Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 61 D.Lgs. 141/2024 — Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa doganale unionale e dagli obblighi internazionali o da altre disposizioni nazionali, i comandanti e i capitani sono muniti del manifesto del carico, rispettivamente: a) al momento dell’atterraggio o prima del decollo dell’aeromobile; b) al momento dell’ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza della nave.
2. Con provvedimento dell’Agenzia è stabilito il contenuto del manifesto, in conformità alla normativa doganale unionale e agli obblighi previsti da convenzioni internazionali.
Stesso numero, altri codici
- Art. 61 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni generali
- Articolo 61 L. 184/1983: Sostituzione dell'art. 299 c.c.: cognome dell'adottato adulto
- Art. 61 Reg. (UE) 2024/1689 — Consenso informato a partecipare a prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 61 Cod. Amb. — competenze delle regioni
- Art. 61 D.Lgs. 159/2011 — Progetto e piano di pagamento dei crediti
- Art. 61 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi