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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il trattamento di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate, calcolata settimana per settimana.
  • Dal 1° gennaio 2022 esiste un unico massimale mensile (quello superiore), rivalutato annualmente all'indice ISTAT FOI, indipendentemente dalla retribuzione di riferimento.
  • Per i lavoratori cottimisti e a retribuzione variabile si fa riferimento al guadagno medio orario del periodo di paga.
  • Il trattamento sostituisce, in caso di malattia, l'indennità giornaliera e l'eventuale integrazione contrattuale.
  • Per l'edilizia e l'industria lapidea i massimali sono aumentati del 20% per intemperie stagionali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 3 D.Lgs. 148/2015 — Misura

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell’orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l’integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell’orario nel periodo ultrasettimanale considerato.

2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l’integrazione è dovuta entro i limiti di cui al comma 1, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all’orario normalmente praticato.

3. Agli effetti dell’integrazione le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di otto ore.

4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l’integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l’integrazione è dovuta.

5. L’importo del trattamento di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni di cui all’ articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non può superare per l’anno 2015 gli importi massimi mensili seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive: a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24; b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24. 5-bis. Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a) del comma 5 cessa di produrre i propri effetti e l’importo del trattamento di cui al comma 1, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l’importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera b), come rivalutato ai sensi del comma 6

6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.

8. L’integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.

9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’ articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112.

10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’ articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. articolo precedente articolo successivo

Commento

La misura dell'integrazione salariale: il principio dell'80%

L'articolo 3 del D.Lgs. 148/2015 costituisce il cuore economico del sistema di integrazione salariale, definendo la misura del trattamento spettante al lavoratore sospeso o a orario ridotto. La norma stabilisce il criterio generale nell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate, comprese tra zero e il limite dell'orario contrattuale. Si tratta di una percentuale invariata rispetto alla tradizione normativa precedente, che ha sempre identificato nell'80% il punto di equilibrio tra l'esigenza di sostenere il reddito del lavoratore e quella di non disincentivare il ritorno al lavoro.

Il calcolo si effettua sulla base dell'orario di ciascuna settimana, indipendentemente dal periodo di paga: questo significa che anche se il datore paga mensilmente, il computo dell'integrazione avviene su base settimanale. Per le imprese che organizzano l'orario su periodi ultrasettimanali (turni plurisettimanali predeterminati), l'integrazione è dovuta sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo considerato.

I diversi criteri di calcolo per diverse tipologie retributive

I commi da 2 a 4 affrontano le peculiarità di situazioni retributive non standard. Per i lavoratori con retribuzione fissa periodica ridotta in base al contratto collettivo in corrispondenza di una contrazione di attività (comma 2), l'integrazione è calcolata ragguagliando ad ora la retribuzione fissa in rapporto all'orario normale. Le indennità accessorie corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa (comma 3) sono computate secondo le regole di legge e contratto collettivo, ragguagliate ad ora su base di otto ore giornaliere.

Per i lavoratori a cottimo e quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione o interessenze (comma 4), il trattamento fa riferimento al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga interessato. Questa soluzione preserva la coerenza tra il sistema retributivo variabile e il calcolo dell'integrazione, evitando sia il vantaggio che lo svantaggio per il lavoratore rispetto alla propria retribuzione effettiva.

I massimali e la riforma del 2022

Il comma 5 fissa i massimali mensili dell'integrazione salariale, rapportati alle ore autorizzate per un massimo di dodici mensilità comprensive dei ratei di tredicesima e quattordicesima. La versione originaria del 2015 prevedeva due scaglioni: un massimale inferiore (euro 971,71 per l'anno 2015) per le retribuzioni di riferimento fino a euro 2.102,24, e un massimale superiore (euro 1.167,91 per il 2015) per le retribuzioni più elevate. Entrambi gli importi sono soggetti a rivalutazione annuale nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (FOI), con effetto dal 1° gennaio di ogni anno a partire dal 2016.

La riforma del 2022 ha introdotto il comma 5-bis, che ha soppresso il massimale inferiore per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022: da quella data l'importo massimo mensile è unico, coincidente con il massimale superiore rivalutato, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento. Questa semplificazione elimina una disparità di trattamento che poteva apparire irragionevole, riconoscendo a tutti i lavoratori un tetto uguale.

