Testo dell'articoloVigente
Art. 12 D.Lgs. 22/2015 – Contribuzione figurativa
Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)
1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso.
2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell’ articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
In sintesi
Indice dei contenuti
La contribuzione figurativa: un beneficio di grande rilevanza pensionistica
L'articolo 12 del D.Lgs. 22/2015 regola uno degli aspetti più importanti per chi percepisce la NASpI nella modalità ordinaria mensile: la maturazione della contribuzione figurativa. Per «contribuzione figurativa» si intende l'accreditamento, a carico dello Stato, di contributi previdenziali per i periodi in cui il lavoratore non lavora ma ha diritto a una prestazione assistenziale o previdenziale (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.). In assenza di questa norma, i mesi trascorsi a percepire la NASpI sarebbero «buchi contributivi» che potrebbero allontanare il lavoratore dal diritto alla pensione o ridurne l'importo.
La base di calcolo e il limite massimo
Il comma 1 stabilisce che la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di riferimento indicata all'articolo 4, comma 1 - cioè la retribuzione media mensile che è servita anche per calcolare l'importo della NASpI - entro un limite massimo pari a 1,4 volte l'importo massimale mensile della NASpI per l'anno in corso. Questo limite ha una funzione redistributiva: impedisce che i lavoratori con retribuzioni molto elevate accumulino contribuzione figurativa sproporzionatamente alta, contenendo il costo per la finanza pubblica. Per il 2025 il limite è dato dal massimale aggiornato dall'INPS moltiplicato per 1,4.
Il meccanismo di neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione
Il comma 2 introduce una regola tecnica rilevante per chi andrà in pensione con il metodo retributivo o misto: le retribuzioni figurative rivalutate non vengono prese in considerazione nel calcolo della retribuzione pensionabile se il loro importo è inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta escludendole. In termini pratici, questo significa che i periodi di NASpI non «abbassano» la retribuzione media pensionabile: se includere i periodi figurativi peggiorerebbe la posizione del lavoratore (perché le retribuzioni immaginate sono più basse della media), il sistema li esclude dal calcolo della retribuzione di riferimento, tenendoli però utili ai soli fini dell'anzianità contributiva. Il lavoratore non viene quindi penalizzato sotto il profilo della retribuzione pensionabile per aver percepito la NASpI.
Il valore ai fini del pro rata contributivo
La norma fa salvo il «computo dell'anzianità contributiva» per i periodi figurativi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del D.L. 201/2011 (c.d. «riforma Fornero»). L'articolo 24, comma 2 disciplina il sistema del pro rata contributivo per chi ha maturato contribuzione prima e dopo il 1° gennaio 2012: i periodi figurativi di NASpI contano ai fini del raggiungimento della soglia contributiva necessaria per accedere alla pensione, anche se le retribuzioni figurative non influenzano necessariamente l'importo della pensione.
La distinzione rispetto alla NASpI anticipata
È importante ricordare che la contribuzione figurativa è riconosciuta solo durante la fruizione ordinaria mensile della NASpI. L'articolo 8, comma 2, esclude esplicitamente la contribuzione figurativa per chi ha chiesto la liquidazione anticipata. Chi sceglie di ricevere la NASpI in anticipo (NASpI anticipata) per avviare un'attività autonoma rinuncia quindi a questo beneficio previdenziale per il periodo coperto dall'anticipazione. La scelta tra NASpI mensile e NASpI anticipata va quindi ponderata anche in chiave pensionistica, non solo in chiave di liquidità immediata.
Casi pratici
Caso 1: Il lavoratore che matura contribuzione figurativa durante l'anno di NASpI
Tizio percepisce la NASpI mensile per dodici mesi. Per tutto quel periodo l'INPS accredita contribuzione figurativa ragguagliata alla sua retribuzione di riferimento, entro il limite di 1,4 volte il massimale. Quando Tizio, anni dopo, richiede l'estratto previdenziale, trova i dodici mesi di NASpI regolarmente accreditati. Questi periodi gli consentono di raggiungere prima il requisito contributivo minimo per la pensione e non abbassano la sua retribuzione pensionabile se le retribuzioni figurative sono inferiori alla media.
Caso 2: Il lavoratore che sceglie la NASpI anticipata e rinuncia alla contribuzione figurativa
Caia ha diritto a diciotto mesi di NASpI. Dopo due mesi di fruizione ordinaria, decide di avvalersi dell'anticipazione ex art. 8 per i sedici mesi residui. Per quei sedici mesi non maturerà contribuzione figurativa: i periodi non saranno accreditati ai fini pensionistici. Caia, 45 anni, valuta che il sacrificio previdenziale sia compensato dalla liquidità ricevuta per avviare l'attività autonoma, ma il consulente la invita a tenere conto dell'impatto sull'anzianità contributiva futura.
Caso 3: La neutralizzazione delle retribuzioni figurative basse nel calcolo pensionistico
Sempronio ha una lunga carriera con retribuzioni elevate. Percepisce un anno di NASpI su una base di retribuzione figurativa relativamente bassa (ha contribuito poco negli ultimi anni). In sede di pensione con calcolo misto, il sistema verifica se includere le retribuzioni figurative abbassa la media pensionabile: in questo caso sì, perché le retribuzioni figurative sono inferiori alla media. Il sistema le esclude automaticamente dal calcolo della retribuzione pensionabile, mantenendole utili solo ai fini dell'anzianità contributiva.
Domande frequenti
Durante la NASpI si maturano contributi pensionistici?
Sì. Durante la fruizione mensile ordinaria della NASpI l'INPS accredita contribuzione figurativa ai fini pensionistici. Questi periodi contano per il raggiungimento dei requisiti contributivi e non abbassano la retribuzione pensionabile se le retribuzioni figurative sono inferiori alla media. La contribuzione figurativa non è riconosciuta invece per chi sceglie la NASpI anticipata (art. 8).
Come viene calcolata la contribuzione figurativa durante la NASpI?
È calcolata sulla retribuzione media mensile usata per determinare l'importo della NASpI (art. 4, comma 1), entro il limite di 1,4 volte il massimale mensile della NASpI per l'anno in corso. Non viene accreditata la contribuzione su retribuzioni superiori a quel tetto.
I mesi di NASpI abbassano l'importo della pensione futura?
No, grazie al meccanismo di neutralizzazione del comma 2: le retribuzioni figurative non vengono considerate nel calcolo della retribuzione pensionabile se risultano inferiori alla media pensionabile ottenuta senza di esse. I periodi restano però utili ai fini dell'anzianità contributiva.
Chi percepisce la NASpI anticipata matura contribuzione figurativa?
No. L'art. 8, comma 2, esclude espressamente la contribuzione figurativa per chi opta per la liquidazione anticipata della NASpI in unica soluzione. Chi sceglie la NASpI anticipata rinuncia alla contribuzione figurativa per il periodo coperto dall'anticipazione.