← Torna a Dogane — D.Lgs. 141/2024
Ultimo aggiornamento: 6 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli aeromobili che viaggiano senza merci a bordo all'interno dello spazio aereo nazionale possono atterrare, a determinate condizioni, in aeroporti non doganali: la deroga alla regola generale — che impone l'atterraggio in aeroporti doganali — è però rimessa a un decreto ministeriale.
  • Il decreto è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate (es. Ministero delle infrastrutture, ENAC): richiede quindi un raccordo interministeriale.
  • La ratio della norma è la semplificazione operativa: se un aeromobile non trasporta merci, il rischio doganale è assente o minimo, e non è necessario imporre l'atterraggio obbligatorio in un aeroporto dotato di ufficio doganale.
  • La norma si raccorda con il Reg. UE 952/2013 (CDU) e con le norme nazionali sulla vigilanza doganale delle vie di comunicazione aeree, che richiedono che l'ingresso di aeromobili nel territorio doganale avvenga in punti autorizzati dall'ADM.
  • L'assenza di merci a bordo deve essere verificabile e verificata: la deviazione verso aeroporti non doganali presuppone che la condizione «senza merci» sia dichiarata e controllabile dall'ADM.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 D.Lgs. 141/2024 — Aeromobili viaggianti senza merci a bordo

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate, possono essere stabilite le condizioni al ricorrere delle quali gli aeromobili viaggianti senza merci a bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.

Commento

La regola generale: gli aeroporti doganali come punto di ingresso obbligatorio

Nel sistema doganale italiano e unionale, l'ingresso di aeromobili nel territorio doganale deve avvenire attraverso punti di ingresso autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). Gli aeroporti doganali sono quelli designati come tali dall'ADM, dove sono presenti uffici doganali in grado di effettuare le formalità di arrivo (presentazione delle merci in dogana, presentazione della dichiarazione sommaria di entrata, controlli fisici e documentali). La regola dell'atterraggio obbligatorio in aeroporto doganale è funzionale alla vigilanza doganale sul territorio e alla prevenzione del contrabbando aereo.

L'articolo 66 del D.Lgs. 141/2024 introduce una deroga a questa regola per una categoria specifica di aeromobili: quelli che viaggiano senza merci a bordo. La ratio è di evidenza immediata: se non ci sono merci, il rischio doganale è assente (o comunque limitato ai controlli sulle persone, che restano di competenza delle forze dell'ordine), e non c'è ragione di imporre l'atterraggio in un aeroporto dotato di ufficio doganale pieno.

La struttura della deroga: il decreto ministeriale

La norma non introduce direttamente la deroga, ma delega al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di stabilire, con apposito decreto, le condizioni al ricorrere delle quali la deroga si applica. Il decreto è adottato «di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate»: la formula aperta indica che il perimetro degli enti coinvolti dipende dai casi concreti, ma tipicamente includerà il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (che gestisce l'aviazione civile tramite ENAC) e, in contesti di ordine pubblico, il Ministero dell'interno.

L'adozione di un decreto ministeriale anziché una disposizione normativa diretta serve a garantire flessibilità: le condizioni possono essere modulate in base all'evoluzione della normativa aeronautica, alle esigenze di sicurezza e alle caratteristiche delle rotte interessate, senza necessità di modificare il testo legislativo. Il decreto stabilirà presumibilmente: le categorie di aeromobili ammesse; le rotte o le zone geografiche; le condizioni di notifica preventiva all'ADM; le modalità di verifica dell'assenza di merci a bordo.

Il concetto di «senza merci a bordo» e i controlli ADM

La condizione di «assenza di merci a bordo» non è sempre di verifica immediata. In linea di principio, un aeromobile di posizionamento (ferry flight) o un volo di addestramento senza carico commerciale rientra nella fattispecie. Tuttavia, l'ADM mantiene la competenza per verificare che la condizione sia rispettata: la deroga non equivale a una zona franca da controlli doganali, ma semplicemente alla facoltà di atterrare in un aeroporto non primariamente attrezzato per il trattamento di merci.

Nella prassi, la verifica dell'assenza di merci avviene attraverso la documentazione di volo (piano di volo, manifesto cargo vuoto o assente, dichiarazione del comandante) e, nei casi sospetti, può essere integrata da un controllo fisico da parte dell'ADM o della Guardia di finanza. Le sanzioni per la violazione delle condizioni della deroga — es. atterraggio in aeroporto non doganale pur avendo merci a bordo — ricadono nel generale sistema sanzionatorio doganale del D.Lgs. 141/2024.

