- Il pagamento dei diritti doganali e delle sanzioni può avvenire presso gli uffici ADM con carte di debito, credito o prepagate e altri strumenti elettronici conformi al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).
- Sono ammessi anche il bonifico bancario, il pagamento in contanti entro i limiti stabiliti da apposito provvedimento ADM e, in casi di necessità o urgenza, assegni circolari non trasferibili.
- Le modalità per il versamento alla Tesoreria delle somme riscosse dagli uffici doganali sono definite con provvedimento ADM, di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato e sentita la Banca d'Italia.
- La norma recepisce l'obbligo di digitalizzazione dei pagamenti pubblici e lascia all'Agenzia la flessibilità di ammettere ulteriori forme di pagamento previste dalla legge.
- Il deposito cauzionale a garanzia dell'obbligazione doganale segue le stesse regole di forma, garantendo uniformità procedurale tra pagamento effettivo e garanzia provvisoria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 44 D.Lgs. 141/2024 — Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. Il pagamento dei diritti doganali, delle sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito presso gli uffici dell’Agenzia: a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) mediante bonifico; c) in contanti nei limiti di importo e con le modalità stabiliti con provvedimento dell’Agenzia, nel rispetto della normativa sull’utilizzo del contante; d) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento dell’Agenzia; e) mediante altre forme di pagamento ammesse dalla legge.
2. Le modalità per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento dell’Agenzia, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d’Italia.
Commento
Inquadramento normativo e raccordo con il CDU
L'articolo 44 del D.Lgs. 141/2024 disciplina le modalità operative attraverso cui il debitore doganale assolve l'obbligazione di pagamento dei diritti di confine, delle sanzioni e dei depositi cauzionali a garanzia. La norma si inserisce in un sistema a due livelli: il piano unionale — dove il Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione, CDU) fissa i principi dell'obbligazione doganale, dei termini di pagamento e delle garanzie — e il piano nazionale, dove il legislatore italiano specifica concretamente le modalità di incasso presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). L'articolo 44 riguarda esclusivamente questo secondo piano, lasciando intatto il regime sostanziale dell'obbligazione disciplinato dagli artt. 77 ss. CDU.
Il riferimento al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) non è meramente formale: il CAD impone alle pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti informatici, con la conseguenza che l'ADM non può rifiutare carte di credito o strumenti PagoPA-compatibili adducendo ragioni organizzative interne. Questa apertura normativa allinea la prassi doganale all'ecosistema di pagamento elettronico già consolidato per altri tributi (IVA, imposte dirette).
Strumenti di pagamento: analisi operativa
La lettera a) dell'articolo enumera le carte di debito, di credito e prepagate quali strumenti primari. Sul piano pratico, gli spedizionieri e gli operatori economici autorizzati (AEO) che liquidano diritti di entità elevata sceglieranno normalmente il bonifico (lett. b) o strumenti di addebito diretto, potendo pianificare il flusso di cassa e beneficiare della tracciabilità bancaria ai fini IVA e contabili. Il bonifico, a differenza del pagamento con carta, non impone limiti di importo e si presta a operazioni di importazione multipla o di sdoganamento centralizzato.
Il pagamento in contanti (lett. c) è ammesso ma assoggettato a un doppio freno: il limite di importo fissato con provvedimento ADM e il rispetto della normativa antiriciclaggio, che per i soggetti obbligati pone il tetto di 5.000 euro per le operazioni tra professionisti e clienti (D.Lgs. 231/2007, come modificato). L'operatore doganale che intenda saldare in contanti diritti superiori a tali soglie non potrà farlo validamente, e l'ufficio doganale è obbligato a rifiutare il pagamento, con conseguente mancato svincolo della merce.
Gli assegni circolari non trasferibili (lett. d) rappresentano uno strumento residuale, utilizzabile solo in presenza di «particolari circostanze di necessità o urgenza» da definirsi con provvedimento ADM. La ratio è chiara: l'assegno circolare offre certezza di pagamento (è emesso dalla banca, non dal traente) ma comporta tempi di liquidazione più lenti rispetto ai pagamenti elettronici. Il requisito dell'urgenza impedisce un utilizzo sistematico da parte di operatori strutturati.
La clausola aperta della lett. e) — «altre forme di pagamento ammesse dalla legge» — assicura elasticità nel medio termine: eventuali nuovi strumenti di pagamento digitale (es. moneta elettronica istituzionale, CBDC europea se introdotta) potranno essere accettati senza necessità di modificare la norma primaria, bastando un adeguamento del provvedimento ADM o un rinvio alla normativa speciale.
