In sintesi
- Ai fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27, 28) si applicano le disposizioni sull'anzianità minima dei lavoratori (articolo 2, commi 1 e 4).
- Ai fondi ex articoli 26 e 28 si applicano anche le norme sulla durata massima complessiva (articolo 4, comma 1), sulle modalità di erogazione e rimborso (articolo 7, commi 1-4) e sulla compatibilità con attività lavorativa (articolo 8).
- Dal 1° gennaio 2016, al FIS ex articolo 28 si applica anche la disciplina sull'anzianità di effettivo lavoro di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
- Per i trattamenti relativi a periodi dal 1° gennaio 2022, ai fondi ex articoli 26, 27, 29 e 40 si applica la norma sull'assegno per il nucleo familiare (articolo 3, comma 9).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni generali
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. Ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 28 si applica l’articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26 e 28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi da 1 a 4, e 8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui all’articolo 28 si applica inoltre l’articolo 1, commi 2 e 3. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si applica l’articolo 3, comma 9. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 39 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento
- Articolo 39 L. 184/1983: articolo abrogato
- Art. 39 Reg. (UE) 2024/1689 — Organismi di valutazione della conformità di paesi terzi
- Art. 39 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 39 D.Lgs. 159/2011 — Assistenza legale alla procedura
- Art. 39 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La funzione di raccordo dell'articolo 39
L'articolo 39 del D.Lgs. 148/2015 svolge una funzione di coordinamento sistematico tra le disposizioni generali del Titolo I — che disciplinano le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie — e il Titolo II, dedicato ai fondi di solidarietà bilaterali. Senza questa norma di rinvio, i fondi bilaterali opererebbero in un regime autonomo e isolato rispetto alle regole di base sulla platea dei beneficiari, sulla durata, sull'erogazione e sulla compatibilità con altre attività lavorative. Il legislatore ha invece scelto di rendere applicabili ai fondi le stesse regole di base della cassa integrazione, garantendo uniformità di trattamento tra i diversi canali di sostegno al reddito.
I rinvii agli articoli 2, 4, 7 e 8
Il rinvio all'articolo 2, commi 1 e 4 — applicabile a tutti e tre i fondi — significa che i requisiti di anzianità minima dei lavoratori (30 giorni dalla riforma del 2021, con la salvaguardia per i casi oggettivamente non evitabili) si applicano anche per accedere alle prestazioni dei fondi bilaterali. Un lavoratore assunto da meno di un mese non può beneficiare dell'assegno ordinario del FIS, esattamente come non potrebbe beneficiare della CIGO. Il rinvio all'articolo 4, comma 1 — applicabile solo ai fondi ex articoli 26 e 28 — porta con sé il limite di durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva, evitando che i fondi diventino uno strumento di sostegno al reddito permanente mascherato. Il rinvio all'articolo 7, commi 1-4 (sempre per i fondi 26 e 28) importa le regole su chi paga in prima istanza (il datore), come si ottiene il rimborso dall'INPS, e quando può essere autorizzato il pagamento diretto. Il rinvio all'articolo 8 importa la regola sulla compatibilità con l'attività lavorativa: il lavoratore che lavora durante il periodo di integrazione perde il trattamento per le giornate lavorate e deve comunicarlo preventivamente all'INPS, pena la decadenza.
L'applicazione dell'articolo 1 al FIS dal 2016
Il comma 1 prevede che dal 1° gennaio 2016 al FIS si applichino anche i commi 2 e 3 dell'articolo 1, relativi ai requisiti di anzianità di effettivo lavoro e alla continuità dell'anzianità in caso di appalto. Questo rinvio si spiega con la progressiva estensione del FIS, avvenuta a partire dal 2016, a categorie di lavoratori e settori che in precedenza non avevano alcuna copertura: era necessario allineare i requisiti di accesso di questi nuovi beneficiari a quelli degli altri strumenti.
