Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 10 D.Lgs. 141/2024 – Spazi doganali

Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

1. L’Agenzia delimita gli spazi doganali, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località.

2. Nei porti e negli aeroporti, nonché dove è presente una struttura stabile dell’Agenzia o della Guardia di finanza, la delimitazione degli spazi doganali è determinata dall’Agenzia, sentita la Guardia di finanza in caso di istituzione o soppressione di varchi.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) è l'autorità competente a delimitare gli spazi doganali sul territorio nazionale, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna località.
  • Nei porti e negli aeroporti, nonché ove sia presente una struttura stabile dell'ADM o della Guardia di finanza, la delimitazione è determinata dall'Agenzia stessa.
  • In caso di istituzione o soppressione di varchi, l'ADM deve sentire preventivamente la Guardia di finanza.
  • La norma integra il quadro unionale (Reg. UE 952/2013) sul piano organizzativo interno, definendo chi ha il potere di tracciare i confini operativi della vigilanza doganale.
  • Gli spazi doganali determinano il perimetro fisico entro cui si svolge il controllo doganale e dove si applicano le procedure di presentazione delle merci.
Indice dei contenuti

Inquadramento sistematico: spazi doganali nel contesto del codice doganale dell'Unione

L'articolo 10 del D.Lgs. 141/2024 disciplina la delimitazione degli spazi doganali, vale a dire delle aree fisiche del territorio nazionale all'interno delle quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli esercita le funzioni di vigilanza e controllo previste sia dalla normativa unionale sia da quella nazionale di complemento.

Il codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, d'ora in poi «CDU») stabilisce i principi generali in materia di controllo doganale e di presentazione delle merci al confine, ma lascia agli Stati membri la definizione dell'organizzazione interna degli uffici e degli spazi fisici. L'articolo 10 colma esattamente questo spazio, attribuendo all'ADM il potere di delimitare in concreto tali aree, adattandolo alle realtà geografiche e infrastrutturali di ciascuna locality doganale.

Il potere di delimitazione: natura e portata

Il comma 1 attribuisce all'ADM la competenza generale e residuale a delimitare gli spazi doganali, con un criterio flessibile: occorre «tenere conto della peculiare situazione di ciascuna località». Questo implica una valutazione caso per caso che considera fattori quali:

  • il volume del traffico merci e passeggeri;
  • la presenza di infrastrutture logistiche (magazzini, zone di sosta, terminal container);
  • le esigenze di sicurezza e di controllo del territorio;
  • la conformazione geografica dei valichi di frontiera, dei porti e degli scali aeroportuali.

La delimitazione avviene tramite provvedimenti amministrativi dell'Agenzia, che nella prassi si concretizzano in atti di natura organizzativa - circolari, determinazioni dirigenziali, provvedimenti direttoriali - con cui si individuano perimetri, aree di sosta, varchi di accesso e punti di controllo.

Il regime speciale per porti, aeroporti e sedi stabili

Il comma 2 introduce una regola particolare per i siti dove la presenza doganale è strutturalmente più intensa: porti, aeroporti e luoghi in cui è presente una sede stabile dell'ADM o della Guardia di finanza. In questi contesti, la delimitazione è determinata direttamente dall'ADM, senza necessità di seguire procedure ulteriori, salvo un obbligo specifico di coordinamento: in caso di istituzione o soppressione di varchi, l'Agenzia deve sentire la Guardia di finanza.

Questo obbligo di consultazione riflette la funzione complementare che la Guardia di finanza svolge nel controllo doganale: ai sensi dell'articolo 106 del medesimo decreto, i funzionari dell'ADM rivestono la qualità di ufficiali di polizia tributaria, ma la Guardia di finanza mantiene proprie attribuzioni di polizia economico-finanziaria, rendendo indispensabile un raccordo operativo nella definizione dei punti di accesso controllato.

Rilevanza pratica per gli operatori economici

Per gli operatori economici - spedizionieri doganali, imprese import/export, gestori di magazzini doganali, vettori marittimi e aerei - la conoscenza degli spazi doganali è fondamentale per almeno tre ragioni operative:

  • Obbligo di presentazione delle merci: ai sensi dell'articolo 139 CDU, le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione devono essere presentate in dogana entro termini perentori; la presentazione avviene fisicamente presso gli uffici doganali competenti, localizzati all'interno degli spazi doganali.
  • Sorveglianza doganale: le merci che si trovano in uno spazio doganale sono sottoposte alla sorveglianza dell'ADM e non possono essere spostate o manipolate senza autorizzazione.
  • Responsabilità dell'introdotto: il soggetto che introduce merci nel territorio doganale è responsabile della loro conduzione verso gli spazi doganali individuati; un'introduzione non regolare può integrare violazioni doganali anche di natura penale.

