← Torna a Dogane — D.Lgs. 141/2024
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.
  • Il decreto ministeriale è emanato di concerto con le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 400/1988 (regolamenti ministeriali).
  • Le restrizioni devono rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento UE e dagli obblighi internazionali.
  • La norma riguarda le vie d'acqua interne — laghi e fiumi — incluse nella fascia di vigilanza doganale, non le acque marittime.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 D.Lgs. 141/2024 — Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni eventualmente interessate, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.

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In sintesi

  • Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.
  • Il decreto ministeriale è emanato di concerto con le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 400/1988 (regolamenti ministeriali).
  • Le restrizioni devono rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento UE e dagli obblighi internazionali.
  • La norma riguarda le vie d'acqua interne — laghi e fiumi — incluse nella fascia di vigilanza doganale, non le acque marittime.
Ambito applicativo: la zona di vigilanza doganale terrestre

L'art. 20 del D.Lgs. 141/2024 si inserisce nel quadro della vigilanza doganale esercitata sul territorio nazionale, disciplinando uno specifico segmento di tale attività: la navigazione nelle vie d'acqua interne — laghi e fiumi — comprese nella zona di vigilanza doganale terrestre.

La zona di vigilanza doganale terrestre è la fascia di territorio adiacente alle frontiere terrestri dello Stato, entro cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli esercita poteri di controllo rafforzati su merci, persone e mezzi di trasporto. L'estensione esatta di questa zona è definita dalla normativa di settore. La previsione dell'art. 20 rileva in particolare per le frontiere alpine e per le zone lacustri e fluviali di confine (si pensi ai laghi Maggiore, di Lugano, di Como, nonché ai fiumi che attraversano o lambiscono i confini italiani).

Il meccanismo normativo: il decreto ministeriale

La norma non introduce direttamente divieti o limitazioni alla navigazione, ma attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di adottare, tramite decreto, «speciali discipline» per la navigazione nelle acque interne di frontiera. La locuzione è volutamente ampia e consente di introdurre:

  • obblighi di comunicazione preventiva alle autorità doganali prima della partenza o dell'approdo;
  • designazione di itinerari obbligatori o di luoghi di sosta autorizzati;
  • limitazioni agli orari di navigazione notturna;
  • obbligo di esibizione di documenti di bordo e di manifesti delle merci trasportate;
  • divieti di navigazione in determinate acque o in prossimità di determinate aree sensibili.

Il decreto è adottato «di concerto con le amministrazioni eventualmente interessate», il che implica il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per i profili di navigazione interna), del Ministero dell'interno (per i profili di ordine pubblico) e di eventuali altre autorità competenti sulla base del contenuto specifico delle restrizioni.

Fonte e forma dell'atto: il regolamento ministeriale

Il rinvio all'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400 — che disciplina i regolamenti ministeriali — qualifica il decreto come atto normativo secondario, soggetto ai requisiti formali dei regolamenti ministeriali: deliberazione del Consiglio di Stato, comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Questa qualificazione è rilevante perché i destinatari potranno impugnare davanti al giudice amministrativo i decreti ritenuti illegittimi per violazione dei limiti posti dall'art. 20 stesso o dall'ordinamento UE.

Raccordo con il Codice doganale dell'Unione

Il CDU (Reg. UE 952/2013) disciplina la vigilanza doganale agli artt. 134-140, stabilendo che le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono soggette a vigilanza fino all'attribuzione di una destinazione doganale. Per le acque interne di confine, il problema pratico è quello del controllo degli attraversamenti irregolari: imbarcazioni che transitano su laghi o fiumi di frontiera possono trasportare merci senza presentarsi agli uffici doganali.

Le restrizioni alla navigazione previste dall'art. 20 costituiscono uno strumento di attuazione nazionale della vigilanza doganale prevista dal CDU, adattato alle specificità geografiche del territorio italiano. L'espressa menzione del rispetto dei «vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea» garantisce che le misure nazionali non si pongano in contrasto con la libera circolazione delle merci e con le norme UE in materia di controllo alle frontiere interne.

Obblighi internazionali e navigazione transfrontaliera

Il riferimento agli «obblighi internazionali» rileva in particolare per le acque lacustri e fluviali che costituiscono frontiere internazionali con altri Stati (Svizzera, Austria, Slovenia, Francia). Per tali corpi idrici esistono accordi bilaterali o multilaterali che disciplinano la navigazione e che possono incidere sull'ampiezza delle misure adottabili ai sensi del decreto ministeriale. In nessun caso le restrizioni potranno porsi in contrasto con questi accordi, che hanno rango di fonte primaria nell'ordinamento italiano.

Rilevanza per gli operatori della navigazione interna

I soggetti direttamente interessati dall'art. 20 sono principalmente:

  • armatori e operatori di trasporto fluviale e lacustre su rotte che attraversano o lambiscono le frontiere;
  • diportisti e imbarcazioni da pesca che operano su laghi di confine;
  • imprese che utilizzano vie d'acqua interne per il trasporto di merci.

Questi operatori devono verificare, prima di pianificare rotte in prossimità delle frontiere, se siano in vigore decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 20 e quali specifiche prescrizioni impongano. La violazione delle prescrizioni contenute nei decreti può integrare illeciti doganali, con le relative conseguenze sanzionatorie previste dal D.Lgs. 141/2024.

Casi pratici

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Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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