Il trattamento in caso di malattia e le festività

I commi 7 e 8 regolano due situazioni particolari. In caso di malattia del lavoratore già in integrazione salariale, il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia e l'eventuale integrazione contrattuale: il lavoratore riceve il trattamento INPS di cassa integrazione, non quello di malattia, evitando così una sovrapposizione di tutele. L'integrazione non è invece dovuta per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione, coerentemente con la logica per cui si integra la retribuzione che sarebbe spettata.

L'assegno per il nucleo familiare e il settore edilizio

Il comma 9 riconosce ai lavoratori in integrazione salariale il diritto all'assegno per il nucleo familiare (ora assegno unico universale ai sensi del D.L. 79/2021 e L. 112/2021), nelle stesse condizioni dei lavoratori a orario normale, in rapporto al periodo di paga. Il comma 10, infine, prevede per l'edilizia e l'industria lapidea un incremento del 20% dei massimali per i trattamenti concessi per intemperie stagionali, riconoscendo le peculiarità di quei settori esposti stagionalmente agli agenti atmosferici.

Casi pratici

Caso 1: Calcolo del trattamento per un operaio a orario standard

Tizio lavora 40 ore settimanali con una retribuzione mensile lorda di 1.800 euro. L'azienda Alfa S.p.A. ottiene la CIGO per 20 ore settimanali. Il trattamento di integrazione salariale corrisponde all'80% della retribuzione oraria (1.800/173 × 20 ore = circa 208 euro per settimana), nel rispetto del massimale mensile vigente. Poiché la retribuzione di riferimento è inferiore al doppio del massimale, il tetto non viene superato e Tizio percepisce l'intero 80%. La somma viene anticipata dall'azienda e poi conguagliata con l'INPS.

Caso 2: Lavoratore a cottimo: il guadagno medio orario come riferimento

Caio lavora a cottimo in una falegnameria e nel periodo di paga in esame ha percepito 1.500 euro per 160 ore lavorate, con un guadagno medio orario di 9,375 euro. L'azienda ottiene la CIGO per 80 ore nel mese. L'integrazione spettante è pari all'80% di 9,375 × 80 = 600 euro. Caio non può contare su una retribuzione fissa, quindi il riferimento al guadagno medio del periodo garantisce che l'integrazione rispecchi la sua retribuzione effettiva.

Caso 3: Malattia durante la cassa integrazione: quale trattamento prevale

Sempronio è in CIGO al 50% dell'orario quando si ammala. Presentando il certificato medico, si chiede quale trattamento debba ricevere. Secondo il comma 7, il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia: Sempronio non cumula i due trattamenti, ma riceve la cassa integrazione per tutte le ore della sospensione autorizzata. Per le ore di lavoro non coperte dalla CIGO che avrebbe comunque dovuto svolgere, la malattia opera normalmente.

Domande frequenti

Come si calcola l'80% se il lavoratore ha una retribuzione mensile?

L'integrazione salariale si calcola su base oraria: la retribuzione globale mensile viene divisa per le ore mensili di lavoro contrattuale per ottenere la retribuzione oraria, poi moltiplicata per le ore non lavorate e per 0,8. Il calcolo avviene settimana per settimana, indipendentemente dalla cadenza del pagamento della retribuzione.

Esiste ancora un doppio massimale nel 2024?

No. Dal 1° gennaio 2022 esiste un unico massimale mensile (il precedente massimale superiore, rivalutato annualmente all'indice ISTAT FOI), applicabile a tutti i lavoratori indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento. Il massimale inferiore è stato soppresso.

I ratei di tredicesima entrano nel calcolo del massimale?

Sì. Il massimale mensile è comprensivo dei ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima e, dove prevista, quattordicesima). Il limite si applica all'intero trattamento mensile percepito, incluse queste componenti.

L'impresa edile in CIGO per neve può superare il massimale normale?

In questo caso si applica l'incremento del 20% previsto dal comma 10 per i trattamenti concessi per intemperie stagionali alle imprese edili e lapidee. Il massimale è quindi maggiorato del 20%, riconoscendo la peculiarità climatica del settore.

Chi paga la cassa integrazione al lavoratore?

Di regola il datore di lavoro anticipa le somme ai lavoratori alla fine del periodo di paga e poi le conguaglia con i contributi dovuti all'INPS o chiede il rimborso. In caso di serie difficoltà finanziarie documentate, l'INPS può autorizzare il pagamento diretto ai lavoratori (art. 7).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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