UE 952/2013. La presentazione delle merci è il primo atto della sequenza doganale all'arrivo: essa deve avvenire immediatamente, senza indugio, e precede la dichiarazione sommaria di entrata e la dichiarazione doganale vera e propria. L'omissione di questo atto costituisce la forma più elementare di contrabbando doganale nel traffico marittimo e aereo.

b) Mancanza di merci dichiarate nel manifesto. Se al momento della partenza il mezzo non ha a bordo le merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali, il capitano o comandante è responsabile per contrabbando. La ratio è chiara: la mancanza di merci che il manifesto indicava a bordo suggerisce che esse siano state sbarcate clandestinamente durante il viaggio, senza regolare sdoganamento. La prova della spiegazione alternativa (avaria, furto, restituzione regolare) grava sull'operatore.

c) Trasporto senza documenti doganali. Il comandante/capitano che trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali prescritti è punito con la stessa multa. La condotta è analoga all'ipotesi di trasporto su gomma di merci non accompagnate da CMR o T1: l'assenza di documenti è sintomatica di un tentativo di eludere i controlli doganali.

Le fattispecie del comma 2: avvicinamento alle coste e atterraggio fuori aeroporto doganale

Il comma 2 introduce due ulteriori fattispecie, anch'esse punite con la multa dal 100% al 200% dei diritti di confine:

a) Il capitano di nave che rasenta le sponde o getta l'ancora. La norma si riferisce alla condotta del capitano che, trasportando merci non unionali, viola il divieto di avvicinarsi alle sponde nazionali stabilito dall'art. 60 del D.Lgs. 141/2024, mettendosi in comunicazione con il territorio dello Stato «in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci». Si tratta di una fattispecie di pericolo concreto: non occorre che lo sbarco o l'imbarco sia effettivamente avvenuto, ma è sufficiente che la manovra navale abbia reso concretamente possibile l'operazione illecita. Le condotte tipiche includono il gettare l'ancora, la cappa (arresto della nave con motori al minimo) o qualsiasi altra manovra che consenta lo scambio di merci con il territorio.

b) Il comandante dell'aeromobile che atterra fuori aeroporto doganale. Il comandante che, trasportando merci non unionali, atterra su un campo di fortuna, un aeroporto non doganale o comunque al di fuori di uno scalo autorizzato ADM, e omette di denunciare l'atterraggio entro il giorno lavorativo successivo alle autorità indicate nell'art. 65, risponde della stessa multa. L'elemento soggettivo rilevante è l'omissione della denuncia: se il comandante denuncia tempestivamente l'atterraggio (ad esempio per cause di forza maggiore, emergenza meteo, avaria), la condotta può non essere punibile o può essere qualificata diversamente. Una particolarità della fattispecie: in tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale anche l'aeromobile, oltre al carico. Ciò significa che l'aeromobile stesso può essere oggetto di sequestro e confisca come corpo del reato.

La confisca dell'aeromobile come corpus delicti

La previsione per cui «è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile» ha importanti conseguenze pratiche. In forza di questa equiparazione, l'aeromobile che ha atterrato fuori aeroporto doganale con merci non unionali può essere:

  • Sottoposto a sequestro cautelare da parte di ADM o delle forze di polizia giudiziaria, in attesa della definizione del procedimento;
  • Oggetto di confisca all'esito del procedimento, anche in caso di pagamento della multa (la confisca del mezzo di trasporto è possibile nei casi previsti dalla legge come misura accessoria).

Per l'armatore o il proprietario dell'aeromobile che non abbia avuto parte nella commissione del contrabbando, esistono specifiche disposizioni di tutela (art. 240-bis c.p. e normativa doganale speciale), ma la loro applicazione pratica richiede la dimostrazione della buona fede e dell'estraneità del proprietario al fatto illecito.

