← Torna a Dogane — D.Lgs. 141/2024
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 43 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a disciplinare, con decreto, i controlli integrati presso le imprese che effettuano interscambio di beni con Paesi non facenti parte dell'Unione doganale.
  • L'obiettivo è coordinare l'attività di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) — inclusi i controlli a posteriori — con quella degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.
  • Un secondo decreto ministeriale può fissare criteri e modalità per regolare i rapporti internazionali tra ADM, Guardia di finanza e autorità doganali di Paesi terzi, compresi gli accordi di scambio reciproco di dati e notizie.
  • I rapporti internazionali devono sempre rispettare il diritto unionale e i trattati multilaterali e bilaterali applicabili.
  • La norma si inserisce nel quadro del raccordo tra disciplina doganale nazionale e codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), garantendo una regia unitaria nei controlli multi-agenzia.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 43 D.Lgs. 141/2024 — Controlli integrati

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo scopo di effettuare controlli integrati presso imprese interessate all’interscambio di beni con Paesi non unionali, sono stabilite le norme necessarie per coordinare le attività di controllo dell’Agenzia, ivi comprese quelle relative all’espletamento dei controlli a posteriori, con quelle degli altri organi dell’amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere, altresì, stabiliti criteri e modalità per regolare, nel rispetto del diritto unionale e dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili, i rapporti dell’Agenzia e della Guardia di finanza con le autorità doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti.

Commento

Finalità e contesto sistematico

L'articolo 43 del D.Lgs. 141/2024 disciplina i controlli integrati, ovvero quella tipologia di controllo doganale che non si esaurisce nell'azione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ma coinvolge in modo coordinato gli altri organi dell'amministrazione finanziaria — in particolare l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza. La disposizione risponde a un'esigenza concreta e ricorrente nella prassi: le imprese che operano nell'interscambio internazionale di merci sono soggette a controlli sia fiscali sia doganali, spesso avviati da soggetti diversi, con rischio di duplicazione degli adempimenti e di risultati contraddittori. Il legislatore delegato ha scelto la strada del rinvio al decreto ministeriale, conferendo al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di definire le norme di coordinamento.

Nel quadro del codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013), i controlli doganali sono già coordinati a livello unionale attraverso il programma pluriennale di lavoro dell'Unione doganale e le linee guida della Commissione europea. L'art. 43 aggiunge il livello nazionale, raccordando l'attività di ADM con gli altri soggetti pubblici italiani competenti. Ciò è coerente con l'art. 46 del Reg. UE 952/2013, che rimette agli Stati membri l'organizzazione interna dei controlli, purché rispettino gli standard minimi unionali.

Il primo decreto ministeriale: coordinamento interno

Il comma 1 abilita il Ministro a emanare un decreto che stabilisca le norme necessarie per coordinare i controlli dell'ADM con quelli degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza. L'espressione «ivi comprese quelle relative all'espletamento dei controlli a posteriori» è significativa: i controlli a posteriori (post-clearance audit) sono quelli effettuati dopo lo svincolo delle merci e si fondano sull'analisi della contabilità, dei contratti e della documentazione commerciale dell'impresa. Sono, per loro natura, controlli ad alto contenuto di indagine economica e finanziaria, il che spiega l'opportunità di un raccordo con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, che dispongono di poteri ispettivi più ampi e di banche dati fiscali.

Nella pratica operativa, un controllo integrato può seguire uno schema del tipo: ADM avvia un audit doganale a posteriori su un operatore importatore e, contestualmente, l'Agenzia delle entrate verifica la coerenza del valore doganale dichiarato con i prezzi di trasferimento applicati nelle operazioni infragruppo. Il decreto ministeriale dovrebbe definire la procedura di avvio congiunto, la ripartizione dei compiti istruttori, la gestione dei verbali e la comunicazione degli esiti tra le amministrazioni coinvolte.

Il secondo decreto ministeriale: rapporti internazionali

Il comma 2 introduce una previsione distinta ma complementare: il Ministro può emanare un ulteriore decreto per regolare i rapporti tra ADM, Guardia di finanza e le autorità doganali straniere, nonché per disciplinare lo scambio reciproco di dati e informazioni. La locuzione «nel rispetto del diritto unionale e dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili» costituisce un vincolo gerarchico: la normativa interna non può derogare agli accordi internazionali già vigenti né alle disposizioni del Reg. UE 952/2013 e dei regolamenti delegati e di esecuzione che lo completano.

Lo scambio di informazioni doganali con Paesi terzi si fonda, sul piano unionale, sugli Accordi di mutua assistenza amministrativa (MAA) conclusi dall'UE e sul Regolamento (CE) n. 515/97 relativo alla mutua assistenza tra autorità amministrative. Il decreto ministeriale previsto dall'art. 43, comma 2, si colloca a valle di tali strumenti internazionali, definendo le modalità operative con cui ADM e Guardia di finanza partecipano a questo sistema di cooperazione.