L'assegno per il nucleo familiare dal 2022
L'ultima disposizione dell'articolo 39 introduce, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività dal 1° gennaio 2022, l'applicazione dell'articolo 3, comma 9 — relativo all'assegno per il nucleo familiare — anche ai fondi ex articoli 26, 27, 29 e 40. Fino al 2021, questo assegno veniva corrisposto con i suoi meccanismi tradizionali; dal 2022 il sistema delle prestazioni a sostegno della famiglia ha subito una profonda riforma con l'introduzione dell'Assegno unico universale, ma la norma assicura in ogni caso che la disciplina applicabile sia quella del citato comma 9, garantendo coerenza con la normativa di riferimento vigente per ciascun periodo considerato.
Casi pratici
Caso 1: Requisito di anzianità per l'assegno ordinario FIS
Alfa S.r.l. chiede l'assegno ordinario del FIS per 15 dipendenti. Tra questi, Tizio è stato assunto solo 20 giorni prima della data di presentazione della domanda. Il requisito minimo dal 2022 è di 30 giorni. Il responsabile paghe verifica che Tizio non soddisfa il requisito: viene escluso dall'elenco dei beneficiari. Gli altri 14 dipendenti, tutti con anzianità superiore a 30 giorni, accedono regolarmente all'assegno. Tizio continua a percepire la retribuzione ordinaria per le ore non lavorate a carico dell'azienda, senza integrazione pubblica.
Caso 2: Limite di durata massima nel quinquennio mobile per un fondo ex articolo 26
Beta S.p.A., impresa del settore assicurativo, ha fruito dell'assegno ordinario del fondo di settore (ex articolo 26) per 24 mesi negli ultimi 5 anni. Il consulente del lavoro Caio verifica che il limite di 24 mesi in un quinquennio mobile è stato raggiunto: non è possibile presentare nuova domanda per la medesima unità produttiva finché non trascorrano sufficienti mesi di normale attività che riportino il computo al di sotto del limite. Beta deve attendere o valutare strumenti alternativi.
Caso 3: Obbligo di comunicazione dell'attività lavorativa durante l'assegno ordinario
Sempronio percepisce l'assegno ordinario dal fondo bilaterale del suo settore a causa di una riduzione oraria del 40%. Durante una settimana, viene chiamato da un'altra azienda per una fornitura di servizi occasionale di tre giorni. Sempronio è tenuto a comunicare preventivamente all'INPS lo svolgimento di questa attività. Non inviando la comunicazione entro i termini, decade dal diritto all'assegno per quelle tre giornate. La regola deriva dall'articolo 8, reso applicabile ai fondi ex articolo 26 e 28 dal rinvio dell'articolo 39.
Domande frequenti
Il limite di durata massima di 24 mesi si applica a tutti i fondi bilaterali?
No. L'articolo 39 rinvia all'articolo 4, comma 1 solo per i fondi di cui agli articoli 26 e 28 (fondi bilaterali ordinari e FIS). Per i fondi alternativi di cui all'articolo 27, il limite di durata si applica nei termini definiti dai rispettivi decreti istitutivi, senza il rinvio automatico all'articolo 4.
Se un lavoratore ha già fruito di CIGO per 20 mesi, il periodo concorre al calcolo del limite per l'assegno ordinario del fondo?
Sì. I periodi di CIGO e CIGS concorrono al calcolo della durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile con i periodi di assegno ordinario dei fondi bilaterali ex articoli 26 e 28, in forza del rinvio comune all'articolo 4, comma 1.
Le regole sull'erogazione e rimborso (articolo 7) si applicano anche ai fondi alternativi ex articolo 27?
No. L'articolo 39 estende l'applicazione dell'articolo 7, commi 1-4 solo ai fondi ex articoli 26 e 28. I fondi alternativi ex articolo 27 seguono le proprie regole procedurali stabilite nei decreti istitutivi, che possono differire dal modello dell'anticipo del datore con successivo rimborso.
L'assegno per il nucleo familiare si applica anche ai lavoratori in regime di assegno ordinario del FIS?
Sì. Il rinvio all'articolo 3, comma 9 — introdotto per i trattamenti dal 1° gennaio 2022 — si applica anche ai fondi ex articolo 29 (FIS). I lavoratori che percepiscono l'assegno ordinario del FIS hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare nelle medesime condizioni previste per i lavoratori a orario normale.
Vedi anche