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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nei casi di assegno ordinario e assegno di solidarietà, i fondi di solidarietà versano alla gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione erogata.
  • Per i fondi bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, la contribuzione correlata è versata all'INPS dal datore di lavoro, che può poi rivalersi sul fondo.
  • L'importo della contribuzione correlata si calcola secondo l'articolo 40 della legge n. 183 del 2010.
  • I decreti istitutivi possono prevedere la contribuzione correlata anche per le prestazioni ulteriori di cui all'articolo 32.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 34 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione correlata

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. Nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, e all’articolo 31, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 provvedono a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Nel caso delle prestazioni erogate dai fondi di cui all’articolo 27 la contribuzione correlata è versata all’INPS dal datore di lavoro, il quale potrà poi rivalersi sui fondi medesimi. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall’ articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

2. La contribuzione correlata di cui al comma 1 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui all’articolo 32. In tal caso, il fondo di cui all’articolo 26 e all’articolo 27 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

Commento

La contribuzione correlata: funzione previdenziale

L'articolo 34 del D.Lgs. 148/2015 disciplina la contribuzione correlata, ossia l'accredito contributivo che consente al lavoratore beneficiario di un'integrazione salariale erogata dai fondi bilaterali di non subire lacune nella propria posizione previdenziale. Quando un lavoratore è sospeso o riduce l'orario e percepisce una prestazione dal fondo di solidarietà, smette di ricevere retribuzione piena e quindi il datore non versa i contributi previdenziali normali sulle ore non lavorate. La contribuzione correlata colma questa lacuna, garantendo la continuità della copertura pensionistica.

Soggetti obbligati al versamento

Il comma 1 distingue in base alla tipologia di fondo. Per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 e per il FIS di cui all'articolo 28, la contribuzione correlata è versata direttamente dal fondo alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore — tipicamente l'INPS per i lavoratori del settore privato. Per i fondi bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, invece, il meccanismo è mediato: è il datore di lavoro a versare la contribuzione correlata all'INPS, con diritto di rivalersi poi sul fondo. Questa diversa impostazione riflette la struttura più snella e spesso decentrata dei fondi alternativi, che non sempre hanno una gestione amministrativa in grado di gestire direttamente i flussi contributivi verso l'INPS.

Base di calcolo: il rinvio alla legge n. 183/2010

La contribuzione dovuta è calcolata in base all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, norma che disciplina le modalità di computo della contribuzione figurativa e correlata nei sistemi di sostegno al reddito. Questo rinvio assicura uniformità di trattamento tra i vari strumenti di integrazione salariale: le stesse regole si applicano alla CIGO, alla CIGS e alle prestazioni dei fondi bilaterali, evitando che lavoratori in situazioni analoghe accumulino contributi previdenziali diversi a seconda del canale di erogazione del sostegno. In termini pratici, la contribuzione correlata è calcolata sulla retribuzione globale che avrebbe percepito il lavoratore senza la sospensione o riduzione, e non sul semplice importo dell'integrazione erogata.

Estensione alle prestazioni ulteriori

Il comma 2 apre la possibilità che i decreti istitutivi prevedano la contribuzione correlata anche per le prestazioni ulteriori di cui all'articolo 32. In questo caso, se il fondo eroga — ad esempio — un contributo a programmi formativi o un assegno integrativo di altra natura, può essere previsto anche l'accredito contributivo a tutela della posizione pensionistica del lavoratore. In tali casi, il versamento spetta al fondo (ex articolo 26 o ex articolo 27) alla gestione previdenziale di iscrizione. La previsione ha carattere facoltativo: non tutti i decreti istitutivi la introducono, e la scelta dipende dalla capacità finanziaria del fondo e dalla tipologia di prestazione ulteriore erogata.

