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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le funzioni di monitoraggio delle attività dei circuiti nazionali di eccellenza (art. 22) spettano al Comitato permanente di promozione del turismo in Italia.
  • Il monitoraggio avviene nel rispetto delle funzioni e competenze degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.
  • Si tiene conto dei contratti relativi ai servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico.
  • Le attività si svolgono con le risorse disponibili, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 D.Lgs. 79/2011 — Funzioni di monitoraggio

Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

1. Le funzioni di monitoraggio delle attività, elencate all’articolo 22, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e tenendo conto dei contratti relativi ai sevizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il Comitato permanente di promozione del turismo come organo di monitoraggio

L'articolo 26 del Codice del turismo attribuisce al Comitato permanente di promozione del turismo in Italia la funzione di monitorare le attività elencate all'art. 22, comma 2, relative ai circuiti nazionali di eccellenza. Il Comitato è un organo collegiale di coordinamento tra le diverse componenti istituzionali e private del sistema turistico, che svolge una funzione di osservazione e valutazione sull'andamento delle politiche di promozione turistica. Il monitoraggio è lo strumento attraverso cui si verifica se le iniziative avviate ai sensi degli artt. 22 e 25 producano i risultati attesi.

Il rispetto delle competenze del Ministero della cultura

La norma precisa che il monitoraggio avviene «nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali». Questo richiamo è coerente con l'impostazione dell'art. 24 (che richiede il concerto del Ministro dei beni culturali per le iniziative di promozione del patrimonio) e riflette la tensione tra la competenza turistica (Presidenza del Consiglio o Ministero del turismo) e quella culturale (MiC) che caratterizza la governance del patrimonio italiano. Il monitoraggio non può ignorare le valutazioni del MiC sull'impatto delle iniziative turistiche sui beni culturali.

I contratti di assistenza culturale e ospitalità

La norma menziona specificamente «i contratti relativi ai servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico». Si riferisce ai contratti stipulati tra il MiC e i soggetti concessionari per la gestione dei servizi nei musei e nei siti culturali statali: bookshop, caffetterie, audioguide, visite guidate, biglietterie. Questi contratti sono una componente rilevante dell'offerta turistica nei siti culturali e devono essere presi in considerazione nell'attività di monitoraggio per valutare la qualità dei servizi offerti ai visitatori.

La funzione di monitoraggio nella governance del turismo

Il monitoraggio sistematico delle politiche turistiche è una funzione essenziale per verificare l'efficacia degli interventi e riorientare le strategie in corso d'opera. Nella pratica italiana, questa funzione è esercitata anche dall'ISTAT (attraverso le rilevazioni statistiche sui flussi turistici), dall'ENIT (attraverso le analisi dei mercati internazionali) e da Banca d'Italia (attraverso le rilevazioni sulla spesa dei turisti stranieri in Italia). Il ruolo del Comitato permanente si affianca a questi sistemi statistici, aggiungendo una dimensione valutativa di policy che gli organi statistici non svolgono.

Casi pratici

Caso 1: Monitoraggio dell'efficacia di un circuito culturale

Il Comitato permanente di promozione del turismo effettua una valutazione annuale del circuito 'Turismo della cultura' attivato in tre Regioni del Centro Italia. I dati mostrano un aumento del 15% degli arrivi stranieri nei siti inclusi nel circuito, ma una riduzione della spesa media pro capite per effetto della predominanza di turisti giornalieri senza pernottamento. Il Comitato raccomanda di sviluppare pacchetti che incentivino i soggiorni plurigiornalieri e di coinvolgere più strutture ricettive nella rete del circuito.

Caso 2: Conflitto tra gestione turistica e tutela di un sito

Il monitoraggio del Comitato rileva che l'apertura serale di un sito archeologico (inclusa in un circuito di eccellenza) sta causando problemi di conservazione, a causa dell'illuminazione inadeguata e dei picchi di presenza. Il Comitato, nel rispetto delle competenze del MiC (richiamate dall'art. 26), segnala la criticità al Ministero della cultura, che dispone una revisione del piano di gestione del sito e la riduzione delle aperture serali a due giorni a settimana con numero massimo di visitatori contingentato.

Caso 3: Valutazione dei contratti di servizi museali

In sede di monitoraggio, il Comitato esamina i contratti di assistenza culturale e ospitalità stipulati dal MiC con il concessionario dei servizi nei grandi musei nazionali. I dati mostrano che il bookshop e il caffè museale sono concentrati nei musei delle grandi città, mentre i musei minori nelle province non hanno servizi accessori. Il Comitato raccomanda di estendere i servizi di ospitalità anche ai siti meno frequentati, aumentando l'attrattività del circuito culturale nelle destinazioni secondarie.

Domande frequenti

Cos'è il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia?

È un organo collegiale di coordinamento interministeriale e interistituzionale che svolge funzioni di indirizzo e monitoraggio sulle politiche di promozione turistica a livello nazionale. Ricomprende rappresentanti delle diverse amministrazioni competenti e del settore privato e funge da tavolo di raccordo tra le politiche di diversi ministeri.

Il monitoraggio dell'art. 26 riguarda solo i circuiti di eccellenza?

L'art. 26 fa riferimento espressamente alle «attività elencate all'articolo 22, comma 2», che sono i circuiti nazionali di eccellenza. Il monitoraggio è quindi focalizzato su quelle iniziative specifiche, anche se nella pratica il Comitato permanente svolge una funzione più ampia di osservazione del sistema turistico italiano.

Perché è menzionato il rispetto delle competenze del Ministero della cultura?

Perché molte delle attività dei circuiti di eccellenza riguardano il patrimonio culturale e paesaggistico, che è di competenza del MiC. Il monitoraggio deve tenere conto delle valutazioni di quel Ministero, in particolare per l'impatto delle attività turistiche sui beni culturali. È un meccanismo di bilanciamento tra promozione turistica e tutela del patrimonio.

Come si rapporta il monitoraggio del Comitato con le rilevazioni ISTAT sul turismo?

Le rilevazioni ISTAT (arrivi, presenze, spesa turistica) forniscono i dati quantitativi di base per il monitoraggio. Il Comitato permanente aggiunge una funzione valutativa di policy: non si limita a registrare i dati ma valuta l'efficacia degli interventi e formula raccomandazioni per orientare le politiche future.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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