← Torna a Dogane — D.Lgs. 141/2024
Ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In casi straordinari di necessità e urgenza, il direttore territoriale ADM può disporre l'esenzione temporanea dalla visita doganale delle merci.
  • Il potere si esercita con provvedimento del direttore territoriale e non elimina le garanzie di cui all'art. 37, comma 2.
  • I presupposti, i criteri e i limiti del potere sostitutivo sono definiti da un provvedimento dell'Agenzia.
  • La responsabilità per l'esercizio del potere è esclusa salvo dolo o colpa grave, in linea con i principi generali sull'attività della PA in emergenza.
  • La misura è eccezionale e temporanea: cessa al venire meno delle condizioni straordinarie che ne hanno giustificato l'adozione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 38 D.Lgs. 141/2024 — Poteri sostitutivi

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. In casi straordinari di necessità e di urgenza e limitatamente alla durata di tali evenienze, il direttore territoriale dell’Agenzia può disporre con proprio provvedimento l’esenzione dalla visita doganale delle merci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2.

2. Con provvedimento dell’Agenzia sono disciplinati i presupposti, nonché i criteri e limiti per l’esercizio del potere di cui al comma 1.

3. L’esercizio del potere di cui al comma 1 non comporta responsabilità, se non nei casi di dolo o di colpa grave.

Commento

Il potere sostitutivo come strumento di flessibilità operativa

L'art. 38 del D.Lgs. 141/2024 introduce uno strumento di flessibilità nell'ambito dei controlli doganali sulle merci: il potere sostitutivo del direttore territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di esentare temporaneamente le merci dalla visita doganale in situazioni di straordinaria necessità e urgenza. Si tratta di un meccanismo eccezionale che deroga al regime ordinario dei controlli, fondato sulla verifica fisica delle merci prima dello svincolo.

La ratio della norma è garantire la continuità operativa degli uffici doganali in circostanze impreviste — picchi di traffico straordinari, eventi calamitosi, blocchi logistici — che renderebbero impossibile o gravemente tardiva la visita di tutte le merci in attesa. In questi casi, l'alternativa tra il blocco completo degli scambi e l'esenzione temporanea controllata propende per la seconda, con le garanzie di cui all'art. 37, comma 2.

Presupposti: necessità, urgenza e straordinarietà

Il comma 1 delimita il campo di applicazione con tre requisiti, da intendersi cumulativamente: (i) casi straordinari — la situazione deve essere fuori dall'ordinario, non una difficoltà organizzativa gestibile con gli strumenti normali; (ii) necessità — l'esenzione deve essere obiettivamente necessaria, non meramente conveniente; (iii) urgenza — l'attesa di un intervento ordinario comporterebbe un danno o un ritardo sproporzionato. L'aggettivo «straordinari» è particolarmente stringente: esclude che il potere possa essere usato come soluzione strutturale a carenze di organico.

La norma precisa esplicitamente che l'esenzione opera «limitatamente alla durata di tali evenienze»: è un potere temporaneo, che cessa automaticamente al venire meno dei presupposti. Il direttore territoriale ha quindi l'obbligo di revocare o non rinnovare l'esenzione non appena le condizioni straordinarie si normalizzano.

Le garanzie dell'art. 37, comma 2: il limite invalicabile

Il comma 1 fa espressamente salvo «quanto previsto dall'articolo 37, comma 2». Questa clausola è fondamentale: l'esenzione dalla visita doganale non equivale a un'esenzione totale dai controlli. L'art. 37, comma 2 mantiene ferme determinate verifiche e garanzie che non possono essere derogate neanche in situazioni di emergenza. In pratica, anche quando il direttore territoriale dispone l'esenzione dalla visita fisica, alcune operazioni di controllo (ad esempio verifiche documentali o campionamenti selettivi) restano obbligatorie.

