In sintesi
- Le spese di custodia temporanea sono sempre a carico del proprietario o del vettore titolare delle merci, anche quando l'introduzione nel deposito è avvenuta su disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e non per iniziativa dell'operatore.
- L'ADM è esonerata da responsabilità per avarie, deperimenti naturali, danni e perdite delle merci in custodia temporanea, purché derivino da cause a essa non imputabili: l'esonero vale anche per i depositi sotto diretta gestione dell'Agenzia.
- La norma stabilisce una chiara ripartizione del rischio economico: il costo e il rischio della custodia restano in capo all'operatore commerciale, non all'amministrazione doganale che ha disposto l'introduzione.
- Il raccordo con il Reg. UE 952/2013 (codice doganale dell'Unione) è essenziale: la custodia temporanea è un regime unionalmente regolato (artt. 144–152 CDU); l'art. 56 D.Lgs. 141/2024 integra le regole nazionali sulle spese e sulla responsabilità.
- L'operatore che subisce danni alle merci durante la custodia disposta dall'ADM deve provare che il danno è imputabile a comportamento colposo o doloso dell'Agenzia per poter agire in risarcimento.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 56 D.Lgs. 141/2024 — Spese per l’introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea su disposizione dell’Agenzia
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Le spese di custodia, anche quando l’introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sia stata effettuata su disposizione dell’Agenzia, sono a carico del proprietario o del vettore titolare delle merci.
2. L’Agenzia non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, né dei danni e delle perdite derivanti da cause a essa non imputabili, ancorché si tratti di merci introdotte nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell’Agenzia.
Stesso numero, altri codici
- Art. 56 D.Lgs. 504/1995 — Particolari modalità di pagamento dell'accisa
- Articolo 56 L. 184/1983: Competenza e modalità di espressione del consenso
- Art. 56 Reg. (UE) 2024/1689 — Codici di buone pratiche
- Art. 56 Cod. Amb. — attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione
- Art. 56 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti pendenti
- Art. 56 D.Lgs. 209/2005 — Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Inquadramento normativo: la custodia temporanea nel sistema doganale
L'articolo 56 del D.Lgs. 141/2024 si inserisce nel quadro della custodia temporanea, istituto regolato a livello unionale dagli artt. 144–152 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell'Unione, di seguito CDU). La custodia temporanea è lo status delle merci non unionali che sono state presentate in dogana ma per le quali non è ancora stata presentata una dichiarazione doganale o non sono ancora state adottate le formalità necessarie per l'assegnazione di un regime doganale. In questo lasso di tempo — che il CDU limita a 90 giorni in ambito portuale e aeroportuale — le merci devono essere collocate in appositi spazi di deposito temporaneo autorizzati dall'ADM.
La norma nazionale dell'art. 56 interviene su due profili che il CDU lascia alla disciplina degli Stati membri: (i) la titolarità delle spese di custodia e (ii) la responsabilità per danni e perdite durante il periodo di custodia. Si tratta di profili economicamente rilevanti, perché i costi di stoccaggio in aree doganali (soprattutto porti e aeroporti) possono essere molto elevati, e perché i danni alle merci deperibili o fragili durante la custodia sono frequenti.
Le spese di custodia: il principio del «chi beneficia, paga»
Il comma 1 dell'art. 56 enuncia una regola semplice ma inderogabile: le spese di custodia sono a carico del proprietario o del vettore titolare delle merci. Il principio vale anche quando l'introduzione nelle strutture di deposito temporaneo sia stata disposta dall'ADM d'ufficio — ad esempio in caso di merci abbandonate, merci la cui dichiarazione doganale sia risultata irregolare, merci sequestrate in via cautelare o che necessitino di ulteriori controlli fisici o documentali da parte dell'Agenzia.
La ratio è chiara: le merci si trovano nel circuito doganale perché il loro proprietario o vettore le ha introdotte nel territorio dell'Unione. Il costo della loro custodia nell'attesa dello sdoganamento o di altro esito è un costo dell'operazione commerciale, non un onere che l'amministrazione doganale deve sopportare. Questo vale anche se è l'ADM a decidere, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, di trattenere le merci in deposito: in questo caso il provvedimento dell'Agenzia è la causa formale dell'introduzione, ma la causa sostanziale è comunque la situazione giuridica delle merci (non sdoganate, soggette a verifica, prive di documentazione).
In pratica, l'operatore che subisce una disposizione ADM di introduzione in deposito temporaneo deve attivarsi rapidamente per: (a) contattare il proprio spedizioniere doganale per regolarizzare la situazione; (b) valutare se presentare ricorso contro il provvedimento dell'ADM se lo ritiene illegittimo; (c) in ogni caso, pianificare i costi di custodia che continueranno a maturare fino alla risoluzione della situazione.
