Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 22 D.Lgs. 141/2024 – Zona di vigilanza doganale marittima

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. È sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea di vigilanza doganale fino al limite esterno del mare territoriale.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la zona di vigilanza doganale può essere estesa alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è notificato agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell’Italia o lo fronteggia.

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In sintesi

  • La zona di vigilanza doganale marittima copre la fascia di mare compresa tra la linea di vigilanza doganale e il limite esterno del mare territoriale.
  • Con decreto del Presidente della Repubblica, previo iter interministeriale, la zona può essere estesa alla zona contigua fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale.
  • L'estensione alla zona contigua richiede la proposta del Ministro dell'economia, il concerto con il Ministero degli affari esteri, la deliberazione del Consiglio dei ministri.
  • Il provvedimento di estensione è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e notificato agli Stati il cui territorio è adiacente o fronteggia l'Italia.
  • La norma raccorda la vigilanza nazionale con il quadro del CDU e con le convenzioni internazionali sul diritto del mare.
Indice dei contenuti

Il perimetro spaziale della vigilanza doganale marittima

L'art. 22 del D.Lgs. 141/2024 fissa la delimitazione geografica della zona di vigilanza doganale marittima, strumento fondamentale per il controllo dei traffici di merci via mare. La norma distingue due ambiti: la zona «ordinaria», definita al comma 1, e la possibile estensione alla zona contigua, disciplinata al comma 2 con un procedimento rafforzato.

La zona ordinaria si estende dalla linea di vigilanza doganale - il confine interno che individua l'inizio della fascia costiera soggetta a controllo - fino al limite esterno del mare territoriale (12 miglia nautiche dalla linea di base, ai sensi della Convenzione UNCLOS). All'interno di questa fascia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza esercitano i poteri di vigilanza previsti dal D.Lgs. 141/2024 e dal Reg. UE 952/2013.

La zona contigua: estensione possibile ma non automatica

Il comma 2 prevede la facoltà - non l'obbligo - di estendere la vigilanza doganale fino alla zona contigua, che si estende fino a 24 miglia nautiche dalla linea di base. Tale estensione segue un iter procedimentale articolato e deliberativo: proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, deliberazione del Consiglio dei ministri, decreto del Presidente della Repubblica.

Il requisito del concerto con il Ministero degli affari esteri riflette la natura internazionalisticamente sensibile della zona contigua: la UNCLOS (art. 33) consente agli Stati costieri di esercitarvi i controlli necessari a prevenire le infrazioni alle leggi doganali, ma non li autorizza a esercitare una sovranità piena come nel mare territoriale. L'estensione unilaterale deve quindi tenere conto degli accordi bilaterali con gli Stati adiacenti o fronteggianti.

Obblighi di pubblicità e notifica internazionale

Il provvedimento di estensione è soggetto a un duplice regime di pubblicità: (i) pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai fini dell'efficacia interna; (ii) notifica agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia, ai fini dell'efficacia internazionale e per prevenire contestazioni diplomatiche. La notifica è funzionale a garantire la prevedibilità delle azioni di controllo per le navi battenti bandiera di quegli Stati e per gli operatori che operano nelle acque di confine.

Raccordo con il codice doganale dell'Unione

Il Reg. UE 952/2013 prevede, all'art. 3, che le autorità doganali esercitino la vigilanza doganale sul territorio doganale dell'Unione. Nelle acque marittime, il territorio doganale dell'Unione corrisponde - con alcune specificità - al mare territoriale degli Stati membri. L'art. 22 D.Lgs. 141/2024 integra il quadro unionale sul piano nazionale, precisando le modalità con cui l'Italia definisce e, se del caso, amplia la zona soggetta a vigilanza. Il CDU non disciplina direttamente la zona contigua, lasciando agli Stati la facoltà di estendervi i controlli nei limiti del diritto internazionale.

Per gli operatori marittimi, ciò significa che le merci a bordo di navi che navigano nella zona di vigilanza doganale sono soggette ai poteri di ispezione e controllo delle autorità doganali anche prima dell'ingresso nelle acque portuali. In caso di irregolarità rilevate in alto mare (ad es. merci prive di documentazione doganale), ADM e GdF possono intervenire già in questa fase.

Implicazioni pratiche per gli operatori marittimi e gli spedizionieri

Per gli armatori, gli agenti marittimi e gli spedizionieri internazionali è essenziale conoscere con precisione l'estensione della zona di vigilanza applicabile alle rotte percorse. In presenza di un decreto di estensione alla zona contigua, i controlli doganali possono avere luogo a distanze considerevolmente maggiori dal porto di destinazione rispetto alla situazione ordinaria. È pertanto consigliabile: verificare periodicamente se sia vigente un DPR di estensione alla zona contigua; assicurarsi che la documentazione doganale (manifesto di carico, documenti di origine, licenze di importazione) sia accessibile a bordo durante tutta la navigazione nelle acque soggette a vigilanza; istruire il comandante della nave sulle procedure da seguire in caso di ispezione in mare.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Fino a dove si estende normalmente la zona di vigilanza doganale marittima?

Dalla linea di vigilanza doganale (che delimita internamente la fascia costiera) fino al limite esterno del mare territoriale italiano, pari a 12 miglia nautiche dalla linea di base. Con un apposito DPR l'estensione può raggiungere la zona contigua, fino a 24 miglia nautiche.

Chi autorizza l'estensione della zona di vigilanza alla zona contigua?

L'estensione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e notificato agli Stati confinanti.

Una nave straniera può essere sottoposta a controllo doganale nella zona contigua?

Sì, a condizione che sia vigente un DPR di estensione della zona di vigilanza e nei limiti consentiti dalla Convenzione UNCLOS (art. 33), che permette controlli per prevenire infrazioni alle leggi doganali. I poteri nella zona contigua sono comunque più limitati rispetto a quelli esercitabili nel mare territoriale.

Gli obblighi documentali per la dichiarazione doganale cambiano in funzione del punto in cui avviene il controllo?

No. I requisiti documentali previsti dal Reg. UE 952/2013 e dalla normativa nazionale restano invariati. Il controllo può avvenire a bordo in mare aperto, ma le formalità doganali si completano comunque all'arrivo in porto.

Dove viene pubblicato il DPR di estensione della zona di vigilanza alla zona contigua?

In Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il provvedimento viene inoltre notificato agli Stati il cui territorio è adiacente o fronteggia il territorio italiano, per garantire la prevedibilità internazionale delle azioni di controllo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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