Importanza pratica per il lavoratore

Dal punto di vista del lavoratore, la contribuzione correlata è fondamentale per non perdere mesi di anzianità contributiva durante i periodi di sospensione o riduzione oraria. Un lavoratore che percepisce per 12 mesi l'assegno ordinario del FIS senza contribuzione correlata vedrebbe ridursi il proprio montante contributivo con conseguenze dirette sull'importo futuro della pensione. La norma impedisce questa penalizzazione, ponendo il costo della copertura previdenziale a carico del fondo (o del datore per i fondi alternativi), non del lavoratore.

Casi pratici

Caso 1: Versamento della contribuzione correlata dal FIS

Caio, dipendente di Alfa S.r.l. nel settore del commercio all'ingrosso, percepisce per 8 mesi l'assegno ordinario del FIS a causa di una riduzione oraria del 50%. La retribuzione globale mensile di Caio è di 1.600 euro. Il FIS, oltre a erogare l'assegno pari all'80% delle ore non lavorate, versa mensilmente all'INPS la contribuzione correlata calcolata sulla retribuzione piena. Al termine del periodo, la posizione previdenziale di Caio non presenta lacune: i mesi di integrazione sono integralmente coperti ai fini del diritto e della misura della pensione.

Caso 2: Rivalsa del datore di lavoro verso il fondo alternativo

Beta S.p.A. aderisce a un fondo bilaterale alternativo ex articolo 27. Durante sei mesi di assegno ordinario per 10 lavoratori, Beta deve versare all'INPS sia i contributi ordinari sulle ore lavorate sia la contribuzione correlata per le ore non lavorate. La contribuzione correlata totale ammonta a 3.600 euro. Beta presenta al fondo la documentazione dei versamenti effettuati e ottiene il rimborso nei termini stabiliti dal decreto istitutivo. Tizio, responsabile amministrativo di Beta, tiene uno scadenzario per non perdere il diritto al rimborso.

Caso 3: Contribuzione correlata per prestazione ulteriore

Il fondo bilaterale del settore assicurativo prevede nel proprio decreto istitutivo che anche i programmi di riqualificazione professionale (prestazione ulteriore ex articolo 32) generino contribuzione correlata. Sempronio, 55 anni, segue un corso di 6 mesi durante una riduzione oraria. Il fondo accredita alla sua gestione INPS la contribuzione correlata per l'intero semestre formativo. Sempronio non subisce quindi alcun danno alla posizione pensionistica, nonostante la riduzione dell'orario e la partecipazione alle attività formative.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra contribuzione figurativa e contribuzione correlata?

La contribuzione figurativa è accreditata direttamente dallo Stato a costo zero per il lavoratore (tipica della CIGO e CIGS). La contribuzione correlata, invece, è versata dal fondo bilaterale (o dal datore per i fondi alternativi) e ha come base di calcolo la retribuzione globale cui è riferita la prestazione, secondo la legge n. 183/2010. Entrambe tutelano la posizione previdenziale, ma con meccanismi di finanziamento diversi.

Il lavoratore deve fare qualcosa per ottenere la contribuzione correlata?

No. Il versamento della contribuzione correlata è un obbligo del fondo (o del datore per i fondi alternativi) e avviene automaticamente in parallelo all'erogazione della prestazione. Il lavoratore può verificare l'avvenuto accredito consultando il proprio estratto conto previdenziale INPS.

Se il fondo non versa la contribuzione correlata, il lavoratore subisce danni alla pensione?

Sì, se la contribuzione correlata non viene versata, i periodi di integrazione salariale non risultano coperti ai fini pensionistici. Il lavoratore potrebbe agire nei confronti del fondo per ottenere il versamento omesso. È consigliabile monitorare periodicamente l'estratto conto INPS durante i periodi di fruizione di prestazioni dai fondi.

La contribuzione correlata si applica anche all'assegno di solidarietà?

Sì. L'articolo 34, comma 1 richiama espressamente sia le prestazioni di cui all'articolo 30, comma 1 (assegno ordinario) sia quelle di cui all'articolo 31 (assegno di solidarietà). In entrambi i casi il fondo provvede al versamento della contribuzione correlata alla gestione di iscrizione del lavoratore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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