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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 10 elenca le categorie di imprese soggette alla disciplina delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e ai relativi obblighi contributivi.
  • Vi rientrano le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, produzione di energia, acqua e gas nonché le cooperative di produzione equiparate agli operai industriali.
  • Sono incluse le imprese dell'industria boschiva, forestale, del tabacco, del cinema, dell'edilizia e affini, e delle lavorazioni lapidee.
  • Le cooperative agricole con dipendenti a tempo indeterminato vi accedono solo per le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri.
  • Le imprese artigiane lapidee sono ammesse solo se l'escavazione e la lavorazione avvengono in modo integrato, con esclusione dei laboratori autonomi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 10 D.Lgs. 148/2015 — Campo di applicazione

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all’armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Commento

La funzione dell'articolo nel sistema degli ammortizzatori sociali

L'articolo 10 del D.Lgs. 148/2015 svolge una funzione di perimetrazione soggettiva essenziale: individua tassativamente le tipologie di imprese che accedono alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e che sono tenute a versare i relativi contributi. Il legislatore ha scelto un elenco analitico per lettera (da a) a o)) evitando formule generali, con la consapevolezza che la CIGO è uno strumento selettivo, pensato storicamente per il settore manifatturiero e industriale, diversamente dalla CIGS e dai Fondi bilaterali che coprono un'area più ampia.

Il nucleo centrale: industria e cooperazione produttiva

Il primo blocco (lettere a-b) comprende le imprese industriali manifatturiere in senso stretto — trasporti, estrattive, installazione di impianti, produzione e distribuzione di energia, acqua e gas — e le cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività assimilabili a quella degli operai industriali, con la specifica eccezione delle cooperative elencate nel DPR 602/1970. La ratio è di includere nella tutela ordinaria le realtà produttive dove la sospensione temporanea dell'attività è più frequente e tecnicamente gestibile attraverso l'integrazione salariale.

I settori speciali: edilizia, lapideo e cinema

Le lettere c), e), f), g), h), i), m), n) e o) ampliano il campo a settori con peculiarità specifiche. L'edilizia e l'artigianato edile (lettera m) sono inclusi con regole speciali anche sulla durata massima complessiva (articolo 4, comma 2: 30 mesi nel quinquennio mobile invece di 24) proprio perché scontano un'elevata stagionalità. Le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi (lettera f) e quelle produttrici di calcestruzzo preconfezionato (lettera g) rientrano per la natura industriale del processo produttivo. Quanto alle imprese artigiane lapidee (lettera o), il legislatore ha operato una distinzione sottile: sono incluse solo quelle in cui escavazione e lavorazione avvengono in modo integrato, mentre i laboratori con struttura e organizzazione distinte dall'escavazione ne sono esclusi, a significare che il mero trasformatore artigiano senza attività estrattiva non accede alla CIGO.

Le cooperative agricole: accesso limitato

La lettera d) introduce una disciplina speciale per le cooperative agricole, zootecniche e i loro consorzi. L'accesso alla CIGO è circoscritto alle attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri e riguarda esclusivamente i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. I lavoratori stagionali delle medesime cooperative restano pertanto fuori dal campo di applicazione della CIGO. Questa limitazione riflette la distinzione tra attività agricola pura — coperta da una disciplina previdenziale propria — e attività di trasformazione industriale svolta da cooperative agricole.

Le imprese di enti pubblici

La lettera l) estende la disciplina alle imprese industriali degli enti pubblici, con l'eccezione di quelle il cui capitale sia interamente di proprietà pubblica. Ciò significa che le imprese a partecipazione pubblica mista o con capitali in parte privati rientrano nell'ambito applicativo della CIGO, mentre le società interamente in mano pubblica ne sono escluse, in coerenza con il loro regime pubblicistico.