Profili operativi per l'impresa

Per l'operatore economico, l'art. 43 segnala che un controllo doganale — specie se a posteriori — può trasformarsi in un'ispezione coordinata multi-agenzia. Alcune implicazioni pratiche:

  • La documentazione richiesta potrebbe eccedere quella strettamente doganale (dichiarazioni, SAD, bollette) e includere la contabilità generale, i contratti di fornitura, le fatture commerciali, i documenti di trasporto, fino alle analisi di transfer pricing.
  • Il soggetto controllato ha diritto di essere assistito da un consulente (es. spedizioniere doganale abilitato o avvocato) per l'intera durata del controllo integrato.
  • I verbali redatti dall'ADM possono essere trasmessi all'Agenzia delle entrate e possono essere utilizzati in eventuali procedimenti tributari successivi.
  • L'avvio di un controllo integrato interrompe i termini per la presentazione di istanze di revisione spontanea della dichiarazione doganale, con conseguente impossibilità di avvalersi delle cause di non punibilità previste dall'art. 96, comma 13, del medesimo decreto.
Raccordo con la disciplina doganale unionale

Il Reg. UE 952/2013 prevede, all'art. 48, che le autorità doganali possano procedere a tutti i controlli che ritengono necessari per assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e di ogni altra normativa riguardante l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e la destinazione finale di merci. L'art. 43 del D.Lgs. 141/2024 declina a livello nazionale questa previsione unionale, garantendo che ADM non operi in isolamento ma in sinergia con il sistema dei controlli pubblici. In particolare, l'art. 46 del Regolamento unionale riconosce che i controlli doganali possono essere integrati con quelli di altri organi — il legislatore nazionale ha tradotto questo principio in una norma di coordinamento istituzionale.

Considerazioni conclusive

L'art. 43 è una norma di sistema a efficacia differita: il suo contenuto precettivo dipende dall'emanazione dei decreti ministeriali attuativi. Fino alla loro adozione, il coordinamento avviene in via informale o sulla base di protocolli già esistenti tra ADM, Agenzia delle entrate e Guardia di finanza. Per l'operatore economico la norma costituisce comunque un segnale di attenzione: la stagione dei controlli «a silos» separati è superata e l'integrazione multi-agenzia è la direzione verso cui il sistema si sta muovendo, in linea con gli standard internazionali dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e le raccomandazioni del FATF/GAFI in materia di cooperazione amministrativa.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa sono i controlli integrati previsti dall'art. 43 del D.Lgs. 141/2024?

Sono controlli doganali effettuati in modo coordinato tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), gli altri organi dell'amministrazione finanziaria (es. Agenzia delle entrate) e la Guardia di finanza, presso imprese che effettuano interscambio di beni con Paesi non unionali. L'obiettivo è evitare duplicazioni e garantire coerenza tra i diversi procedimenti di controllo.

I controlli a posteriori rientrano nell'ambito dell'art. 43?

Sì, il comma 1 li menziona espressamente. I controlli a posteriori (post-clearance audit) sono quelli effettuati dopo lo svincolo delle merci, basati sull'analisi della contabilità e dei documenti commerciali. Sono i più invasivi per l'operatore e quelli per cui il coordinamento multi-agenzia è più rilevante, poiché intersecano la materia fiscale con quella doganale.

L'art. 43 è immediatamente applicabile o richiede decreti attuativi?

La norma è a efficacia differita: il suo contenuto precettivo dipende dall'emanazione dei decreti ministeriali attuativi da parte del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla loro adozione, il coordinamento avviene sulla base di protocolli già esistenti tra le amministrazioni interessate.

Lo scambio di dati con autorità doganali straniere è soggetto a limiti?

Sì, il comma 2 impone esplicitamente il rispetto del diritto unionale e dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili. Gli accordi di mutua assistenza amministrativa conclusi dall'UE con Paesi terzi e il Regolamento (CE) n. 515/97 costituiscono il quadro di riferimento primario; il decreto ministeriale si colloca a valle di questi strumenti.

Un'impresa soggetta a controllo integrato può difendersi con la stessa documentazione usata per i controlli ordinari?

In linea di principio sì, ma il controllo integrato richiede spesso documentazione più ampia, che include la contabilità generale, i contratti di fornitura, le analisi di transfer pricing e ogni documento utile a ricostruire il valore di transazione. È consigliabile farsi assistere da un consulente (spedizioniere doganale o avvocato specializzato) per l'intera durata del controllo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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