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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Avverso il rigetto della domanda di CIGO da parte dell'INPS è ammesso ricorso in via amministrativa al comitato previsto dall'articolo 25 della legge 88/1989.
  • Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto da parte dell'INPS.
  • Il termine di 30 giorni è perentorio: un ricorso tardivo è inammissibile.
  • Il ricorso al comitato è il rimedio amministrativo interno all'INPS prima dell'eventuale ricorso giurisdizionale al giudice del lavoro.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 17 D.Lgs. 148/2015 — Ricorsi

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS, al comitato di cui all’ articolo 25 della legge n. 88 del 1989.

Commento

Il rimedio amministrativo contro il rigetto della CIGO

L'articolo 17 del D.Lgs. 148/2015 disciplina in modo essenziale il sistema di impugnazione dei provvedimenti di rigetto della domanda di integrazione salariale ordinaria. La norma è breve, ma va letta nel contesto dell'intero sistema di tutele: il ricorso al comitato interno all'INPS è il primo livello di reazione dell'impresa avverso un diniego, e il suo corretto utilizzo è spesso determinante per recuperare un trattamento altrimenti perduto.

L'organo competente: il comitato dell'articolo 25 della legge 88/1989

Il ricorso è presentato al comitato previsto dall'articolo 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che è un organo collegiale tripartito (rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dell'INPS) istituito presso le sedi INPS. Questo comitato esamina il ricorso in seconda istanza rispetto alla decisione della struttura territoriale che ha rigettato la domanda. La composizione tripartita garantisce una valutazione che tiene conto dei diversi interessi in gioco, anche se l'organo non è un giudice e le sue decisioni rimangono atti amministrativi impugnabili in sede giurisdizionale.

Il termine perentorio di 30 giorni

Il termine per proporre ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto da parte dell'INPS. Il termine è perentorio: un ricorso presentato oltre questo termine sarà dichiarato inammissibile, senza possibilità di rimessione in termini salvo cause di forza maggiore eccezionali. L'impresa deve quindi monitorare attentamente le comunicazioni dell'INPS — che giungono tipicamente a mezzo PEC o tramite il portale telematico — e reagire tempestivamente al ricevimento di un diniego. È prassi che i consulenti del lavoro verificino regolarmente lo stato delle domande sul portale INPS per intercettare eventuali rigetti in tempi utili.

Cosa può contenere il ricorso

Il ricorso al comitato non è regolato nella forma da una norma specifica del decreto, ma si articola tipicamente nel modo seguente: esposizione dei fatti (data di inizio della sospensione, causale, procedura sindacale espletata, data della domanda); motivazioni del rigetto come comunicate dall'INPS; argomentazioni in diritto e in fatto per contestare il rigetto; richiesta di accoglimento del ricorso e concessione del trattamento. È opportuno allegare tutta la documentazione già presentata con la domanda originaria e qualsiasi ulteriore elemento istruttorio (contratti, bollettini meteo, relazioni tecniche, verbali sindacali) che possa rafforzare la posizione dell'impresa.

Dopo il comitato: il ricorso giurisdizionale

Se il comitato respinge il ricorso o non decide entro i termini di legge, l'impresa può ricorrere al giudice del lavoro in sede ordinaria, trattandosi di una controversia in materia previdenziale. Il ricorso giurisdizionale segue il rito del lavoro (artt. 409 ss. c.p.c.) e si propone al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'impresa o del lavoratore interessato. Va tenuto presente che, nelle more del ricorso, i lavoratori rimangono privi di tutela INPS e l'impresa deve valutare se sostenere in proprio la retribuzione o attivare strumenti alternativi.

Casi pratici

Caso 1: Ricorso per vizio di causale: tempistica e documentazione

Alfa S.r.l. ha presentato domanda CIGO per «situazione temporanea di mercato», ma l'INPS la rigetta ritenendo che la situazione abbia carattere strutturale. La comunicazione di rigetto arriva via PEC il 15 marzo. Il consulente del lavoro di Alfa, monitorando la casella PEC aziendale, se ne accorge il 17 marzo e avvisa immediatamente il cliente. Entro il 14 aprile (30 giorni dal rigetto), viene predisposto e inviato il ricorso al comitato, allegando dati di mercato aggiornati, contratti di commessa in sospeso e una relazione del commercialista sull'andamento del settore che dimostra la natura temporanea della crisi. Il comitato accoglie il ricorso e autorizza il trattamento.

Caso 2: Ricorso tardivo: le conseguenze

La Beta S.p.A. riceve il provvedimento di rigetto CIGO il 2 maggio. Il responsabile HR lo inserisce per errore nel fascicolo delle pratiche pendenti senza darne immediata comunicazione al consulente. Il 5 giugno (34 giorni dopo), il consulente scopre il rigetto e tenta di presentare ricorso al comitato. Il comitato dichiara il ricorso inammissibile per tardività, avendo superato il termine perentorio di 30 giorni. Alla società non resta che il ricorso giurisdizionale al Tribunale del lavoro, con costi e tempi nettamente superiori.

Caso 3: Ricorso per omessa valutazione di documenti

L'impresa Gamma S.r.l. subisce un guasto improvviso alla linea produttiva e presenta domanda CIGO con allegata relazione tecnica del manutentore che certifica il difetto occulto. L'INPS rigetta la domanda ritenendo l'evento imputabile all'impresa per mancata manutenzione. Nel ricorso al comitato, il consulente allega il contratto di manutenzione periodica e il registro degli interventi degli ultimi due anni, dimostrando che la manutenzione ordinaria era regolare. Il comitato rivaluta la documentazione e revoca il rigetto, concedendo il trattamento per eventi oggettivamente non evitabili.

Domande frequenti

Il ricorso al comitato sospende automaticamente gli effetti del rigetto?

No. Il ricorso al comitato non sospende automaticamente il provvedimento di rigetto. I lavoratori rimangono senza copertura CIGO nelle more del procedimento di ricorso. L'impresa può valutare di anticipare in proprio il trattamento, a rischio e pericolo, sperando nel futuro accoglimento del ricorso.

Quanto tempo ha il comitato per decidere sul ricorso?

La legge 88/1989 prevede termini per la decisione del comitato, ma nella pratica i tempi possono essere variabili a seconda della sede INPS e del carico di lavoro. In caso di prolungata inerzia del comitato, è possibile proporre ricorso al giudice del lavoro per silenzio-inadempimento.

Il ricorso al comitato è gratuito?

Il ricorso al comitato INPS è un rimedio amministrativo gratuito: non sono previsti costi procedurali. I costi sono quelli del consulente del lavoro o dell'avvocato che assiste l'impresa nella redazione del ricorso e nella raccolta della documentazione.

Dopo il rigetto del comitato, si deve andare obbligatoriamente in tribunale?

No. Il ricorso al comitato è facoltativo. L'impresa può decidere di non presentarlo e ricorrere direttamente al giudice del lavoro entro i termini di prescrizione. Tuttavia, il ricorso al comitato è spesso conveniente perché è più rapido ed economico del contenzioso giudiziale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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