Il deposito cauzionale: funzione e regime
L'articolo 44 equipara ai diritti doganali il «deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti». Si tratta di una figura distinta dall'obbligazione principale: il deposito cauzionale viene chiesto quando il presupposto del debito doganale non è ancora definitivamente accertato (es. in pendenza di controversia su classificazione tariffaria o valore doganale) oppure quando l'operatore beneficia di un regime sospensivo condizionato. Il CDU (artt. 89-100) disciplina le garanzie doganali e il loro svincolo; la norma nazionale ne garantisce la coerenza procedurale sul piano dell'incasso, stabilendo che le stesse modalità di pagamento siano utilizzabili anche per il deposito.
Dal punto di vista pratico, l'operatore che voglia ottenere lo svincolo immediato di una merce bloccata in attesa della definizione del valore doganale può depositare la somma controversa secondo le stesse forme previste per il pagamento definitivo. Ciò semplifica la procedura e riduce il rischio di blocchi operativi legati a problemi tecnici di versamento.
Il versamento alla Tesoreria: governance e competenze
Il comma 2 introduce una seconda filiera procedurale, distinta dalla fase di incasso: quella del versamento alla Tesoreria dello Stato delle somme già riscosse dagli uffici doganali. Questo flusso è regolato da un provvedimento ADM adottato «di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia». La tripartizione di competenze riflette la natura mista del procedimento: ADM conosce la tempistica degli sdoganamenti e i picchi di riscossione; la Ragioneria garantisce la corretta imputazione al bilancio dello Stato; la Banca d'Italia, nella sua funzione di tesoriere dello Stato, presidia i flussi di liquidità sul conto della Tesoreria centrale.
Sotto il profilo operativo per gli uffici doganali, questa norma implica che la contabilità interna (giornale delle riscossioni, bollette doganali, quietanze) deve essere riconciliata periodicamente con i movimenti di tesoreria, secondo cadenze e procedure che il provvedimento ADM stabilirà in dettaglio. L'operatore economico non è direttamente coinvolto in questa fase, ma deve conservare la documentazione del pagamento (ricevuta POS, IBAN di addebito, quietanza dell'ufficio) quale prova dell'assolvimento dell'obbligazione.
Implicazioni pratiche per operatori e doganalisti
Per gli operatori AEO e gli spedizionieri doganali che gestiscono volumi elevati, l'articolo 44 suggerisce alcune accortezze operative: in primo luogo, verificare costantemente i provvedimenti ADM sui limiti del contante e sulle condizioni per l'uso degli assegni circolari, poiché tali limiti possono essere aggiornati senza modifiche legislative; in secondo luogo, predisporre un sistema di pagamento elettronico integrato (bonifici SEPA programmati, carte corporate) che consenta di rispettare i termini di pagamento previsti dall'art. 108 CDU (dieci giorni dalla comunicazione dell'importo) senza rischiare il mancato svincolo della merce; in terzo luogo, tenere distinte nella propria contabilità le somme versate a titolo definitivo da quelle versate a titolo cauzionale, poiché la restituzione di queste ultime, all'esito del contenzioso o dell'accertamento, segue un procedimento separato disciplinato dalla normativa doganale unionale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Con quali strumenti si possono pagare i diritti doganali?
L'art. 44 ammette carte di debito, credito e prepagate (in linea con il CAD), bonifico bancario, contanti entro i limiti del provvedimento ADM, assegni circolari non trasferibili in casi di necessità o urgenza, e ogni altra forma ammessa dalla legge. Nella pratica, gli operatori strutturati utilizzano prevalentemente il bonifico per importi elevati.
Il pagamento in contanti è sempre possibile?
No. Il pagamento in contanti è ammesso solo entro i limiti di importo stabiliti dall'ADM con apposito provvedimento e nel rispetto della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). Superati tali limiti, l'ufficio doganale è tenuto a rifiutare il versamento.
Cosa si intende per deposito cauzionale a garanzia?
È il versamento preventivo di una somma a copertura di un'obbligazione doganale non ancora definitivamente accertata (es. in pendenza di contestazione sul valore o sulla tariffa). Lo stesso art. 44 lo assoggetta alle medesime regole di forma del pagamento definitivo.
Chi stabilisce le modalità per il versamento alla Tesoreria?
Il comma 2 dell'art. 44 attribuisce questa competenza all'ADM, che adotta il provvedimento di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sentita la Banca d'Italia. L'operatore economico non è coinvolto direttamente in questa fase interna.
Cosa succede se il pagamento non avviene nei termini previsti dal CDU?
L'art. 108 del Regolamento UE 952/2013 fissa in dieci giorni dalla comunicazione dell'importo il termine per il pagamento. Il mancato pagamento entro il termine può comportare il blocco della merce in temporanea custodia e l'applicazione di interessi di mora secondo la normativa doganale unionale.
Vedi anche