La regolamentazione secondaria: il provvedimento dell'Agenzia

Il comma 2 affida a un provvedimento dell'Agenzia la disciplina dei «presupposti, nonché i criteri e limiti per l'esercizio del potere». Questa delega normativa secondaria è essenziale per la corretta applicazione della norma: il provvedimento ADM deve definire le tipologie di situazioni che integrano i «casi straordinari», le categorie di merci eventualmente escluse dall'esenzione (ad es. merci soggette a proibizioni o restrizioni), le modalità con cui il direttore territoriale documenta e comunica il provvedimento, i meccanismi di monitoraggio e revoca.

Fino all'adozione del provvedimento, il potere è comunque esercitabile sulla base del testo della legge, ma l'assenza di parametri definiti espone maggiormente il direttore territoriale a contestazioni in sede di responsabilità.

Il regime di responsabilità: dolo o colpa grave

Il comma 3 stabilisce che l'esercizio del potere sostitutivo «non comporta responsabilità, se non nei casi di dolo o di colpa grave». La scelta del legislatore di limitare la responsabilità al dolo e alla colpa grave è in linea con i principi generali dell'azione amministrativa in situazioni di emergenza (cfr. art. 2 L. 241/1990 in materia di responsabilità della PA). La norma protegge il direttore territoriale che agisce in buona fede e con diligenza professionale, ma non esonera chi abusa del potere o lo esercita con negligenza grave.

Per gli operatori economici che subiscono eventuali danni dall'esercizio (o dal mancato esercizio) del potere sostitutivo, questa disposizione pone un filtro rilevante all'azione risarcitoria nei confronti dell'ADM.

Raccordo con il codice doganale dell'Unione

Il Reg. UE 952/2013 disciplina i controlli doganali (artt. 46–50 CDU) come strumenti discrezionali e selettivi: le autorità doganali non sono tenute a visitare fisicamente tutte le merci. Il CDU prevede un'analisi del rischio come presupposto per decidere se effettuare controlli fisici (art. 47 CDU). L'art. 38 D.Lgs. 141/2024 si inserisce in questo quadro come norma di coordinamento nazionale, che attribuisce a un livello dirigenziale specifico il potere di gestire situazioni eccezionali in modo coerente con il sistema CDU, senza derogare ai principi di analisi del rischio e di proporzionalità dei controlli.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

In quali situazioni può essere disposta l'esenzione dalla visita doganale ex art. 38?

Solo in casi straordinari di necessità e urgenza, e per la sola durata di tali condizioni. Non è uno strumento ordinario di gestione dell'organico: richiede una situazione eccezionale che rende impossibile o gravemente ritardata la normale esecuzione delle visite doganali.

L'esenzione dalla visita doganale equivale a uno svincolo senza controlli?

No. Il comma 1 fa salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 2, che mantiene in vigore determinate garanzie di controllo. L'esenzione riguarda la visita fisica, non l'intero sistema di verifica e analisi del rischio previsto dal CDU.

Chi può emettere il provvedimento di esenzione ex art. 38?

Solo il direttore territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio. Non è una decisione rimessa a funzionari di livello inferiore né a uffici centrali ADM, sebbene il provvedimento dell'Agenzia ex comma 2 possa disciplinare il coordinamento con la sede centrale.

Il direttore territoriale che dispone l'esenzione risponde dei danni eventualmente causati?

Sì, ma solo in caso di dolo o colpa grave (comma 3). Chi agisce in buona fede e con diligenza professionale in una situazione genuinamente straordinaria è protetto dalla limitazione di responsabilità. Questa limitazione vale anche nei confronti di eventuali azioni risarcitorie degli operatori economici.

Esiste un provvedimento ADM che definisce criteri e limiti del potere ex art. 38?

Il comma 2 rimanda a un provvedimento dell'Agenzia da adottarsi in attuazione della norma. Fino alla sua emanazione, il potere è esercitabile sulla base del testo di legge, ma l'assenza di parametri specifici rende più complessa la valutazione ex post della legittimità del provvedimento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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