Il calcolo della multa: i diritti di confine come base imponibile

La sanzione è calcolata come percentuale dei diritti di confine dovuti, nella misura dal 100% al 200%. I «diritti di confine» comprendono i dazi all'importazione (dazi doganali, dazi antidumping, dazi compensativi) e tutti i tributi connessi all'importazione (IVA all'importazione, accise, altri tributi nazionali riscossi in dogana). La base di calcolo è l'importo che sarebbe stato dovuto se le merci fossero state regolarmente dichiarate: ADM deve dunque procedere alla determinazione del valore doganale delle merci e all'applicazione delle aliquote pertinenti, anche in via d'ufficio ove i documenti manchino o siano incompleti.

La forchetta sanzionatoria (100%-200%) lascia all'Agenzia un margine di discrezionalità nella quantificazione, da esercitarsi tenendo conto della gravità della condotta, del comportamento dell'operatore in sede di accertamento e dell'eventuale recidiva (disciplinata dall'art. 89 del D.Lgs. 141/2024).

Responsabilità solidale e rapporti con la disciplina penale

La responsabilità per le violazioni dell'art. 80 grava in primo luogo sul capitano/comandante quale soggetto attivo della condotta. Tuttavia, il D.Lgs. 141/2024 prevede la responsabilità solidale di altri soggetti (armatori, proprietari, noleggiatori) nei casi e nei limiti stabiliti dalla normativa. Se la condotta integra anche gli estremi di un reato (contrabbando penalmente rilevante ai sensi degli artt. 73-74 del decreto), si applicano le norme del codice penale e del codice di procedura penale, con conseguente trasmissione del processo verbale all'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. 141/2024.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A chi si applica la sanzione dell'art. 80 del D.Lgs. 141/2024?

In via principale al comandante di aeromobile o al capitano di nave, che è il soggetto tenuto per legge alla corretta gestione doganale del carico. La responsabilità può estendersi in solido ad armatori, proprietari e noleggiatori nei casi previsti dalla normativa doganale. Se il fatto costituisce reato, si applicano le norme penali e il procedimento viene trasmesso all'autorità giudiziaria.

Come si calcola la multa prevista dall'art. 80?

La multa è compresa tra il 100% e il 200% dei diritti di confine dovuti sulle merci oggetto della violazione. I diritti di confine includono dazi doganali, dazi antidumping, IVA all'importazione, accise e altri tributi connessi. ADM determina la base di calcolo sulla base del valore doganale delle merci accertato anche in via d'ufficio, in assenza o insufficienza dei documenti.

Cosa si intende per 'mettere in comunicazione con il territorio' nella fattispecie del comma 2, lett. a)?

La norma si riferisce a qualsiasi manovra navale che renda concretamente possibile lo sbarco o l'imbarco di merci senza presentarle ad ADM: gettare l'ancora, rasenta la costa, stare alla cappa. Non è necessario che lo sbarco sia effettivamente avvenuto; è sufficiente che la manovra abbia creato le condizioni per farlo.

Se un aeromobile atterra fuori aeroporto doganale per forza maggiore, il comandante è comunque sanzionabile?

L'atterraggio di emergenza per cause di forza maggiore può escludere la punibilità della condotta di atterraggio fuori aeroporto doganale, ma il comandante deve comunque provvedere a denunciare l'atterraggio entro il giorno lavorativo successivo alle autorità indicate dall'art. 65. È l'omissione della denuncia, combinata con la presenza di merci non unionali, a configurare la fattispecie sanzionata dall'art. 80, comma 2, lett. b).

In cosa consiste la particolarità della confisca dell'aeromobile nell'ipotesi di atterraggio fuori aeroporto doganale?

Il comma 2 prevede che, nell'ipotesi di atterraggio fuori aeroporto doganale con omessa denuncia, sia considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale non solo il carico ma anche l'aeromobile stesso. Ciò lo espone a sequestro cautelare immediato e a confisca all'esito del procedimento, anche se la multa viene pagata. Il proprietario estraneo all'illecito deve attivarsi tempestivamente per provare la propria buona fede.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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