- L'articolo incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190/2014 per finanziare le economie derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali, con stanziamenti fino a 840,4 milioni di euro annui dal 2024.
- Prolunga la validità dei benefici previsti dagli articoli 2-24 del D.Lgs. n. 80/2015 (congedi e tutele per la genitorialità) anche per gli anni successivi al 2015, con copertura a valere sullo stesso fondo.
- Sopprime il periodo finale dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 22/2015 relativo alla NASpI, con stanziamenti per coprire gli oneri aggiuntivi sulla disoccupazione.
- Introduce disposizioni speciali transitorie sulla NASpI per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, con limitazioni ai periodi 2015 e 2016.
- Destina risorse al Fondo per le politiche attive del lavoro, con stanziamenti aggiuntivi rispetto alla normativa ordinaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 43 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni finanziarie
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. Il fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 è incrementato di 25,6 milioni di euro per l’anno 2015, 191,1 milioni di euro per l’anno 2016, 592,5 milioni di euro per l’anno 2017, 713,2 milioni di euro per l’anno 2018, 845,3 milioni di euro per l’anno 2019, 868,2 milioni di euro per l’anno 2020, 856,5 milioni di euro per l’anno 2021, 852,8 milioni di euro per l’anno 2022, 846,7 milioni di euro per l’anno 2023 e 840,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, cui si provvede mediante le economie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del presente decreto.
2. I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per l’anno 2016, 125 milioni di euro per l’anno 2017, 128 milioni di euro per l’anno 2018, 130 milioni di euro per l’anno 2019, 133 milioni di euro per l’anno 2020, 136 milioni di euro per l’anno 2021, 138 milioni di euro per l’anno 2022, 141 milioni di euro per l’anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.
3. L’ultimo periodo dell’ articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è soppresso. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 270,1 milioni di euro per l’anno 2018, 567,2 milioni di euro per l’anno 2019, 570,8 milioni di euro per l’anno 2020, 576,6 milioni di euro per l’anno 2021, 582,4 milioni di euro per l’anno 2022, 588,2 milioni di euro per l’anno 2023, 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell’ articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.
4. Con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell’applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 6 mesi. All’onere derivante dai primi due periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di euro per l’anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l’anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell’ articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del primi due periodi del presente comma. 4-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell’ articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. 4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati, in 57 milioni di euro per l’anno 2016 e in 78,6 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede, quanto a 38,1 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall’ articolo 43, comma 5, e dall’ articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 18,9 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 78,6 milioni di euro per l’anno 2017, mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 4-quater. Ai sensi dell’ articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal comma 4-bis. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4-ter, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. È conseguentemente accantonato e reso indisponibile sul medesimo Fondo nonché, ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul fondo di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 4-ter fino all’esito dei monitoraggi annuali previsti nel primo periodo. In tali casi, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell’ articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui all’ articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche con riferimento ai lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 è incrementata di 180 milioni di euro per l’anno 2016, di 270 milioni di euro per l’anno 2017, di 170 milioni di euro per l’anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Per effetto della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al primo periodo del presente comma, in ogni caso nel limite delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 come incrementata dal primo periodo medesimo del presente comma, fermi restando i criteri disciplinati dall’articolo 16 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, in ogni caso la prestazione ASDI non può essere usufruita per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al presente comma. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 180 milioni di euro per l’anno 2016, 270 milioni di euro per l’anno 2017, 170 milioni di euro per l’anno 2018 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.
6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall’ articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall’ articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 32 milioni di euro per l’anno 2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, di 72 milioni di euro per l’anno 2020, di 52 milioni di euro per l’anno 2021, di 40 milioni di euro per l’anno 2022, di 25 milioni di euro per l’anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma pari a 32 milioni di euro per l’anno 2016, a 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per l’anno 2020, a 52 milioni di euro per l’anno 2021, a 40 milioni di euro per l’anno 2022, a 25 milioni di euro per l’anno 2023 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal presente articolo.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 43 D.Lgs. 504/1995 — Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche
- Articolo 43 L. 184/1983: Cittadini italiani all'estero e minori in stato di abbandono
- Art. 43 Reg. (UE) 2024/1689 — Valutazione della conformità
- Art. 43 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 43 D.Lgs. 159/2011 — Rendiconto di gestione
- Art. 43 D.Lgs. 209/2005 — Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
Commento
La natura e la funzione dell'articolo 43
L'articolo 43 del D.Lgs. 148/2015 è una disposizione di copertura finanziaria: stabilisce le risorse necessarie per finanziare le riforme introdotte dal decreto e ne individua le poste di bilancio. Non disciplina direttamente i rapporti tra lavoratori, imprese e istituti previdenziali, ma definisce il quadro contabile entro cui tali rapporti possono avere luogo. Per questa ragione, l'articolo è di lettura tecnica e interessa principalmente chi si occupa di finanza pubblica e di coordinamento tra i diversi strumenti del Jobs Act.
Il fondo di cui alla legge n. 190/2014
Il comma 1 incrementa il fondo istituito dall'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (la legge di stabilità 2015, delega al Governo per la riforma del mercato del lavoro), destinandogli le economie derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali. L'importo è crescente negli anni: 25,6 milioni di euro per il 2015, con una progressione che raggiunge i 840,4 milioni di euro annui dal 2024. Queste risorse provengono dalle economie realizzate dalla razionalizzazione del sistema della cassa integrazione (eliminazione di duplicazioni, introduzione dei contributi addizionali, riduzione dei trattamenti in deroga indifferenziati). Il fondo funge da serbatoio comune per finanziare non solo gli ammortizzatori ma anche altri interventi del Jobs Act.