Raccordo con la normativa doganale unionale e nazionale

La norma si inserisce nel sistema di vigilanza doganale delineato dagli articoli 3 e seguenti del CDU, che assegna alle autorità doganali nazionali il compito di garantire l'applicazione della normativa doganale, la sicurezza e la protezione degli interessi finanziari dell'Unione. La delimitazione degli spazi doganali è lo strumento organizzativo attraverso cui l'ADM esercita in concreto le funzioni di vigilanza doganale previste dall'articolo 3, paragrafo 1, CDU.

A livello nazionale, l'articolo 10 si raccorda con le disposizioni del D.Lgs. 141/2024 sulle infrastrutture di trasporto (in particolare gli articoli 26 ss. sugli aeroporti e i porti), nonché con le regole sulla presentazione delle merci e sull'accertamento doganale che presuppongono l'esistenza di spazi fisicamente delimitati dove condurre i controlli.

Profili sanzionatori e conseguenze dell'inosservanza

La violazione delle regole relative agli spazi doganali - ad esempio l'introduzione di merci al di fuori degli spazi autorizzati o senza passare per i varchi istituiti - può integrare fattispecie di illecito doganale, fino alla configurazione del reato di contrabbando nelle ipotesi più gravi. Il D.Lgs. 141/2024 disciplina il sistema sanzionatorio doganale nelle sue parti successive; la delimitazione degli spazi ex articolo 10 costituisce il presupposto fattuale su cui si innesta l'applicazione di tali sanzioni.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi ha il potere di delimitare gli spazi doganali in Italia?

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) è l'autorità competente. La delimitazione avviene tramite provvedimenti amministrativi, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località. Nei porti, negli aeroporti e ove vi sia una struttura stabile dell'ADM o della Guardia di finanza, la competenza è attribuita direttamente all'ADM, con obbligo di sentire la Guardia di finanza per l'istituzione o la soppressione di varchi.

Cosa si intende per 'spazio doganale' e perché rileva per le imprese?

Lo spazio doganale è l'area fisica delimitata dall'ADM all'interno della quale le merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell'Unione devono essere presentate e sottoposte a controllo. Per le imprese importatrici ed esportatrici, conoscere i confini di questi spazi è essenziale per rispettare gli obblighi di presentazione delle merci previsti dal codice doganale dell'Unione (art. 139 Reg. UE 952/2013) e per evitare contestazioni di introduzione irregolare.

Occorre il parere della Guardia di finanza per qualsiasi modifica degli spazi doganali?

No. L'obbligo di sentire la Guardia di finanza è limitato ai casi di istituzione o soppressione di varchi nei porti, negli aeroporti e nelle località con struttura stabile dell'ADM o della Guardia di finanza. Per le altre modifiche organizzative interne agli spazi doganali, l'ADM può agire autonomamente.

Quale forma ha il provvedimento con cui l'ADM delimita gli spazi doganali?

L'articolo 10 non prescrive una forma specifica; nella prassi, l'ADM procede tramite provvedimenti direttoriali o determinazioni dirigenziali pubblicati nelle forme previste dalla normativa sull'azione amministrativa. Gli operatori economici interessati (gestori di infrastrutture, magazzinieri doganali, spedizionieri) sono tenuti a monitorare i provvedimenti dell'Agenzia per adeguare tempestivamente le proprie procedure.

L'introduzione di merci al di fuori degli spazi doganali delimitati dall'ADM comporta conseguenze penali?

Sì, in presenza degli altri elementi costitutivi del reato. L'introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione senza passare per gli spazi e i varchi doganali autorizzati può integrare la fattispecie di contrabbando disciplinata nelle disposizioni penali del D.Lgs. 141/2024. La delimitazione degli spazi doganali ex articolo 10 è il presupposto fattuale su cui si fondano sia le contestazioni amministrative sia, nei casi più gravi, quelle penali.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.