Art. 70 D.Lgs. 141/2024 — Istituzione ed esercizio delle zone franche
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Le zone franche doganali previste dalla normativa doganale unionale sono istituite con legge che individua il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l’autorità alla quale competono l’elaborazione di tale proposta e i poteri di gestione.
2. La perimetrazione di cui al comma 1 è approvata con provvedimento dell’Agenzia entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono essere stabilite le condizioni per l’operatività della zona franca ed è individuato l’ufficio dell’Agenzia competente per la vigilanza e per ogni altro procedimento previsto dalla normativa doganale unionale.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 70 L. 184/1983: Sanzioni penali per omessa segnalazione abbandono
- Art. 70 Reg. (UE) 2024/1689 — Designazione delle autorità nazionali competenti e dei punti di contatto unici
- Art. 70 Cod. Amb. — adozione dei programmi
- Art. 70 D.Lgs. 159/2011 — Riabilitazione
- Art. 70 D.Lgs. 209/2005 — Comunicazione degli accordi di voto
- Art. 70 D.Lgs. 42/2004 — Acquisto coattivo