Rilevanza pratica per imprenditori e consulenti del lavoro

Verificare se la propria impresa rientra nell'articolo 10 è il primo passaggio obbligato prima di presentare una domanda di CIGO. Un'impresa che non rientra nell'elenco non è semplicemente esclusa dalla CIGO, ma è anche esentata dai contributi ordinari CIGO e sarà invece soggetta — se non ha un Fondo bilaterale — al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29. L'errore più comune in fase di consulenza è confondere l'attività economica prevalente con la forma giuridica: una cooperativa che svolge attività di tipo industriale rientra nella lettera b), indipendentemente dalla qualificazione «cooperativa» nel nome; viceversa, un'impresa individuale che opera nel commercio al dettaglio non rientra in nessuna lettera dell'articolo 10, pur avendo dipendenti in forza.

Casi pratici

Caso 1: Cooperativa agricola di trasformazione: CIGO sì o no?

La cooperativa Alfa S.p.A. opera nella provincia di Verona e trasforma le uve conferite dai soci per produrre vino imbottigliato. Conta 18 dipendenti a tempo indeterminato addetti alla cantina e al confezionamento. A seguito di una riduzione imprevista del raccolto, l'attività di imbottigliamento si riduce del 40% per sei settimane. Il consulente del lavoro verifica che la cooperativa svolge attività di trasformazione di prodotti agricoli propri con lavoratori a tempo indeterminato: ricade nella lettera d) dell'articolo 10 e può presentare domanda di CIGO.

Caso 2: Laboratorio artigiano lapideo: fuori campo

Tizio gestisce un laboratorio artigiano di lavorazione del marmo a Carrara. Il laboratorio acquista lastre di marmo da fornitori terzi e le lavora su commessa. Non svolge alcuna attività di escavazione. A fronte di una commessa annullata, Tizio vorrebbe ricorrere alla CIGO. Il consulente lo informa che il laboratorio rientra nella tipologia esclusa dalla lettera o) — struttura distinta dall'escavazione — e pertanto non accede alla CIGO. L'impresa dovrà verificare se aderisce a un Fondo bilaterale di settore.

Caso 3: Impresa edile artigiana: doppio regime

La ditta Beta, artigiana edile con 12 dipendenti, subisce un fermo cantiere per maltempo prolungato. Rientra nella lettera m) dell'articolo 10 come impresa artigiana dell'edilizia e affini. Il titolare scopre che la durata massima complessiva per le imprese edili è di 30 mesi nel quinquennio mobile (articolo 4, comma 2) invece dei 24 ordinari, e che per la causale intemperie stagionali il massimale mensile è maggiorato del 20% ai sensi dell'articolo 3, comma 10. Presenta domanda telematica all'INPS entro 15 giorni dall'inizio del fermo.

Domande frequenti

Un'impresa di trasporto merci su strada rientra nell'articolo 10?

Sì. Le imprese di trasporti rientrano nella lettera a) dell'articolo 10 e sono quindi soggette alla disciplina della CIGO e agli obblighi contributivi ordinari. Devono verificare i requisiti dimensionali e di anzianità dei lavoratori previsti dagli articoli 1 e 13.

Un'impresa commerciale (supermercato) può accedere alla CIGO?

No. Le imprese commerciali non figurano nell'elenco dell'articolo 10. Esse possono accedere alla CIGS (se con più di 50 dipendenti, tramite l'articolo 20) oppure al Fondo di integrazione salariale (FIS) se non hanno un Fondo bilaterale di settore.

Una cooperativa di facchinaggio è equiparata a un'impresa industriale?

Dipende dall'attività concretamente svolta. Se la cooperativa svolge attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali (lettera b), rientra nel campo di applicazione. La lettera b) esclude però le cooperative elencate nel DPR 602/1970, quindi è necessario verificare caso per caso.

L'impresa artigiana di installazione impianti elettrici è inclusa?

Sì. La lettera h) include le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici senza distinguere tra forma industriale e artigiana, quindi anche le imprese artigiane di impiantistica elettrica rientrano nella CIGO.

Cosa succede se un'impresa non rientra nell'articolo 10?

L'impresa non è soggetta ai contributi CIGO e non può richiedere la cassa integrazione ordinaria. Se supera determinate soglie dimensionali, ricadrà nella disciplina della CIGS (articolo 20) o del Fondo di integrazione salariale (FIS, articolo 29), o in un Fondo bilaterale di settore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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