La proroga dei benefici ex D.Lgs. n. 80/2015
Il comma 2 estende la validità dei benefici previsti dagli articoli 2-24 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 (il decreto sulla conciliazione vita-lavoro, che ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio, ampliato i congedi parentali, esteso le tutele per la maternità) anche per gli anni successivi al 2015. L'onere aggiuntivo — valutato tra 123 e 144 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, con importi crescenti — è coperto mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1. Si tratta di una scelta di consolidamento: le tutele di genitorialità introdotte dal Jobs Act non sono transitorie, ma devono diventare strutturali.
La modifica alla NASpI e le disposizioni transitorie
Il comma 3 sopprime il periodo finale dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 22/2015 relativo alla durata della NASpI, modificandone il meccanismo di calcolo con effetti finanziari rilevanti (270 milioni di euro per il 2018, in progressione fino a 594 milioni annui dal 2024). Il decreto prevede un meccanismo di monitoraggio permanente con possibilità di rideterminare il beneficio in caso di scostamenti dalla previsione. I commi 4 e 4-bis introducono disposizioni speciali transitorie per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali: nel 2015 e nel 2016, per chi avesse una NASpI di durata inferiore a determinate soglie a causa dei periodi precedenti di disoccupazione con requisiti ridotti, la norma introduce correttivi per non penalizzare eccessivamente categorie tradizionalmente svantaggiate.
Il Fondo per le politiche attive del lavoro
Il comma 6 incrementa il Fondo per le politiche attive del lavoro istituito dalla legge n. 147/2013, con risorse aggiuntive finanziate a valere sul fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate a politiche attive — ricollocazione, formazione, incentivi alle assunzioni — che completano il sistema di sostegno al reddito disciplinato dal decreto: l'idea era che le economie degli ammortizzatori sociali razionalizzati finanziassero anche la parte attiva della riforma del mercato del lavoro.
Casi pratici
Caso 1: NASpI e regime speciale per lavoratori stagionali del turismo
Tizio lavora come receptionist stagionale in un albergo termale. Nel 2015 perde il lavoro a fine stagione. La sua NASpI calcolata ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 22/2015, tenendo conto dei periodi di disoccupazione con requisiti ridotti negli ultimi quattro anni, ammonterebbe a soli 4 mesi. Il comma 4 dell'articolo 43 dispone che, per gli eventi di disoccupazione tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2015, non si applichi ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali il meccanismo di riduzione legato alle prestazioni ridotte precedenti. La NASpI di Tizio viene ricalcolata senza applicare questo correttivo penalizzante, portando la durata a 6 mesi (il massimo previsto dalla norma speciale).
Caso 2: Copertura dei congedi parentali dal 2016 grazie al fondo
Caio, padre di un bambino nato nel 2016, si avvale del congedo di paternità obbligatorio introdotto dal D.Lgs. n. 80/2015. Il suo datore di lavoro Beta S.r.l., dopo aver corrisposto la retribuzione per il periodo di congedo, si vede rimborsare dall'INPS l'importo corrispondente. La copertura finanziaria dell'onere deriva dal comma 2 dell'articolo 43: i 123 milioni di euro stanziati per il 2016 (e i progressivi incrementi per gli anni successivi) finanziano appunto l'estensione di queste tutele di genitorialità anche dopo il 2015.
Caso 3: Monitoraggio degli scostamenti finanziari
A metà del 2018, il Ministero dell'economia e il Ministero del lavoro rilevano, attraverso il sistema permanente di monitoraggio di cui alla legge n. 92/2012, che le spese per la modifica al calcolo della NASpI (comma 3 dell'articolo 43) rischiano di superare le previsioni. Sempronio, funzionario ministeriale, predispone la relazione tecnica. Il Ministro dell'economia, sentito il Ministro del lavoro, emana un decreto di rideterminazione del beneficio, abbassando le soglie di calcolo per i nuovi eventi di disoccupazione dal mese successivo. Il monitoraggio continuo evita uno scostamento definitivo dai tetti di spesa fissati.
Domande frequenti
Da dove provengono le risorse che finanziano il fondo incrementato dall'articolo 43?
Le risorse derivano principalmente dalle economie generate dalla riforma degli ammortizzatori sociali: la razionalizzazione del sistema, l'introduzione dei contributi addizionali a carico delle imprese che utilizzano gli strumenti, e la riduzione dei trattamenti in deroga indiscriminati producono risparmi che vengono canalizzati nel fondo di cui alla legge n. 190/2014.
I benefici per i congedi parentali del D.Lgs. n. 80/2015 sono stati resi permanenti dall'articolo 43?
Il comma 2 li estende agli anni successivi al 2015 con copertura finanziaria fino al 2024 e oltre. In questo senso sono stati consolidati come misure strutturali, non più limitate al solo anno 2015 come previsto originariamente dalla delega. Le disposizioni del D.Lgs. n. 80/2015 hanno poi trovato ulteriore consolidamento nelle successive riforme della normativa sul lavoro.
La norma speciale sui lavoratori stagionali del turismo è ancora in vigore?
Le disposizioni dei commi 4 e 4-bis erano espressamente limitate agli eventi di disoccupazione verificatisi rispettivamente nel 2015 e nel 2016. Si tratta quindi di norme esaurite nella propria efficacia temporale, di interesse prevalentemente storico-ricostruttivo per le controversie relative a quei periodi specifici.
Cosa succede se la spesa per la NASpI supera le previsioni del comma 3?
Il meccanismo di salvaguardia è articolato: il Ministero dell'economia, sentito il Ministro del lavoro, può rideterminare con proprio decreto il beneficio riconosciuto ai sensi del comma 3, adeguandolo al rispetto del tetto di spesa. Questo meccanismo di rideterminazione è una valvola di sicurezza per la finanza pubblica, analoga a quella prevista per altri benefici del Jobs Act.
Vedi anche