Testo dell'articoloVigente
Art. 11 D.Lgs. 22/2015 – Decadenza
Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)
1. Ferme restando le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all’articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La decadenza dalla NASpI: le cause tipizzate
L'articolo 11 del D.Lgs. 22/2015 elenca in modo tassativo i casi in cui il beneficiario decade dalla NASpI, ossia perde definitivamente il diritto alla prestazione per gli eventi futuri. La decadenza è diversa dalla sospensione (che è temporanea e reversibile) e dalla riduzione (che riguarda l'importo ma non il diritto in sé): è la cessazione permanente e irreversibile del rapporto previdenziale relativo a quella specifica prestazione.
Causa a) - Perdita dello stato di disoccupazione
Il lavoratore decade dalla NASpI quando perde lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/2000. Lo stato di disoccupazione viene meno principalmente quando il lavoratore instaura un rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) con reddito superiore alla soglia di compatibilità, o quando smette di essere disponibile al lavoro e alla ricerca attiva. In termini pratici, questo è il caso ordinario di chi trova un lavoro stabile e ben retribuito: la NASpI cessa perché il suo scopo (sostegno nel periodo di disoccupazione) è venuto meno.
Causa b) - Inizio di lavoro subordinato senza comunicazione
Il lavoratore decade se avvia un rapporto di lavoro subordinato senza effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 9, commi 2 e 3. Questo vale sia per chi avrebbe diritto alla sospensione (contratti fino a sei mesi) sia per chi avrebbe diritto al cumulo ridotto (reddito sotto la no tax area): se non comunica il nuovo lavoro, decade in ogni caso. La norma ha funzione di incentivo alla trasparenza: il sistema di compatibilità funziona solo se il lavoratore informa l'INPS delle proprie situazioni reddituali.
Causa c) - Avvio di attività autonoma senza comunicazione
Analogamente, il lavoratore decade se intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo (comunicazione entro un mese con indicazione del reddito previsto). Anche in questo caso la decadenza colpisce il comportamento omissivo, non l'attività in sé: se l'attività fosse stata comunicata, il lavoratore avrebbe potuto conservare la NASpI ridotta.
Causa d) - Raggiungimento dei requisiti pensionistici
Il beneficiario decade dalla NASpI nel momento in cui matura i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. La ratio è che la NASpI è un sostegno temporaneo al reddito per chi deve rientrare nel mercato del lavoro: se il lavoratore ha raggiunto i requisiti pensionistici, la sua condizione di tutela cambia radicalmente e il sostegno NASpI non è più giustificato. La decadenza opera automaticamente: l'INPS interrompe la prestazione non appena accerta il raggiungimento dei requisiti pensionistici, anche d'ufficio.
Causa e) - Assegno ordinario di invalidità
Il lavoratore decade dalla NASpI anche quando acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità (AOI). Tuttavia, la norma riconosce al lavoratore una facoltà di scelta: può optare per la NASpI in luogo dell'AOI, se ritiene che la NASpI sia per lui più conveniente. Si tratta di una clausola a tutela del lavoratore che si trova in una condizione di riduzione della capacità lavorativa ma non vuole perdere la protezione contro la disoccupazione nel periodo residuo della prestazione.
Il rapporto con la condizionalità
L'incipit dell'articolo 11 - «ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3» - chiarisce che le cause di decadenza elencate sono aggiuntive rispetto a quelle che possono derivare dalla violazione degli obblighi di condizionalità. La decadenza per condizionalità opera secondo la disciplina del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 7, che prevede una scala progressiva di sanzioni prima di arrivare alla decadenza vera e propria.
Casi pratici
Caso 1: Il lavoratore che trova un buon impiego e decade dalla NASpI
Tizio percepisce la NASpI da quattro mesi. A giugno trova un nuovo lavoro a tempo indeterminato con una retribuzione mensile lorda di 2.200 euro. Poiché il nuovo rapporto genera un reddito superiore al minimo imponibile e ha durata indeterminata (quindi superiore a sei mesi), Tizio decade dalla NASpI. L'INPS è informato tramite la comunicazione obbligatoria del datore (co. 2, art. 9): la prestazione viene interrotta dalla data di inizio del nuovo contratto.
Caso 2: Il lavoratore che apre una partita IVA senza comunicarlo all'INPS e decade
Caia percepisce la NASpI e avvia in silenzio un'attività di consulenza, senza comunicare nulla all'INPS entro il mese previsto dall'articolo 10. Dopo sei mesi, un'ispezione INPS incrociata con i dati fiscali rivela l'apertura della partita IVA. L'INPS applica la decadenza retroattiva dalla data di inizio dell'attività (lettera c, art. 11) e avvia il recupero della NASpI indebitamente percepita. Caia avrebbe potuto conservare la NASpI ridotta se avesse comunicato tempestivamente.
Caso 3: Il lavoratore che matura i requisiti pensionistici e perde la NASpI
Sempronio, 63 anni, percepisce la NASpI dopo un licenziamento. Nel corso del quinto mese di fruizione, matura i requisiti per la pensione anticipata (raggiunge la soglia contributiva prevista dalla normativa vigente). L'INPS, verificato il perfezionamento del requisito, interrompe d'ufficio la NASpI con decorrenza dalla data di maturazione del diritto. Sempronio non perde nulla di quanto già percepito, ma non ha più diritto alla NASpI per i mesi residui: dovrà richiedere la pensione.
Domande frequenti
Quando si perde il diritto alla NASpI?
Si decade dalla NASpI in cinque casi: perdita dello stato di disoccupazione, inizio di lavoro subordinato senza comunicarlo all'INPS, avvio di attività autonoma senza comunicarlo, raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità. In quest'ultimo caso è possibile optare per la NASpI.
Se trovo lavoro devo subito comunicarlo all'INPS?
Sì, ed è fondamentale. Il mancato avviso del nuovo lavoro subordinato (art. 9) o dell'attività autonoma (art. 10) è causa autonoma di decadenza dalla NASpI, indipendentemente dall'importo del reddito prodotto. La comunicazione va effettuata entro trenta giorni dall'inizio del lavoro (o entro un mese per l'attività autonoma).
La NASpI decade automaticamente quando raggiungo i requisiti per la pensione?
Sì. Il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata comporta la decadenza automatica dalla NASpI, anche senza che il lavoratore presenti domanda di pensione. L'INPS può verificare il requisito d'ufficio tramite il monitoraggio delle posizioni previdenziali.
Se mi viene riconosciuto l'assegno di invalidità, perdo la NASpI?
In linea di principio sì, ma la legge riconosce la facoltà di optare per la NASpI in luogo dell'assegno ordinario di invalidità, se il lavoratore ritiene più conveniente continuare a percepire la NASpI per il periodo residuo.