La responsabilità dell'ADM per danni alle merci
Il comma 2 introduce una clausola di esonero da responsabilità dell'ADM per avarie, deperimenti naturali e danni alle merci in custodia temporanea, con il limite essenziale delle «cause non imputabili» all'Agenzia. La formulazione riprende il principio generale della responsabilità per fatto illecito della pubblica amministrazione: l'ADM risponde dei danni se e nella misura in cui il danno sia causalmente collegato a un comportamento colposo o doloso dell'Agenzia o del suo personale.
La norma elenca espressamente tre categorie di eventi esonerativi:
L'esonero si applica anche quando le merci si trovano in strutture di diretta gestione dell'ADM: la circostanza che il deposito sia gestito dall'Agenzia stessa non fa presumere la responsabilità di quest'ultima per qualsiasi danno alle merci.
Prove e strategie difensive per il recupero del danno
Quando le merci subiscono danni durante la custodia disposta dall'ADM, l'operatore commerciale che voglia ottenere il risarcimento deve seguire un percorso probatorio rigoroso. Non è sufficiente dimostrare che le merci erano integre all'ingresso e danneggiate all'uscita del deposito: occorre provare che il danno è causalmente riconducibile a un comportamento specifico dell'ADM o del gestore del deposito (negligenza nella movimentazione, inadeguatezza delle strutture di conservazione, errori operativi del personale).
Gli strumenti processuali disponibili includono: perizia tecnica delle merci al momento della restituzione (con verbale di constatazione redatto in contraddittorio con l'ADM); documentazione fotografica e video dell'ingresso e dell'uscita dal deposito; relazione del responsabile del deposito sulle condizioni di conservazione; eventuale accesso agli atti per ottenere il registro dei movimenti delle merci. La prova è tutt'altro che agevole, soprattutto per i deperimenti naturali, rispetto ai quali l'ADM è sempre esonerata.
Interazione con le norme unionali
Il CDU (art. 144 ss.) impone che i luoghi di custodia temporanea siano autorizzati dall'ADM e che i titolari di tale autorizzazione garantiscano la corretta conservazione delle merci. L'art. 56 D.Lgs. 141/2024 non contraddice queste norme, ma chiarisce il regime nazionale della responsabilità tra operatore e amministrazione quando la custodia è disposta d'ufficio. Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 integrano le norme CDU sulla custodia temporanea, ma non affrontano il profilo della responsabilità per danni, che rimane materia nazionale.
Implicazioni operative per l'operatore
Chi importa merci — specialmente merci deperibili, fragili o di elevato valore — deve considerare i rischi connessi alla custodia temporanea disposta dall'ADM come parte integrante della valutazione del rischio operativo. Le misure pratiche consigliate sono:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi paga le spese di custodia temporanea quando è l'ADM a disporre l'introduzione in deposito?
Le spese sono sempre a carico del proprietario o del vettore titolare delle merci, anche se la custodia è stata disposta d'ufficio dall'ADM. È quanto stabilisce l'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 141/2024: l'iniziativa dell'Agenzia non trasferisce il costo sull'amministrazione.
L'ADM risponde se le merci si danneggiano durante la custodia temporanea?
Solo se il danno è causalmente imputabile a un comportamento colposo o doloso dell'Agenzia o del suo personale. Per avarie, deperimenti naturali e perdite da cause non imputabili all'ADM, l'Agenzia è esonerata da responsabilità, anche se il deposito è sotto la sua diretta gestione.
Come faccio a provare che il danno alle merci è imputabile all'ADM e non a cause naturali?
Occorre documentare lo stato delle merci all'ingresso e all'uscita dal deposito (perizia tecnica, verbale di constatazione in contraddittorio, fotografie), dimostrare le condizioni anomale della custodia (temperature inadeguate, errori di movimentazione) e distinguere il deterioramento fisiologico da quello causato da comportamento del personale o inadeguatezza delle strutture.
Cosa succede se le merci restano troppo a lungo in custodia temporanea senza sdoganamento?
Il CDU fissa un termine massimo di 90 giorni per la custodia temporanea nelle zone aeroportuali e portuali. Allo scadere del termine senza presentazione di dichiarazione doganale, l'ADM può procedere alla vendita o alla distruzione delle merci ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. 141/2024. I costi maturati continuano a essere a carico dell'operatore.
La copertura assicurativa cargo copre i danni durante la custodia doganale disposta dall'ADM?
Non sempre: le polizze cargo standard spesso hanno esclusioni o limitazioni per il periodo di stoccaggio in aree doganali sotto controllo amministrativo. È essenziale verificare la propria polizza e valutare un'estensione specifica per il rischio di danni durante la custodia temporanea, soprattutto per merci deperibili o di elevato valore.
Vedi anche