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Art. 73 D.Lgs. 141/2024 — Ammissione temporanea di veicoli in uso privato nell’ambito di convenzioni internazionali

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Art. 73 D.Lgs. 141/2024 — Ammissione temporanea di veicoli in uso privato nell’ambito di convenzioni internazionali

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Per l’ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia.

2. Per la mancata osservanza delle condizioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II.