Raccordo con il Regolamento (UE) 952/2013 e la normativa aeronautica

Il CDU (artt. 135–141) disciplina la presentazione delle merci in dogana per le merci introdotte nel territorio doganale unionale via aerea. L'art. 135 CDU stabilisce che le merci introdotte nel territorio doganale devono essere portate, senza ritardo, in dogana o in una zona franca. L'art. 66 D.Lgs. 141/2024 si coordina con queste norme prevedendo che, in assenza di merci, il vincolo di atterraggio in aeroporto doganale può essere allentato dal decreto ministeriale, senza violare le norme unionali (che presuppongono l'esistenza di merci da presentare in dogana).

Sul piano aeronautico, la normativa ENAC e il Codice della navigazione disciplinano gli aeroporti abilitati al traffico internazionale e i requisiti per l'atterraggio di aeromobili esteri o in rientro dall'estero. La deroga prevista dall'art. 66 opera su un piano doganale e si sovrappone (senza contraddirsi) alla normativa aeronautica, che può imporre ulteriori requisiti per l'atterraggio negli aeroporti non doganali.

Implicazioni operative per vettori e operatori del settore aereo

La norma è di interesse prevalente per:

  • Compagnie aeree che gestiscono voli di posizionamento (ferry flights) di aeromobili sfusi tra aeroporti, spesso necessari per motivi tecnici di manutenzione o riposizionamento della flotta.
  • Operatori di aviazione generale (aeromobili privati, aeroclub) che effettuano voli di addestramento o turistici senza merci a bordo.
  • Aziende di manutenzione aeronautica che trasferiscono aeromobili tra officine per lavori di revisione.

Per questi soggetti, la possibilità di atterrare in aeroporti non doganali — che sono spesso più vicini alle destinazioni operative, con costi di handling inferiori e minore congestione — è un beneficio pratico significativo. Tuttavia, devono essere rispettate le condizioni del decreto ministeriale attuativo, e qualsiasi dubbio sull'applicabilità della deroga deve essere risolto preventivamente con l'ADM o con lo spedizioniere di riferimento.

Stato attuativo e prospettive

L'art. 66 è una norma di rinvio: la sua efficacia pratica dipende dall'adozione del decreto ministeriale. Nelle more dell'emanazione del decreto, la regola generale dell'atterraggio in aeroporto doganale continua ad applicarsi a tutti gli aeromobili, inclusi quelli privi di merci. Gli operatori interessati devono pertanto monitorare l'evoluzione normativa, verificare se siano stati adottati precedenti atti ministeriali applicabili in via transitoria, e confrontarsi con l'ADM e con le autorità aeronautiche competenti per casi specifici.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 66 del D.Lgs. 141/2024 per gli aeromobili senza merci?

Consente, alle condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che gli aeromobili senza merci a bordo atterrino anche in aeroporti non doganali, in deroga alla regola generale che impone l'atterraggio in aeroporti designati dall'ADM.

Il decreto ministeriale è già stato adottato?

L'art. 66 è una norma di rinvio al decreto ministeriale attuativo. Fino all'adozione di tale decreto, la deroga non opera e la regola generale dell'atterraggio in aeroporto doganale si applica a tutti gli aeromobili, compresi quelli privi di merci. Gli operatori devono verificare l'eventuale adozione del decreto con l'ADM.

Chi decide quali aeroporti non doganali sono ammessi e con quali condizioni?

Il decreto ministeriale, adottato di concerto con le altre amministrazioni interessate (tipicamente Ministero delle infrastrutture e ENAC), stabilirà le categorie di aeromobili, le rotte o zone geografiche ammesse, le condizioni di notifica preventiva e le modalità di verifica dell'assenza di merci.

Cosa succede se un aeromobile atterra in un aeroporto non doganale pur avendo merci a bordo?

Si configura una violazione delle norme doganali sulla presentazione delle merci in dogana (artt. 135 ss. CDU e discipline nazionali). L'operatore è soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 141/2024, che possono essere amministrative o penali a seconda della natura e dell'entità della violazione.

La deroga si applica anche agli aeromobili di aviazione privata e agli aeroclub?

Dipende dal contenuto del decreto ministeriale attuativo, che può limitare o estendere la deroga a determinate categorie. In linea di principio, la ratio della norma (assenza di rischio doganale per merci) vale anche per i voli privati senza merci, ma l'inclusione o esclusione di tali categorie è rimessa alla discrezionalità del decreto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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